Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13636 del 15/01/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13636 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
Data Udienza: 15/01/2014
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FASCIANI AZZURRA N. IL 18/05/1984
FASCIANI TERENZIO (RINUNCIANTE) N. IL 21/03/1954
FASCIANI ALESSANDRO (RINUNCIANTE) N. IL 29/08/1986
KOWALSKY FABIO N. IL 09/09/1967
MARTINELLI TOMMASO N. IL 12/11/1957
MAZZONI MIRKO N. IL 14/06/1980
INNO GILBERTO N. IL 22/04/1966
avverso l’ordinanza n. 2330/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
09/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
-lotte/sentite le conclusioni del PG Dott. GL.e.,,t,
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, ;F2L A t'tA' ^.-•■ Fp sc- ( A t-e ■ 7:2‹,)[,0 N.40361/13-RUOLO N.38 C.C.P.(2440) RITENUTO IN FATTO
1.FASCIANI Azzurra, FASCIANI Terenzio, FASCIANI Alessandro, KOWALSKY
Fabio, MARTINELLI Tommaso, MAZZONI Mirko ed INNO Gilberto impugnano
innanzi a questa Corte, tutti per il tramite dei loro difensori, l'ordinanza del 9
agosto 2013, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di
riesame, da essi proposta ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente indiziati:
FASCIANI Azzurra:
-del reato di cui al capo D) della rubrica (art. 416 bis cod. pen.: partecipazione
ad un'associazione di stampo mafioso, denominata "clan Fasciani", nata e
costituitasi autonomamente nel territorio del litorale di Ostia e con interessi nel
tessuto urbano della città di Roma, che aveva conseguito in concreto,
nell'ambiente nel quale esso operava, un'effettiva capacità d'intimidazione ed
una condizione di assoggettamento e di omertà mediante accaparramento di
esercizi commerciali, estorsioni, usura, intestazioni fittizie tramite prestanome,
costituzione di società, sostegno economico agli associati detenuti);
- del reato di cui al capo O) della rubrica (art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del
1992, convertito nella legge n. 356 del 1992: fittizia intestazione a suo nome di
una pizzeria-bar denominata "Il Porticciolo", da ritenere nella sostanziale
disponibilità di suo padre FASCIANI Carmine)
-del reato di cui al capo 01) della rubrica (art. 12 quinques del d.l. n. 306 del
1992, convertito nella legge n. 356 del 1992: altro episodio di fittizia
intestazione di attività commerciale, riferita alla s.r.l. MALIBU BEACH", avente ad
oggetto la gestione di uno stabilimento balneare);
FASCIANI Terenzio (inteso come Garibaldi):
-del reato di cui al capo D) della rubrica (art. 416 bis cod. pen.: partecipazione
ad un'associazione di stampo mafioso, denominata "clan Fasciani", nata e
costituitasi autonomamente nel territorio del litorale di Ostia e con interessi nel
tessuto urbano della città di Roma, che aveva conseguito in concreto,
nell'ambiente circostante nel quale esso operava, un'effettiva capacità
d'intimidazione ed una condizione di assoggettamento e di omertà mediante
l'accaparramento di esercizi commerciali, le estorsioni, l'usura, le intestazioni
fittizie tramite prestanome, la costituzione di società, il sostegno economico agli
associati detenuti);
-del reato di cui al capo P) della rubrica (art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del
1992, convertito nella legge n. 356 del 1992: fittizia intestazione a nome di
i G.I.P. in sede del 23 luglio 2013, di emissione nei loro confronti della misura CIOLLI Ennio del ristorante "Al Contadino", sito in Ostia Antica, via della
Macchianella n. 128, da ritenere al contrario nella sua effettiva disponibilità);
- del reato di cui al capo S) della rubrica (illecita detenzione, in concorso con
FASCIANI Alessandro, di armi comuni da sparo, come riferito dal collaboratore
CASSIA Sebastiano, al quale una di dette armi era stata consegnata da parte
dell'indagato);
FASCIANI Alessandro:
-del reato di cui al capo Al) della rubrica (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990: di stupefacenti ed alla relativa commercializzazione in Italia);
- del reato di cui al capo D) della rubrica (art. 416 bis cod. pen.: partecipazione
ad un'associazione di stampo mafioso, denominata "clan Fasciani", nata e
