Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1364 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1364 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 15/11/2013

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Krusevci Beslim, nato il 26.8.67
indagato art. 256 d.lgs 152/06
avverso l’ordinanza del Tribunale per il Riesame di Lecce del 5.4.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Il Tribunale per il Riesame ha confermato il sequestro probatorio dell’autovettura di
proprietà del ricorrente perché trasportava parti di autovetture di cui si sospetta la natura di
rifiuto non pericoloso.
Obietta il ricorrente che il sequestro probatorio è illegittimo quando non ne sia provata
la finalità e che, in ogni caso, nella specie, è da dubitare della natura illecita del materiale
trasportato in quanto quei pezzi di ricambio ben avrebbero potuto servire sulla stessa
autovettura dell’imputato che, peraltro, rappresenta l’unico mezzo di trasporto per la
numerosa famiglia del ricorrente.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Il Tribunale ha, infatti,
evidenziato che si trattava di «parti di carrozzeria di auto (parafanghi, paraurti, copri cerchi,
riflettori, componenti in plastica) per un quantitativo pari a circa un metro cubo» e che, allo

cAfli

stato, occorrono degli accertamenti tecnici anche sull’autovettura in sequestro per verificare se
al suo interno vi siano tracce di rifiuti tossici.
La censura del ricorrente non solo è, perciò destituita di fondamento ma è anche
generica e nel merito perché cerca semplicemente di prospettare una lettura dei fatti diversa
laddove, come noto, il ricorso in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo
per violazione di legge ( per tutte, S.U. 29.5.08, Ivanov, Rv. 239692).
Alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 15 novembre 2013

Il C

egensore

P.Q.M.

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