Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13642 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13642 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANIA
nei confronti di:
LIPAROTI NICOLA N. IL 23/11/1978
avverso l’ordinanza n. 8/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
CATANIA, del 27/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA B019;
lette/se le conclusioni del PG Dott. GA,u4(,/,u254916jz/LO vnit 42_
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Atm

Udit difensor Avv.;

Data Udienza: 20/02/2014

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza emessa in data 27 maggio 2013 dalla Corte di Assise di Appello di
Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, veniva revocato nei confronti del
condannato Nicola Liparoti l’indulto concessogli nella misura di anno uno di reclusione
sulla pena inflitta con sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 7/10/2008,
irrevocabile il 21/10/2009, ed applicato il medesimo beneficio per anni tre di reclusione
sulla maggior pena inflitta al Liparoti con successiva sentenza della stessa Corte, resa il

2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Catania, il quale ha lamentato inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale, in quanto l’indulto, accordato dal giudice
dell’esecuzione, non poteva essere concesso per le medesime ragioni in forza delle quali
era stato revocato lo stesso beneficio riguardante la pena inflitta dalla Corte di Appello di
Caltanissetta in data 7/10/2008, irrevocabile il 21/10/2009, ossia per l’avvenuta
commissione nel quinquennio successivo all’entrata in vigore del provvedimento di
clemenza di altro delitto non colposo, punito con la pena della reclusione non inferiore a
due anni di reclusione.
3. Con requisitoria scritta depositata il 22 ottobre 2013 il Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione, dr. Carmine Stabile, ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata, condividendo i motivi di ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1. Col provvedimento impugnato il giudice dell’esecuzione ha ritenuto di poter
accogliere sia l’istanza avanzata dal Procuratore della Repubblica, sia quella
dell’interessato. Ha quindi, da un lato revocato l’indulto accordato al Liparoti con
ordinanza della Corte di Appello di Caltannissetta del 17/11/2009 sulla pena inflittagli
dalla stessa Corte con sentenza del 7/10/2008, irrevocabile il 21/10/2009 in ragione della
intervenuta condanna con pronuncia dello stesso ufficio del 15/4/2010, irrevocabile il
14/10/2010, per i reati di tentata estorsione aggravata, commessa negli anni 2005 e
2006, alla pena detentiva di anni tre di reclusione e quella pecuniaria di euro 567,00 di
multa; dall’altro ha dichiarato estinta per condono nella massima estensione possibile la
pena inflitta al Liparoti con la successiva sentenza della Corte di Assise di Appello di
Catania del 9/3/2012, irrevocabile il 3/12/2012 per il reato di cui agli artt. 110, 423 cod.
pen., commesso in data 9/11/2005.
1.1La decisione in verifica, pur essendo corredata sul punto investito
dall’impugnazione in esame da motivazione sintetica e non esplicativa, che si è esaurita

1

9/3/2012, irrevocabile il 3/12/2012.

nel rilievo circa la sussistenza dei “presupposti di legge” per procedere ad applicazione
dell’indulto introdotto dalla legge n. 241/2006, risulta giuridicamente corretta e resiste
alle censure che le sono state mosse.
1.2 Va, infatti, rilevato che la condanna ritenuta costituire causa di revoca di diritto
del beneficio dell’indulto quanto alle pene inflitte con le sentenze del 7/10/2008,
irrevocabile il 21/10/2009 e, secondo la prospettazione del ricorrente, anche del
9/3/2012, irrevocabile il 3/12/2012, in realtà è stata pronunciata in riferimento ad un
reato di tentata estorsione, configurato in origine nell’imputazione come continuato e

Caltanissetta del 15/4/2010, irrevocabile il 14/10/2010, nel riformare parzialmente la
sentenza di primo grado, ha escluso la continuazione interna per l’episodio commesso
nell’anno 2006 sul rilievo della mancata dimostrazione della partecipazione dell’imputato
alla relativa azione criminosa, ha confermato il giudizio di reità soltanto per l’episodio di
tentata estorsione commesso nel 2005 e ha ridotto la pena inflitta ad anni tre di
reclusione e ad euro 567,00 di multa.
Da tali presupposti, di sicura acquisizione perché risultanti dalle sentenze agli atti
del fascicolo, richiamate nel provvedimento impugnato e nel ricorso, discende il difetto
del requisito cronologico preteso per poter ritenere la relativa condanna ostativa
all’applicazione dell’indulto e fonte dell’obbligo della sua revoca, se applicato.
2. E’ noto che la disposizione dell’art. 1, comma 3, della L. 31 luglio 2006 n. 241
prevede la revoca di diritto del beneficio dell’indulto in caso colui che ne ha usufruito
commetta nei cinque anni dall’entrata in vigore del provvedimento di clemenza un delitto
non colposo per cui riporti “condanna a pena detentiva non inferiore a due anni”.
Ebbene, nel caso di specie il successivo delitto è stato commesso nel corso dell’anno
2005 e quindi prima dell’introduzione del provvedimento indulgenziale, per cui non
avrebbe potuto operare quale causa di revoca del condono applicato sulla sanzione di cui
alla sentenza del 7/10/2008, irrevocabile il 21/10/2009, decisione che però non è stata
investita da ricorso e quindi è divenuta incontrovertibile, ma non può nemmeno
considerarsi quale motivo d’impedimento all’applicazione dello stesso sulla pena di cui
alla successiva sentenza del 15/4/2010, irrevocabile il 14/10/2010.
Pertanto, integrata ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., la motivazione
dell’ordinanza impugnata nei termini sopra esposti, il ricorso va respinto perché privo di
fondamento.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, i1210febbraio 2014.

commesso tra “2005 e 2006”; ciò nonostante, la sentenza della Corte di Appello di

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