costituitasi autonomamente nel territorio del litorale di Ostia e con interessi nel
tessuto urbano della città di Roma, che aveva conseguito in concreto,
nell'ambiente circostante nel quale esso operava, un'effettiva capacità
d'intimidazione ed una condizione di assoggettamento e di omertà mediante
l'accaparramento di esercizi commerciali, le estorsioni, l'usura, le intestazioni
fittizie tramite prestanome, la costituzione di società, il sostegno economico agli
associati detenuti);
- del reato di cui al capo S) della rubrica (illecita detenzione, in concorso con
FASCIANI Terenzio, di armi comuni da sparo, come riferito dal collaboratore
CASSIA Sebastiano, al quale l'indagato aveva consegnato una di dette armi);
- del reato di cui al capo Z) delal rubrica (artt. 110, 56, 575 cod. pen.: tentato
omicidio di LILLO Remo Maria, aggravato dalla finalità di agevolare
un'associazione mafiosa, fatto segno di colpi di pistola materialmente esplosi
contro di lui da ROSSI Diego);
KOWALSKY Fabio:
-del reato di cui al capo Al) della rubrica (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990:
partecipazione ad un'associazione criminosa dedita all'importazione dalla Spagna
di stupefacenti ed alla relativa commercializzazione in Italia);
MARTINELLI Tommaso:
-del reato di cui al capo Al) della rubrica (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990:
partecipazione ad un'associazione criminosa dedita all'importazione dalla Spagna
di stupefacenti ed alla relativa commercializzazione sul litorale ostiense);
MAZZONI Mirko:
- del reato di cui al capo Al) della rubrica (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990:
partecipazione ad un'associazione criminosa dedita all'importazione dalla Spagna
di stupefacenti ed alla relativa commercializzazione sul litorale ostiense);
2 partecipazione ad un'associazione criminosa dedita all'importazione dalla Spagna -del reato di cui al capo Si) della rubrica (illecita detenzione di arma comune da
sparo);
INNO Gilberto:
-del reato di cui al capo D) della rubrica (art. 416 bis cod. pen.: partecipazione
ad un'associazione di stampo mafioso, denominata "clan Fasciani", nata e
costituitasi autonomamente nel territorio del litorale di Ostia e con interessi nel
tessuto urbano della città di Roma, che aveva conseguito in concreto,
nell'ambiente circostante nel quale esso operava, un'effettiva capacità l'accaparramento di esercizi commerciali, le estorsioni, l'usura, le intestazioni
fittizie tramite prestanome, la costituzione di società, il sostegno economico agli
associati detenuti);
-del reato di cui al capo H) della rubrica (art. 629 cod. pen.: estorsione
aggravata dal metodo mafioso in danno di IORIO Daniele e di COCOCCIA Marco);
-del reato di cui al capo O) della rubrica (art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del
1992, convertito nella legge n. 356 del 1992: avere egli assunto la veste solo
fittizia di amministratore e legale rappresentante della società titolare della
pizzeria-bar denominata "Il Porticciolo", da ritenere nella sostanziale disponibilità
della coindagata FASCIANI Azzurra e, per il tramite di quest'ultima, di FASCIANI
Carmine). 2.11 Tribunale ha ritenuto la sussistenza di validi indizi di colpevolezza a carico di
tutti gli indagati in ordine ai reati a ciascuno di essi ascritti principalmente sulla
base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CASSIA Sebastiano; sul
rilevante compendio intercettativo ambientale e telefonico disposto, nonché sugli
esiti dei servizi di appostamento, controllo e rilevazione svolti dalla p.g. 3.11 Tribunale ha altresì ritenuto sussistere valide esigenze cautelari, idonee a
giustificare le misure cautelari inframurarie adottate nei confronti degli indagati,
avendo fatto riferimento, quanto agli indagati FASCIANI Azzurra, FASCIANI
Terenzio, FASCIANI Alessandro ed INNO Gilberto, al reato associativo di stampo
mafioso ad essi contestato ed alla connessa presunzione di pericolosità, di cui
all'art. 275 terzo comma cod. proc. pen., non essendo emersi elementi dai quali
poter desumere che i quattro indagati anzidetti avessero stabilmente rescisso i
loro legami con l'organizzazione criminosa di appartenenza.
