Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1364 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1364 Anno 2016
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BORRELLI Aurelia, nata a Napoli il 25 settembre 1955;

nei confronti di:
TUTINO Francesco, nato a Napoli il 4 ottobre 1981;

avverso il decreto di archiviazione emesso in data 5 maggio 2014 dal Gup del
Tribunale di Napoli;

letti gli atti di causa, il decreto impugnato e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Aldo POLICASTRO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
del provvedimento impugnato.
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Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Gup del Tribunale di Napoli ha dichiarato, con provvedimento assunto
de plano l’inammissibilità della opposizione proposta da Borrelli Aurelia
avverso la richiesta di archiviazione formulata dal locale Pm in relazione al
procedimento penale instaurato nei confronti di Tutino Francesco, indagato in
relazione alla violazione, fra gli altri, degli artt. 656 e 674 cod. pen.
Con riferimento alla mancata convocazione delle parti, il giudicante,
richiamando un orientamento più volte ribadito da questa suprema Corte, ha

convocazione della udienza in camera di consiglio laddove la stessa, in quanto
con essa siano stati proposti temi di indagine non conferenti rispetto al
fondamento della richiesta di archiviazione ovvero il cui esperimento
risulterebbe superfluo ai fini della decisione.
Ha proposto ricorso per cassazione la Borrelli, deducendo il vizio di
violazione di legge per avere il Gip provveduto senza avere prima convocato
le parti in camera di consiglio.
In data 7 maggio 2015 l’indagato Tutino ha depositato una memoria
difensiva con la quale si è opposto all’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere
annullato.
Osserva, invero, il Collegio che secondo i principi più volte dettati da questa
Corte suprema, in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione presentata dal pubblico ministero, il Gup, prima di provvedere, ha
l’obbligo di instaurare il contraddittorio e fissare udienza camerale nelle forme
previste dall’art. 127 cod. proc. pen.
A tale procedimento ordinario, il Gup può derogare, pronunciando decreto
di archiviazione de plano

ossia senza la fissazione dell’udienza prevista

dall’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. – solo se l’opposizione della persona
offesa sia inammissibile e, pertanto, tamquam non esset; ma perché possa
provvedere in tal senso, il Gup è tenuto a verificare e motivare il difetto di
ammissibilità dell’opposizione.
In ordine a tale ultima condizione, il giudice è tenuto a delibare
l’ammissibilità dell’opposizione, con riferimento all’obbligo dell’opponente di
indicare l’oggetto dell’investigazione suppletiva (e dei relativi elementi di prova)
e alla sussistenza dei profili della pertinenza e rilevanza delle indagini richieste,
esplicitando, con adeguata motivazione, le ragioni della rilevata inammissibilità
(in tal senso: Corte di cassazione, Sezione II penale, 4 gennaio 2013, n. 158).

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osservato che l’opposizione alla richiesta di archiviazione non giustifica la

Nel caso di specie, come emerge dall’atto impugnatorio presentato dalla
Borrelli, l’opponente aveva chiesto l’espletamento di una consulenza tecnica,
da svolgersi nel contraddittorio delle parti che, nelle forme dell’incidente
probatorio, avrebbe potuto consentire di verificare, non tramite l’empirica
visione diretta dello stato dei luoghi ma tramite misurazioni eseguite con idonee
strumentazioni tecniche, la sussistenza o meno delle esalazioni nocive
promananti dall’impianto di smaltimento dei fumi installato presso l’esercizio
commerciale del Tutino.

circa la loro non pertinenza con riferimento al thema decidendum, limitandosi
ad affermare – con una formula di stile assolutamente generica – che
l’esperimento della attività istruttoria risulterebbe superfluo ed indifferente ai
fini della decisione, sol perché l’esame eseguito de visu, in assenza pertanto di
alcuna strumentazione tecnica, non avrebbe fatto riscontrare all’interno del
locale gestito dal Tutino immissioni od esalazioni di rilievo.
È evidente l’apparenza e l’illogicità della motivazione del decreto impugnato
e, dunque, la violazione di legge in cui è incorso il giudice, sol che si rifletta sul
fatto che la verifica della esistenza delle immissioni in alienum, affinché sia
utilmente svolta, postula che queste siano esaminate dall’esterno del locale in
cui le stesse sono, in ipotesi, generate e non all’interno di esso.
Ciò determina la conseguente nullità del decreto impugnato per essere
stata disposta l’archiviazione senza il contraddittorio con l’opponente.
Tanto rilevato, si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
che il Collegio condivide, è illegittima la declaratoria de plano di inammissibilità
dell’opposizione alla richiesta di archiviazione motivata dalla necessità di
ulteriori investigazioni, qualora queste ultime siano ritenute inutili in base a una
motivazione tautologica e a una prognosi di non conferenza non formulabile se
non all’esito della udienza in camera di consiglio, nel contraddittorio dei
soggetti interessati.
L’omessa fissazione da parte del Gup dell’udienza camerale di cui all’art.
410 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità
dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal Pm
costituiscono, infatti, violazione sostanziale del diritto della persona offesa al
contraddittorio ex art. 178, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., deducibile in
quanto tale come motivo di ricorso per cassazione (Corte di cassazione,
Sezione II penale, 11 novembre 2014, n. 46426).
Il decreto impugnato va pertanto dichiarato nullo.
E tanto anche a prescindere dall’ulteriore ragione di nullità pur evidenziata
dal concludente Pg, consistente nella impossibilità per il Gup di procedere alla
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A fronte di tali specifiche richieste, il Gip ha solo apparentemente motivato

archiviazione de plano laddove un prima precedente richiesta di archiviazione
abbia formato oggetto di opposizione della parte offesa e che, a seguito di
questa, il Gup, rigettata la detta richiesta, abbia già disposto una prima volta
l’espletamento di attività istruttoria sugli esiti della quale è, infatti, diritto delle
parti interloquire in un contraddittorio pieno.
Non rimane, pertanto, che ribadire la nullità del provvedimento impugnato
e rimettere gli atti al Tribunale di Napoli per il loro ulteriore corso.
PQM

al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015
Il Consigliere stens

Il Presidente

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti

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