Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13637 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13637 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
GALLELLI Andrea, nato a Catanzaro il 25/09/1970,

avverso l’ordinanza in data 25 luglio 2013 del Tribunale del riesame di Catanzaro
nel proc. n. 827/2013.

Letti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
sentito il pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del

Data Udienza: 15/01/2014

sostituto procuratore generale, Roberto Aniello, il quale ha chiesto la declaratoria
di inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, avvocato Salvatore Staiano, il quale ha chiesto
l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.,
con ordinanza deliberata il 25 luglio 2013, in parziale accoglimento della richiesta
di riesame, ha riformato l’ordinanza di applicazione della misura coercitiva della

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custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari della
sede il 25 giugno 2013, sostituendo la misura più afflittiva con gli arresti
domiciliari nei confronti di Gallelli Andrea, sottoposto ad indagini per detenzione
e porto di armi comuni da sparo.
Il Tribunale ha confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a
carico del Gallelli desunti dai contenuti di un’intercettazione ambientale, in data

In quell’occasione fu captato un dialogo tra Gallelli Agazio e il figlio, Andrea,
in presenza di una terza persona non identificata, nel quale gli interlocutori
avrebbero fatto riferimento ad una borsa contenente oggetti consistenti -secondo
l’ordinanza- in armi illecitamente trasportate, come desunto da un passaggio
della conversazione in cui Gallelli Andrea aveva tranquillizzato il padre, Agazio, in
stato di apprensione, affermando di essere titolare di porto d’armi.
Il Tribunale ha anche ritenuto sussistente l’esigenza cautelare di speciale
prevenzione per la gravità del fatto, sintomatico di abituale rapporto
dell’indagato con le armi, ma ha apprezzato come misura adeguata a contenere
la pericolosità del Gallelli, tenuto conto della mancanza di precedenti penali e del
tempo trascorso dal fatto risalente al 2009, quella gli arresti domiciliari sostituiti
alla più gravosa misura carceraria.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Gallelli tramite il difensore, avvocato Salvatore Staiano, il quale lamenta, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge per
difetto radicale di motivazione sugli elementi forniti dalla difesa nel procedimento
di riesame, costituiti da due consulenze, tecnica e fonica, sulle conversazioni
registrate i cui esiti escluderebbero il riferimento al borsone e al porto d’armi, nel
senso indicato nell’ordinanza impugnata, e lo stato di apprensione di Gallelli
padre per il presunto carico di armi trasportate.
Osserva, inoltre, il ricorrente la contraddittorietà della motivazione
dell’ordinanza impugnata in punto di riconosciuta esigenza cautelare di speciale
prevenzione, avendo il Tribunale, da un lato, parlato di condotta antigiuridica
abituale di Gallelli Andrea in materia di armi per giustificare il giudizio di
pericolosità dell’indagato e, dall’altro, riconosciuto che l’episodio criminoso era
rimasto isolato e che il Gallelli era incensurato, al fine di attenuare la misura
coercitiva di massimo rigore sostituita con gli arresti domiciliari, omettendo
altresì qualsiasi considerazione circa l’attualità della pericolosità nonostante la
pur ammessa lontananza del fatto nel tempo risalente a quattro anni prima.

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18 luglio 2009, a bordo dell’autovettura Mercedes in uso alla famiglia Gallelli.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. delinea un rimedio di natura
interamente devolutiva (c.f.r.,

ex multis,

la recente Sez. 6, n. 4294 del

10/12/2012, dep. 29/01/2013, Straccia, Rv. 254416) che impone al tribunale del

sulla base degli elementi addotti dalle parti pubblica e privata nel corso
dell’udienza, e il potere di annullare il provvedimento impugnato o di riformarlo
in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati
ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del
provvedimento stesso.
Tale ampiezza cognitiva del riesame, da correlare all’inviolabilità della libertà
personale garantita dalla doppia riserva di legge e giurisdizione prevista dall’art.
13, comma 1, Cost., deve trovare chiara eco nella motivazione della decisione, la
quale, nel rispetto dell’altrettanto inviolabile diritto di difesa di cui all’art. 24
Cost., non può omettere di considerare gli elementi addotti dalle parti e,
segnatamente, quelli sostenuti dalla difesa in quanto rilevanti ai fini
dell’apprezzamento della gravità indiziaria e della natura e grado delle esigenze
cautelari, secondo il modello motivazionale dialettico delineato anche per le
ordinanze che dispongono la misura cautelare dall’art. 292, comma 1, lett. cbis), cod. proc. pen., così come per le sentenze dall’art. 546, comma 1, lett. e),
dello stesso codice.
La struttura dialettica delle motivazione in quanto rispettosa degli elementi
forniti dalla difesa è, dunque, requisito di esistenza di essa e garanzia di effettiva
tutela della libertà personale nel delicato momento giurisdizionale di controllo
della sua legittima restrizione, sicché una decisione che quegli elementi
obliterasse sarebbe certamente illegittima per mancanza di motivazione.
Tanto premesso, dal controllo anche solo grafico dell’ordinanza qui
impugnata emerge la totale obliterazione delle diffuse e documentate deduzioni
difensive, nel corso dell’udienza del 25 luglio 2013 davanti al Tribunale, in tema
di contestata gravità degli indizi di colpevolezza e di negata sussistenza delle
esigenze cautelari.
In quella sede, invero, risultano depositate dalla difesa due consulenze
foniche e una consulenza trascrittiva, pertinenti al contenuto del dialogo tra
presenti intercettato il 18 luglio 2009, costituente la principale fonte dell’ipotesi
accusatoria, e documentazione sull’attività lavorativa e sui redditi dichiarati da
Gallelli Andrea, incensurato, dei quali il Tribunale non ha fatto neanche menzione
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riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva di decidere anche

nel provvedimento impugnato, benché addotti dalla difesa proprio al fine di
dimostrare l’infondatezza del quadro indiziario e l’inesistenza delle esigenze
cautelari.

2. Si impone, quindi, per mancanza della motivazione nei termini suindicati,
l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame, ai sensi
a), cod. proc. pen., allo stesso Tribunale di

Catanzaro che provvederà uniformandosi all’obbligo motivazionale richiamato
nella presente sentenza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Catanzaro.

Così deciso, in Roma, il 15 gennaio 2014.

dell’art. 623, comma 1, lett.

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