Quanto agli indagati KOWALSKI Fabio, MARTINELLI Tommaso e MAZZONI Mirko,
il Tribunale ha fatto riferimento alla loro concreta ed attuale pericolosità, siccome
diretti interlocutori di soggetti facenti parte di un'associazione a delinquere di
stampo mafioso ed ai loro gravi precedenti penali, tali da far ritenere la
3 d'intimidazione ed una condizione di assoggettamento e di omertà mediante sussistenza di un elevato loro livello di disponibilità, con conseguente pericolo di
reiterazione dei reati. 4.FASCIANI Azzurra con un unico ed articolato motivo lamenta inosservanza di
norme processuali e motivazione illogica e contraddittoria, in quanto tutte le
intercettazioni telefoniche erano state disposte nei suoi confronti in violazione
degli artt. 266 e segg. cod. proc. pen., per l'insussistenza dell'indispensabile
collegamento fra la notizia di reato per la quale le intercettazioni erano state Costituiva invero presupposto necessario per far luogo ad intercettazioni
l'indicazione della specifica vicenda delittuosa cui esse si riferivano, mentre nel
caso in esame il decreto di convalida delle intercettazioni emesso dal G.I.P. in
data 31 luglio 2012 aveva avuto ad oggetto un'informativa della Questura di
Roma del 30 luglio 2012, concernente l'esplosione di un ordigno avvenuta il 21
luglio 2012 presso lo stabilimento balneare "Il Capanno" sito sul lido di Ostia,
fatto ritenuto dalla p.g. come di natura mafiosa e ricondotto alla famiglia
FASCIANI, i cui principali componenti FASCIANI Carmine e BARTOLI Silvia Franca
erano stati indicati come coinvolti in due diverse indagini sul narcotraffico
(operazione Los Moros Madara; sequestro avvenuto nel 2009 ex art. 12 sexies
d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992 dei beni di FASCIANI
Carmine e dei suoi familiari), peraltro conclusesi in senso a loro favorevole;
d'altra parte FASCIANI Carmine da quasi tre lustri non aveva commesso reati; 5.FASCIANI Terenzio e FASCIANI Alessandro formulano 4 doglianze:
I)-inosservanza di norme processuali, per avere il provvedimento impugnato
riconosciuto l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle propalazioni del
collaborante CASSIA Sebastiano, senza avere effettuato alcuna verifica circa
detta attendibilità, non avendone approfondito la personalità, la biografia
giudiziaria e le sue condizioni socio-economiche; invero nel giudizio cautelare gli
elementi di prova indiretta dovevano avere i requisiti di cui all'art. 192 comma 2
cod. proc. pen., si che le dichiarazioni dei correi dovevano essere fornite di
riscontri individualizzanti; nella specie il Tribunale del riesame aveva annullato a
carico di essi ricorrenti tutti i reati fine dell'associazione criminosa di cui al capo
D), appunto per la carenza di riscontri oggettivi ed individualizzanti, ritenendo
invece, in modo del tutto contraddittorio, circostanziata e coerente la chiamata
accusatoria del collaborante anzidetto per il solo reato associativo mafioso;
II)-motivazione illogica e contraddittoria ed erronea applicazione della legge
penale circa la partecipazione di FASCIANI Alessandro all'associazione criminosa
in materia di stupefacenti di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, con il ruolo
4 chieste e le utenze intercettate. di direzione delle operazioni di import dello stupefacente dalla Spagna [capo Al
della rubrica]; egli infatti si trovava in Spagna siccome latitante in relazione ad
