Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13640 del 08/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13640 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE PETRIS ALESSANDRINO N. IL 01/09/1962
avverso la sentenza n. 399/2015 TRIBUNALE di IMPERIA, del
08/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 08/03/2016
De Petris Alessandrino propone ricorso avverso la sentenza del 08/04/2015 con la quale il
Tribunale di Imperia ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui
all’art. 385 cod. pen.
Nel ricorso si deduce vizio di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione di formule
di proscioglimento in fatto.
Contrariamente all’assunto contenuto nell’impugnazione, il giudicante ha dato pienamente
conto dell’impossibilità di applicare formule di proscioglimento in fatto, operando specifico
richiamo a quanto emergente in ordine alla sorpresa dell’interessato fuori dalla sua abitazione,
durante il periodo di sua sottoposizione a misura cautelare restrittiva.
Inoltre il ricorso è generico in quanto non individua elementi di fatto, astrattamente suscettibili
di valutazione al fine di escludere l’antigiuridicità della condotta, portati a conoscenza dell’a,g.
da questa non valutati al fine dell’esclusione dell’applicazione del richiamato art. 129 cod. proc.
pen.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 8 marzo 2016
Il Consigliere est.
Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico.