Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13636 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13636 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

Data Udienza: 15/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FASCIANI AZZURRA N. IL 18/05/1984
FASCIANI TERENZIO (RINUNCIANTE) N. IL 21/03/1954
FASCIANI ALESSANDRO (RINUNCIANTE) N. IL 29/08/1986
KOWALSKY FABIO N. IL 09/09/1967
MARTINELLI TOMMASO N. IL 12/11/1957
MAZZONI MIRKO N. IL 14/06/1980
INNO GILBERTO N. IL 22/04/1966
avverso l’ordinanza n. 2330/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
09/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
-lotte/sentite le conclusioni del PG Dott. GL.e.,,t,
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Ken,V) L S. .1< 4à-d-+-7 sc -t- F ()\c A-1-0 . k„ (itit Sir.t c_A- Pont'LEI .9(-C1 <1..;1 vv-A3A-- rti --z-z_nr-o VLy---}°;— ,kuk_ ' C-Js, ■.0 , Uditti difensoríAvvb itmzo IN Sc , ;F2L A t'tA' ^.-•■ Fp sc- ( A t-e ■ 7:2‹,)[,0 N.40361/13-RUOLO N.38 C.C.P.(2440) RITENUTO IN FATTO 1.FASCIANI Azzurra, FASCIANI Terenzio, FASCIANI Alessandro, KOWALSKY Fabio, MARTINELLI Tommaso, MAZZONI Mirko ed INNO Gilberto impugnano innanzi a questa Corte, tutti per il tramite dei loro difensori, l'ordinanza del 9 agosto 2013, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame, da essi proposta ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente indiziati: FASCIANI Azzurra: -del reato di cui al capo D) della rubrica (art. 416 bis cod. pen.: partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, denominata "clan Fasciani", nata e costituitasi autonomamente nel territorio del litorale di Ostia e con interessi nel tessuto urbano della città di Roma, che aveva conseguito in concreto, nell'ambiente nel quale esso operava, un'effettiva capacità d'intimidazione ed una condizione di assoggettamento e di omertà mediante accaparramento di esercizi commerciali, estorsioni, usura, intestazioni fittizie tramite prestanome, costituzione di società, sostegno economico agli associati detenuti); - del reato di cui al capo O) della rubrica (art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992: fittizia intestazione a suo nome di una pizzeria-bar denominata "Il Porticciolo", da ritenere nella sostanziale disponibilità di suo padre FASCIANI Carmine) -del reato di cui al capo 01) della rubrica (art. 12 quinques del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992: altro episodio di fittizia intestazione di attività commerciale, riferita alla s.r.l. MALIBU BEACH", avente ad oggetto la gestione di uno stabilimento balneare); FASCIANI Terenzio (inteso come Garibaldi): -del reato di cui al capo D) della rubrica (art. 416 bis cod. pen.: partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, denominata "clan Fasciani", nata e costituitasi autonomamente nel territorio del litorale di Ostia e con interessi nel tessuto urbano della città di Roma, che aveva conseguito in concreto, nell'ambiente circostante nel quale esso operava, un'effettiva capacità d'intimidazione ed una condizione di assoggettamento e di omertà mediante l'accaparramento di esercizi commerciali, le estorsioni, l'usura, le intestazioni fittizie tramite prestanome, la costituzione di società, il sostegno economico agli associati detenuti); -del reato di cui al capo P) della rubrica (art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992: fittizia intestazione a nome di i G.I.P. in sede del 23 luglio 2013, di emissione nei loro confronti della misura CIOLLI Ennio del ristorante "Al Contadino", sito in Ostia Antica, via della Macchianella n. 128, da ritenere al contrario nella sua effettiva disponibilità); - del reato di cui al capo S) della rubrica (illecita detenzione, in concorso con FASCIANI Alessandro, di armi comuni da sparo, come riferito dal collaboratore CASSIA Sebastiano, al quale una di dette armi era stata consegnata da parte dell'indagato); FASCIANI Alessandro: -del reato di cui al capo Al) della rubrica (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990: di stupefacenti ed alla relativa commercializzazione in Italia); - del reato di cui al capo D) della rubrica (art. 416 bis cod. pen.: partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, denominata "clan Fasciani", nata e costituitasi autonomamente nel territorio del litorale di Ostia e con interessi nel tessuto urbano della città di Roma, che aveva conseguito in concreto, nell'ambiente circostante nel quale esso operava, un'effettiva capacità d'intimidazione ed una condizione di assoggettamento e di omertà mediante l'accaparramento di esercizi commerciali, le estorsioni, l'usura, le intestazioni fittizie tramite prestanome, la costituzione di società, il sostegno economico agli associati detenuti); - del reato di cui al capo S) della rubrica (illecita detenzione, in concorso con FASCIANI Terenzio, di armi comuni da sparo, come riferito dal collaboratore CASSIA Sebastiano, al quale l'indagato aveva consegnato una di dette armi); - del reato di cui al capo Z) delal rubrica (artt. 110, 56, 575 cod. pen.: tentato omicidio di LILLO Remo Maria, aggravato dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa, fatto segno di colpi di pistola materialmente esplosi contro di lui da ROSSI Diego); KOWALSKY Fabio: -del reato di cui al capo Al) della rubrica (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990: partecipazione ad un'associazione criminosa dedita all'importazione dalla Spagna di stupefacenti ed alla relativa commercializzazione in Italia); MARTINELLI Tommaso: -del reato di cui al capo Al) della rubrica (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990: partecipazione ad un'associazione criminosa dedita all'importazione dalla Spagna di stupefacenti ed alla relativa commercializzazione sul litorale ostiense); MAZZONI Mirko: - del reato di cui al capo Al) della rubrica (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990: partecipazione ad un'associazione criminosa dedita all'importazione dalla Spagna di stupefacenti ed alla relativa commercializzazione sul litorale ostiense); 2 partecipazione ad un'associazione criminosa dedita all'importazione dalla Spagna -del reato di cui al capo Si) della rubrica (illecita detenzione di arma comune da sparo); INNO Gilberto: -del reato di cui al capo D) della rubrica (art. 416 bis cod. pen.: partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, denominata "clan Fasciani", nata e costituitasi autonomamente nel territorio del litorale di Ostia e con interessi nel tessuto urbano della città di Roma, che aveva conseguito in concreto, nell'ambiente circostante nel quale esso operava, un'effettiva capacità l'accaparramento di esercizi commerciali, le estorsioni, l'usura, le intestazioni fittizie tramite prestanome, la costituzione di società, il sostegno economico agli associati detenuti); -del reato di cui al capo H) della rubrica (art. 629 cod. pen.: estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno di IORIO Daniele e di COCOCCIA Marco); -del reato di cui al capo O) della rubrica (art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992: avere egli assunto la veste solo fittizia di amministratore e legale rappresentante della società titolare della pizzeria-bar denominata "Il Porticciolo", da ritenere nella sostanziale disponibilità della coindagata FASCIANI Azzurra e, per il tramite di quest'ultima, di FASCIANI Carmine). 2.11 Tribunale ha ritenuto la sussistenza di validi indizi di colpevolezza a carico di tutti gli indagati in ordine ai reati a ciascuno di essi ascritti principalmente sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CASSIA Sebastiano; sul rilevante compendio intercettativo ambientale e telefonico disposto, nonché sugli esiti dei servizi di appostamento, controllo e rilevazione svolti dalla p.g. 3.11 Tribunale ha altresì ritenuto sussistere valide esigenze cautelari, idonee a giustificare le misure cautelari inframurarie adottate nei confronti degli indagati, avendo fatto riferimento, quanto agli indagati FASCIANI Azzurra, FASCIANI Terenzio, FASCIANI Alessandro ed INNO Gilberto, al reato associativo di stampo mafioso ad essi contestato ed alla connessa presunzione di pericolosità, di cui all'art. 275 terzo comma cod. proc. pen., non essendo emersi elementi dai quali poter desumere che i quattro indagati anzidetti avessero stabilmente rescisso i loro legami con l'organizzazione criminosa di appartenenza. Quanto agli indagati KOWALSKI Fabio, MARTINELLI Tommaso e MAZZONI Mirko, il Tribunale ha fatto riferimento alla loro concreta ed attuale pericolosità, siccome diretti interlocutori di soggetti facenti parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso ed ai loro gravi precedenti penali, tali da far ritenere la 3 d'intimidazione ed una condizione di assoggettamento e di omertà mediante sussistenza di un elevato loro livello di disponibilità, con conseguente pericolo di reiterazione dei reati. 4.FASCIANI Azzurra con un unico ed articolato motivo lamenta inosservanza di norme processuali e motivazione illogica e contraddittoria, in quanto tutte le intercettazioni telefoniche erano state disposte nei suoi confronti in violazione degli artt. 266 e segg. cod. proc. pen., per l'insussistenza dell'indispensabile collegamento fra la notizia di reato per la quale le intercettazioni erano state Costituiva invero presupposto necessario per far luogo ad intercettazioni l'indicazione della specifica vicenda delittuosa cui esse si riferivano, mentre nel caso in esame il decreto di convalida delle intercettazioni emesso dal G.I.P. in data 31 luglio 2012 aveva avuto ad oggetto un'informativa della Questura di Roma del 30 luglio 2012, concernente l'esplosione di un ordigno avvenuta il 21 luglio 2012 presso lo stabilimento balneare "Il Capanno" sito sul lido di Ostia, fatto ritenuto dalla p.g. come di natura mafiosa e ricondotto alla famiglia FASCIANI, i cui principali componenti FASCIANI Carmine e BARTOLI Silvia Franca erano stati indicati come coinvolti in due diverse indagini sul narcotraffico (operazione Los Moros Madara; sequestro avvenuto nel 2009 ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992 dei beni di FASCIANI Carmine e dei suoi familiari), peraltro conclusesi in senso a loro favorevole; d'altra parte FASCIANI Carmine da quasi tre lustri non aveva commesso reati; 5.FASCIANI Terenzio e FASCIANI Alessandro formulano 4 doglianze: I)-inosservanza di norme processuali, per avere il provvedimento impugnato riconosciuto l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle propalazioni del collaborante CASSIA Sebastiano, senza avere effettuato alcuna verifica circa detta attendibilità, non avendone approfondito la personalità, la biografia giudiziaria e le sue condizioni socio-economiche; invero nel giudizio cautelare gli elementi di prova indiretta dovevano avere i requisiti di cui all'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., si che le dichiarazioni dei correi dovevano essere fornite di riscontri individualizzanti; nella specie il Tribunale del riesame aveva annullato a carico di essi ricorrenti tutti i reati fine dell'associazione criminosa di cui al capo D), appunto per la carenza di riscontri oggettivi ed individualizzanti, ritenendo invece, in modo del tutto contraddittorio, circostanziata e coerente la chiamata accusatoria del collaborante anzidetto per il solo reato associativo mafioso; II)-motivazione illogica e contraddittoria ed erronea applicazione della legge penale circa la partecipazione di FASCIANI Alessandro all'associazione criminosa in materia di stupefacenti di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, con il ruolo 4 chieste e le utenze intercettate. di direzione delle operazioni di import dello stupefacente dalla Spagna [capo Al della rubrica]; egli infatti si trovava in Spagna siccome latitante in relazione ad un fatto di sangue che esulava dal commercio di stupefacenti e non era stato assolutamente dimostrato il suo dolo associativo, essendo mancato all'uopo ogni riscontro; invero nessun sequestro di sostanze stupefacenti aveva mai avuto luogo nei suoi confronti e nessun reato-fine in materia di stupefacenti gli era stato mai contestato; inoltre i suoi contatti con la famiglia FASCIANI non erano stati né frequenti, né intensi; solo dalle dichiarazioni del pentito CASSIA erano essendo stato reperito sul punto; la sua latitanza era stata da lui vissuta in condizioni di estrema semplicità se non di povertà e la spedizione del coimputato SIBIO in Spagna si era rivelata infruttuosa; le propalazioni accusatorie del CASSIA avevano avuto in sostanza ad oggetto una serie di nomi e di fatti che non era possibile ricondurre ad unità; non era emersa la prova di una struttura composta da tre o più persone, che fosse stata operativa per un adeguato lasso di tempo, con effettiva ripartizione dei compiti fra gli associati e con la consapevolezza, da parte loro, che le loro attività ricevevano vicendevole ausilio dagli altri aderenti; era quindi evidente che i FASCIANI erano stati portati all'attenzione delle cronache giudiziarie in difetto di riscontri; III)-motivazione illogica e contraddittoria circa la sussistenza del reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso; invero l'associazione mafiosa si distingueva dal fenomeno associativo generico disciplinato dall'art. 416 cod. pen. in quanto finalizzato ad un vero e proprio controllo sul territorio attraverso l'intimidazione, svolta attraverso la c.d. "fama criminale", l'assoggettamento e l'omertà; nella specie non era stato adeguatamente motivato l'interesse diretto del clan Fasciani a controllare le locali attività turistiche; era inoltre emerso che il sistema criminale capitolino non potesse dirsi caratterizzato da una ferrea gerarchizzazione, con delimitazione di ruoli e compiti in un unico contesto. Nella specie la sussistenza di tale associazione mafiosa era stata fondata sulle sole dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, CASSIA Sebastiano, da ritenere imprecise, incoerenti e prive di dettagliate circostanze, oltre che prive di riscontri esterni, anche di natura logica; IV)-motivazione illogica e contraddittoria per essersi il provvedimento impugnato limitato ad elencare il contenuto delle intercettazioni telefoniche, senza dare alcun conto delle critiche da essi formulate innanzi al Tribunale del riesame, con riferimento ai reati di cui ai capi P), S) e Z). 6.KOWALSKY Fabio formula 2 doglianze: 5 emersi i viaggi del clan FASCIANI in Spagna, nessun altro elemento indiziario I)-carenza assoluta di motivazione e violazione di legge, per non essere emersi gravi indizi di colpevolezza a suo carico in ordine al reato ascrittogli [capo Al) della rubrica: associazione finalizzata all'importazione ed al commercio di stupefacenti]; in realtà l'ordinanza custodiale del G.I.P. si era acriticamente appiattita sulle conclusioni cui era pervenuta la polizia giudiziaria nell'informativa del 6 maggio 2013, fatta propria dal P.M. senza alcun vaglio critico, anche con riferimento al ruolo ricoperto dai singoli indagati, si che la motivazione dell'ordinanza impugnata era da ritenere meramente apparente; invero anche il il quale in modo del tutto apodittico lo aveva ritenuto compartecipe, unitamente al coindagato MARTINELLI Tommaso, della importazione dalla Spagna di sostanze stupefacenti; II)-motivazione carente, illogica e contraddittoria circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico per il reato associativo in materia di stupefacenti, di cui al capo Al) della rubrica, in quanto la sua partecipazione a tale delitto era stata desunta solo per essere stato egli in contatto telefonico con FERRAMO Eugenio, a sua volta in contatto con il coindagato SIBIO Riccardo, a sua volta interlocutore diretto del coindagato FASCIANI Carmine; il fatto poi che egli avesse interrotto la pretesa operazione di importazione dalla Spagna di sostanza stupefacente per l'arresto dei sodali SIBIO e BITTI per detenzione di armi costituiva un indizio a suo carico del tutto illogico e congetturale, in quanto non idoneo ad avallare una sua partecipazione all'associazione a delinquere anzidetta. Era poi del tutto illogico ed apodittico avere ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari, tali da giustificare la misura custodiale inframuraria applicatagli, essendosi il Tribunale limitato a citare i suoi precedenti penali. 7.MARTINELLI Tommaso con un unico ed articolato motivo di ricorso deduce carenza assoluta di motivazione circa la sussistenza di validi indizi di colpevolezza a suo carico per il delitto di cui al capo Al) della rubrica (partecipazione ad associazione intesa al traffico di stupefacenti). Gli indizi a sùo carico erano consistiti nei contatti da lui avuti con i coindagati SIBIO Riccardo e FERRAMO Eugenio; tuttavia nessun contatto aveva mai avuto luogo con SIBIO Riccardo, ritenuto il tramite di FASCIANI Carmine, a sua volta considerato il capo e promotore dell'associazione ipotizzata; costituiva una forzatura logico-fattuale l'avere dato per scontato il legame fra i presunti associati ed i promotori dell'associazione, in quanto non vi erano stati servizi di appostamento o conversazioni telefoniche tali da provare dette frequentazioni; costituiva poi un sillogismo del tutto errato l'essere stato egli ritenuto a 6 Tribunale del riesame si era acriticamente appiattito sulle conclusioni del G.I.P., disposizione per eseguire importanti operazioni di importazione illecita di stupefacenti in assenza di qualsiasi riscontro tale da provare i contatti da lui avuti con i promotori ed organizzatori del sodalizio. 8.MAZZONI Mirko con un unico ed articolato motivo deduce assoluta carenza di motivazione in ordine agli indizi posti a suo carico per ritenerlo partecipe dell'associazione intesa al traffico di stupefacenti, ascrittogli al capo Al) della rubrica, non essendo stati indicati gli elementi costitutivi di detta associazione, la partecipanti; peraltro nessuna intercettazione ambientale o telefonica aveva mai riguardato la sua persona. Eccepiva inoltre carenza di motivazione circa la sussistenza a suo carico del reato in materia di armi ascrittogli al capo Si) della rubrica, essendo stato egli identificato con tale "Ciccio", che avrebbe detenuto materialmente l'arma, cui aveva fatto riferimento il capo d'imputazione in esame e che sarebbe stata da lui consegnata ai coindagati COLABELLA e SIBIO nel corso di un incontro avuto con questi ultimi; era stato poi erroneamente affermato, anche con riferimento alla sua persona, che il reato in materia di armi in questione era tale da rafforzare la propensione alla violenza, tipica dell'appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, non essendogli stato mai contestato tale ultimo delitto. Rilevava infine carenza di motivazione circa la sussistenza di esigenze cautelari idonee a giustificare la misura custodiale inframuraria, avendo il Tribunale fatto generico riferimento per tutti al pericolo di reiterazione ed alla pericolosità sociale, senza alcuna specifica indicazione individuale. Gli ampi poteri integrativi riconosciuti al Tribunale del riesame non potevano ritenersi sussistere in caso di assoluta mancanza di motivazione dell'ordinanza custodiale esaminata, in quanto l'emissione da parte del Tribunale di una nuova ordinanza sostitutiva di quella del G.I.P. avrebbe privato l'indagato del previo controllo del giudice che procede ed avrebbe stravolto il ruolo del Tribunale del riesame. 9.INNO Gilberto formula 2 doglianze: I)-motivazione illogica e contraddittoria circa la sua partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo D) della rubrica (partecipazione all'associazione mafiosa denominata "clan Fascianii, trattandosi di reato ascrittogli sulla base di un'unica intercettazione telefonica di natura dubbia, nel corso della quale FASCIANI Carmine gli avrebbe consigliato di mettersi con loro e di entrare nella società; nessun elemento era emerso tale da far ritenere che il 7 sussistenza di un "pactum sceleris", l'indicazione del ruolo svolto dai singoli riferimento alla "società" si riferisse necessariamente all'associazione mafiosa capeggiata dal suo interlocutore; II)-carenza assoluta di motivazione in ordine alla copiosa documentazione difensiva da lui prodotta, pur essendosi trattato di documentazione rilevante ai fini del decidere; in detta documentazione era fra l'altro contenuta una dichiarazione della presunta p.o. dell'estorsione di cui al capo H) della rubrica, COCOCCIA Marco, con la quale il medesimo aveva escluso di avere mai subito un'estorsione; era stata poi prodotta documentazione attestante la sua posizione ascrittagli al capo O) della rubrica. Invero il giudice del riesame era tenuto ad un puntuale vaglio anche degli elementi a discarico forniti dalla difesa; il che nella specie non si era verificato. 10.Con ulteriore memoria depositata il 3 gennaio 2014 INNO Gilberto, per il tramite del suo difensore, ha ulteriormente sviluppato i motivi di ricorso di cui sopra, depositando tutta una serie di documenti, dai quali poteva evincersi la sua estraneità al reato di cui al capo D) della rubrica (aver partecipato all'associazione a delinquere mafiosa facente capo a FASCIANI Carmine). Non sussistevano pertanto i presunti gravi indizi di colpevolezza ravvisati a suo carico, costituendo essi un mero teorema accusatorio artificiosamente costruito nei suoi confronti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Vanno innanzitutto dichiarati inammissibili per intervenuta rinuncia i ricorsi proposti da FASCIANI Alessandro e FASCIANI Terenzio, avendo essi, con dichiarazioni rese personalmente il 5 ed il 4 dicembre 2013 innanzi alle autorità degli stabilimenti carcerari in cui erano rinchiusi, manifestato la propria volontà di rinunciare al presente ricorso. Essi vanno pertanto condannati alle spese di giudizio e, ciascuno, al versamento della somma di C 500,00 alla Cassa delle Ammende. 2.Sono fondati i due motivi di ricorso proposti da KOWALSKY Fabio, da trattare congiuntamente, essendo essi strettamente correlati fra di loro. Con essi il ricorrente lamenta l'insussistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza riferiti all'unico delitto ascrittogli al capo Al) della rubrica (partecipazione ad un'associazione criminosa di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dedita all'importazione dalla Spagna di stupefacenti ed alla relativa commercializzazione in Italia), tali da giustificare la misura cautelare inframuraria adottata nei suoi confronti. 8 nella s.r.l. "IL PORTICCIOLO", con riferimento al reato di interposizione fittizia 3.L'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso richiede, oltre all'accertamento dell'esistenza in sé dell'associazione malavitosa, la verifica del ruolo in essa svolto dal soggetto e delle modalità delle azioni ascrittegli, tali da evidenziare la sussistenza di un vincolo stabile tra il soggetto e l'associazione, nonché l'accertamento che il ruolo a lui affidato nell'ambito della compagine criminosa non sia occasionale, ma abbia i caratteri della stabilità e si sia protratto per un significativo spazio temporale (cfr., in termini, Cass. 9.12.02 n. L'associazione a delinquere, prevista dall'art. 74 del d.P.R. n.309 del 1990 è una derivazione dell'associazione criminosa, quale delineata dall'art. 416 cod. pen., distinguendosene per un elemento specializzante, costituito dall'essere essa finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti dall'art. 73 del citato d.p.r. n. 309 del 1990. Pertanto anch'essa richiede la presenza di almeno tre persone e la sussistenza di un vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza che ha ciascun associato di far parte di un sodalizio criminoso e di fornire, con il proprio contributo causale, un valido apporto al perseguimento del programma criminoso anzidetto, per realizzare il quale è richiesta la predisposizione di una struttura, che può anche essere rudimentale, purché risulti fornita dei mezzi finanziari necessari al perseguimento delle illecite finalità e risulti destinata ad operare per un apprezzabile arco temporale (cfr. Cass. 1^, 22.9.06 n. 34043, rv. 234800). 4.Non appare conforme ai principi giurisprudenziali sopra riferiti la motivazione con la quale i giudici di merito han ritenuto la sussistenza a carico del ricorrente di gravi indizi di colpevolezza circa la sua partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata all'importazione dalla Spagna ed allo spaccio in Italia di sostanze stupefacenti. L'ordinanza impugnata ha trattato della posizione di KOWALSKI Fabio alle pagg. 74 e segg., ritenendo di averlo identificato come "Fabio detto il marchese"; ha riferito dell'intercettazione di più telefonate intercorse nella mattinata del 7 marzo 2013 fra il ricorrente ed il coimputato FERRAMO Eugenio, dalle quali era emerso che intorno alle ore 12,30 di quel giorno avrebbe avuto luogo un incontro fra l'imputato ed il FERRAMO, tale ANSELMO Danilo e tale MARTINELLI Tommaso in un bar ristorante sito nei pressi del Fungo, ubicato nel quartiere Eur di Roma. Dai servizi di pedinamento e di osservazione predisposti era emerso che effettivamente intorno alle ore 12,30 di quel giorno aveva avuto luogo l'incontro preannunciato dalle disposte intercettazioni presso l'anzidetto bar ristorante. 9 2838; Cass. 3^ 16.10.08 n. 43822). Dette indagini sono state poi collegate ad altre svolte il successivo 11 marzo 2013, data in cui da intercettazioni telefoniche era emerso che il KOWALSKY aveva preannunciato al FERRAMO il suo rientro in Italia da Barcellona e che sarebbe atterrato all'aeroporto di Fiumicino verso le ore 19,30 di quel giorno; da servizi di appostamento effettuati dalla p.g. era emerso che effettivamente il FERRAMO e l'ANSELMI si erano recati all'aeroporto di Fiumicino, dove avevano appunto atteso l'arrivo del KOWALSKY da Barcellona in compagnia di una donna, prelevandoli e conducendoli via a bordo dell'auto dell'ANSELMI. sodalizio criminoso dalla Spagna, al fine di approvvigionarsi ivi di stupefacente, da trasferire poi in Italia a bordo di camion già presenti sul territorio spagnolo ed indica il ruolo che in tale viaggio avrebbe avuto il KOWALSKY come persona che, tramite i suoi contatti personali, fra i quali il coindagato MARTINELLI Tommaso, sarebbe stato in grado di sdoganare lo stupefacente dal Marocco in terra spagnola onde farlo pervenire in Italia; nulla è stato riferito tuttavia dall'ordinanza in esame circa le concrete modalità con le quali il KOWALSKY avrebbe effettuato l'anzidetta operazione di sdoganamento. L'ordinanza indica infine come indizio della partecipazione del KOWALSKY alla compagine criminosa intesa al traffico di stupefacenti ascrittogli il fatto che egli, nel corso di una telefonata intercettata il 16 maggio 2013, si sia mostrato ben consapevole dell'arresto di due componenti della compagine, SIBIO Riccardo e BITTI Luciano per detenzione di armi, si da consigliare al suo interlocutore di interrompere l'attività d'importazione di stupefacente che stavano organizzando. Ritiene il Collegio che detti indizi, descritti peraltro con modalità non sistematiche e quindi non sempre facilmente intelligibili, non sono idonei a provare neppure nella presente fase cautelare un coinvolgimento del KOWALSKI quale partecipe sistematico e consapevole dell'organizzazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti ipotizzata, potendo gli indizi sopra descritti tutt'al più essere adeguati al fine di una contestazione a suo carico della partecipazione ad L'ordinanza impugnata poi riferisce del viaggio programmato in quell'epoca dal un'unica operazione di importazione di stupefacente, peraltro neppur bene definita quanto a tempi e modalità di attuazione ed ad esito conseguito. 5.E' altresì fondato l'unico articolato motivo di ricorso, con il quale l'indagato MARTINELLI Tommaso deduce carenza di motivazione circa la sussistenza a suo carico di validi indizi di colpevolezza riferiti all'unico delitto ascrittogli al capo Al) della rubrica (partecipazione ad un'associazione criminosa di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dedita all'importazione dalla Spagna di stupefacenti ed alla relativa commercializzazione in Italia), tali da giustificare la misura cautelare inframuraria adottata nei suoi confronti. 10 , Richiamando quanto esposto nel trattare la posizione del coindagato KOWALSKI Fabio, è dato invero desumere che l'unico indizio a carico del MARTINELLI appare costituito dall'avere egli collaborato con il KOWALSKY nell'organizzare un'unica operazione di importazione di stupefacente dalla Spagna all'Italia, peraltro neppure compiutamente descritta quanto a modalità di esecuzione ed ad esiti conseguiti. Valgono pertanto anche nei suoi confronti le considerazioni svolte con riferimento al coindagato KOWALSKI circa l'insufficienza degli indizi di colpevolezza al traffico internazionale di stupefacenti. 6.E' fondato l'unico articolato motivo di ricorso, con il quale MAZZONI Mirko contesta la sussistenza di validi indizi di colpevolezza a suo carico, riferiti ai due reati ascrittigli [rispettivamente: reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo Al) della rubrica: partecipazione ad un'associazione criminosa dedita all'importazione dalla Spagna di stupefacenti ed alla relativa commercializzazione sul litorale ostiense; reato di cui al capo Si) della rubrica: illecita detenzione di arma comune da sparo]. Con riferimento al reato in materia di armi, l'ordinanza impugnata ha ritenuto come valido indizio a suo carico l'avere i coimputati SIBIO Riccardo e COLABELLA John Gilberto riferito, nel corso di un'intercettazione ambientale, (pag. 58 dell'ordinanza) che tale " iccio , en i icO íriel MAZZONI, avrebbe avuto in custodia la pistola che il COLABELLA, ritenuto essere il custode delle armi per conto del clan mafioso Fasciani, aveva voluto a tutti i costi conservare. Con riferimento al reato associativo in materia di stupefacenti, di cui al capo Al), l'indizio di colpevolezza a carico del MAZZONI (pag. 79 dell'ordinanza) è costituito dagli esiti di un'intercettazione ambientale captata in data 8 aprile iiVAr /.; una 2012 a bordo dell'auto Matiz, conversazione intercorsa fra SIBIO Riccardo e COLABELLA John Gilberto, occupanti di detta auto, nel corso della quale i due avrebbero esternato considerazioni sulle cifre che sarebbero state utilizzate per l'acquisto della droga e sulle somme che ciascuno di essi avrebbe potuto guadagnare, comprendendo nel novero dei beneficiari anche l'indagato MAZZONI Mirko. Non si ritiene che i due indizi sopra descritti, per la loro tenuità, siano tali da giustificare la misura cautelare della custodia in carcere per i due reati a lui ascritti. Con particolare riferimento al delitto associativo, non risultano invero essere stati indicati con sufficiente approssimazione né il ruolo specifico svolto dal MAZZONI, né il suo grado di coinvolgimento nel contesto associativo. 11 ravvisabili a suo carico per ritenerlo partecipe di un'associazione criminosa intesa 7.E' fondato il primo motivo di ricorso, con il quale INNO Gilberto lamenta insufficienza degli indizi ravvisati a suo carico per essere ritenuto partecipe dell'associazione mafiosa nota come clan "Fasciani", di cui al capo D) della rubrica. 8.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la condotta di partecipazione a un'associazione di stampo mafioso, pur potendo assumere le forme ed i profilo oggettivo, dovendo in ogni caso essere individuato il concreto e specifico contributo apprezzabile sul piano causale che l'indagato deve fornire all'esistenza od al rafforzamento dell'associazione medesima; inoltre, sotto il profilo soggettivo, è necessario che emerga dai fatti rappresentati la c.d. "affectio societatis", intesa come permanente disponibilità del soggetto ad adoperarsi per l'attuazione del programma del sodalizio; ed in questa ottica è stato in particolare affermato (cfr. Cass. SS.UU. n.33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670) che la condotta di partecipazione è riferibile solo a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un suo ruolo dinamico e funzionale, in attuazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, ponendosi a disposizione del clan ed attivamente impegnandosi per il perseguimento delle comuni finalità criminose. 9.Applicando tali principi di diritto alla specie in esame va rilevato che l'ordinanza impugnata nella presente sede non ha addotto indizi di colpevolezza significativi a carico dell'odierno indagato tale da farlo ritenerlo partecipe dell'associazione di stampo mafioso denominato clan Fasciani, facente capo a FASCIANI Carmine. L'ordinanza impugnata si occupa del ricorrente a pag. 22 e segg., deducendo la sua partecipazione al clan mafioso anzidetto dal suo coinvolgimento nell'episodio estorsivo in danno di GIORGI Fabio, IORIO Daniele e COCOCCIA Marco, contestatogli al capo H) della rubrica; l'ordinanza fa riferimento ad un'intercettazione avente ad oggetto una telefonata intercorsa fra FASCIANI Carmine e l'odierno ricorrente, dalla quale era emerso che quest'ultimo aveva bisogno urgente di C 5.000,00, che il suo interlocutore non era in grado di dargli; tuttavia quest'ultimo lo aveva invitato ad entrare in società, nel senso di entrare a far parte del proprio clan criminoso, facendogli capire che, spendendo il suo nome, egli avrebbe ottenuto rapidamente detta somma; si fa poi riferimento a telefonate che l'odierno indagato ha fatto allo GIORGI, allo IORIO ed al COCOCCIA, a loro volta debitori di FASCIANI Carmine, onde ottenere in tempi 12 contenuti più diversi, deve pur sempre avere un connotato indefettibile sotto il rapidi la restituzione da parte loro di un debito di € 2.000,00 da essi contratti con il FASCIANI. Il compendio indiziario sopra descritto non è adeguato né per quanto concerne l'imputazione della sua partecipazione al clan mafioso Fasciani, né per quanto concerne l'imputazione estorsiva ascrittagli al capo H) della rubrica. Con riferimento alla prima imputazione, dal compendio come sopra descritto, può solo desumersi, allo stato, un invito fattogli da FASCIANI Carmine ad entrare a far parte del proprio clan; il che è ben diverso dall'esservi effettivamente uno specifico ruolo nell'ambito del clan mafioso, con conseguente carenza di ogni valido indizio, dal quale poter desumere che l'odierno indagato abbia commesso in positivo attività idonea a farlo ritenere partecipe della cosca mafiosa anzidetta. Con riferimento alla seconda imputazione, non è stata adeguatamente messa in evidenza dall'ordinanza impugnata la valenza minacciosa della richiesta fatta dal ricorrente, si da ravvisare il reato di estorsione ascrittogli; non risulta invero che il Tribunale del riesame abbia in qualche modo valutato la dichiarazione spontanea, con la quale la presunta vittima dell'estorsione in parola, COCOCCIA Marco, ha dichiarato di non avere subito alcuna estorsione (cfr. allegazione sub 17 della memoria difensiva del 3 gennaio 2014). 10.E' altresì fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale INNO Gilberto lamenta carenza di adeguati indizi di colpevolezza a suo carico per il reato estorsivo, di cui al capo H) della rubrica e per il reato di interposizione fittizia, di cui al capo O) della rubrica. Del reato sub H) si è già parlato nel paragrafo che precede, rilevando la carenza di adeguata motivazione circa la sussistenza del comportamento minaccioso, indispensabile per aversi il reato di estorsione. Quanto al reato di cui al capo O) della rubrica, l'odierno ricorrente è stato ritenuto partecipe della fittizia intestazione di beni, per avere egli assunto la carica di amministratore unico della s.r.l. "IL PORTICCIOLO", ritenuta dagli organi inquirenti come riconducibile alla famiglia FASCIANI. Si osserva al riguardo che il provvedimento impugnato non risulta avere adeguatamente confutato la documentazione prodotta dall'INNO in sede di riesame ed allegata in copia anche al presente ricorso, con la quale il medesimo ha ritenuto di poter provare che l'operazione commerciale da lui effettuata fosse stata vera e genuina e non posta in essere in favore del clan Fasciani; occorre pertanto che il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, prenda in esame detta documentazione e si pronunci al riguardo. 13 entrato a far parte e di avere svolto attività qualificabile come espletazione di 11.E' infine infondato l'unico motivo di ricorso, con il quale FASCIANI Azzurra lamenta violazione della legge processuale in quanto il compendio indiziario a suo carico, costituito in larga parte da intercettazioni ambientali e telefoniche, sarebbe stato fondato su di un iniziale decreto autorizzativo convalidato dal G.I.P. in modo non conforme a legge, siccome rilasciato per un'iniziale ipotesi criminosa rispetto alla quale essa ricorrente era da ritenere completamente estranea, concernendo detta ipotesi criminosa il rinvenimento di un ordigno esplosivo nei pressi di uno stabilimento balneare ubicato sul lido di Ostia (Roma). impugnata (cfr. pag. 85), le intercettazioni telefoniche od ambientali sono previste e regolate dal codice di rito con finalità di indagine e non riferite ad uno piuttosto che ad un altro indagato, si che quel che occorre controllare per stabilirne la conformità a legge è se lo spunto investigativo iniziale abbia avuto ad oggetto un'ipotesi criminosa per la quale essa era concedibile ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen.; e sotto tale aspetto le ipotesi investigative fatte presenti nella specie dalla p.g. al P.M. avevano ad oggetto inquietanti ipotesi intimidatorie, riconducibili ad estorsioni ed a gravi fatti associativi di stampo mafiosi, reati per i quali le intercettazioni, ai sensi della norma sopra richiamata, sono certamente utilizzabili. Appare pertanto pienamente conforme a legge che gli organi inquirenti, prendendo lo spunto dalla prima autorizzazione intercettativa ritualmente ottenuta, abbiano poi proseguito e sviluppato le indagini nel corso del tempo, giungendo a delineare un vasto ed inquietante quadro associativo di stampo mafioso operante sul litorale di Ostia (Roma), nel quale anche l'attuale ricorrente risulta essere inserita a tutti gli effetti. 12.Conclusivamente vanno dichiarati inammissibili per intervenuta rinuncia i ricorsi proposti da FASCIANI Terenzio e FASCIANI Alessandro, con loro condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 alla Cassa delle Ammende; va respinto il ricorso proposto FASCIANI Azzurra, con sua condanna al pagamento delle spese processuali; infine l'ordinanza impugnata va annullata con riferimento alle determinazioni adottate nei confronti degli indagati KOWALSKY Fabio, MARTINELLI Tommaso, MAZZONI Mirko ed INNO Gilberto, con rinvio al Tribunale di Roma affinché, in piena autonomia di giudizio esamini nuovamente le loro posizioni, sopperendo alle riscontrate carenze motivazionali. 13.Dovrà provvedersi all'adempimento di cui all'art. 94 comma 1 ter delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen. 14 Si osserva invero che, conformemente a quanto rappresentato dall'ordinanza Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 P.O. M • 'Roma, li 24 MAR- 2014' Annulla l'ordinanza impugnata in relazione alla posizione di KOWALSKY Fabio, MARTINELLI Tommaso, MAZZONI Mirko ed INNO Gilberto e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. Dichiara inammissibili i ricorsi di FASCIANI Terenzio e FASCIANI Alessandro, che condanna al pagamento della somma di € 500,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso di FASCIANI Azzurra e condanna quest'ultima, nonché Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso il 15 gennaio 2014. FASCIANI Terenzio e FASCIANI Alessandro al pagamento delle spese processuali.

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