un fatto di sangue che esulava dal commercio di stupefacenti e non era stato
assolutamente dimostrato il suo dolo associativo, essendo mancato all'uopo ogni
riscontro; invero nessun sequestro di sostanze stupefacenti aveva mai avuto
luogo nei suoi confronti e nessun reato-fine in materia di stupefacenti gli era
stato mai contestato; inoltre i suoi contatti con la famiglia FASCIANI non erano
stati né frequenti, né intensi; solo dalle dichiarazioni del pentito CASSIA erano essendo stato reperito sul punto; la sua latitanza era stata da lui vissuta in
condizioni di estrema semplicità se non di povertà e la spedizione del coimputato
SIBIO in Spagna si era rivelata infruttuosa; le propalazioni accusatorie del
CASSIA avevano avuto in sostanza ad oggetto una serie di nomi e di fatti che
non era possibile ricondurre ad unità; non era emersa la prova di una struttura
composta da tre o più persone, che fosse stata operativa per un adeguato lasso
di tempo, con effettiva ripartizione dei compiti fra gli associati e con la
consapevolezza, da parte loro, che le loro attività ricevevano vicendevole ausilio
dagli altri aderenti; era quindi evidente che i FASCIANI erano stati portati
all'attenzione delle cronache giudiziarie in difetto di riscontri;
III)-motivazione illogica e contraddittoria circa la sussistenza del reato di
partecipazione ad associazione di stampo mafioso; invero l'associazione mafiosa
si distingueva dal fenomeno associativo generico disciplinato dall'art. 416 cod.
pen. in quanto finalizzato ad un vero e proprio controllo sul territorio attraverso
l'intimidazione, svolta attraverso la c.d. "fama criminale", l'assoggettamento e
l'omertà; nella specie non era stato adeguatamente motivato l'interesse diretto
del clan Fasciani a controllare le locali attività turistiche; era inoltre emerso che il
sistema criminale capitolino non potesse dirsi caratterizzato da una ferrea
gerarchizzazione, con delimitazione di ruoli e compiti in un unico contesto.
Nella specie la sussistenza di tale associazione mafiosa era stata fondata sulle
sole dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, CASSIA Sebastiano, da
ritenere imprecise, incoerenti e prive di dettagliate circostanze, oltre che prive di
riscontri esterni, anche di natura logica;
IV)-motivazione illogica e contraddittoria per essersi il provvedimento impugnato
limitato ad elencare il contenuto delle intercettazioni telefoniche, senza dare
alcun conto delle critiche da essi formulate innanzi al Tribunale del riesame, con
riferimento ai reati di cui ai capi P), S) e Z). 6.KOWALSKY Fabio formula 2 doglianze:
5 emersi i viaggi del clan FASCIANI in Spagna, nessun altro elemento indiziario I)-carenza assoluta di motivazione e violazione di legge, per non essere emersi
gravi indizi di colpevolezza a suo carico in ordine al reato ascrittogli [capo Al)
della rubrica: associazione finalizzata all'importazione ed al commercio di
stupefacenti]; in realtà l'ordinanza custodiale del G.I.P. si era acriticamente
appiattita sulle conclusioni cui era pervenuta la polizia giudiziaria nell'informativa
del 6 maggio 2013, fatta propria dal P.M. senza alcun vaglio critico, anche con
riferimento al ruolo ricoperto dai singoli indagati, si che la motivazione
dell'ordinanza impugnata era da ritenere meramente apparente; invero anche il il quale in modo del tutto apodittico lo aveva ritenuto compartecipe, unitamente
al coindagato MARTINELLI Tommaso, della importazione dalla Spagna di
sostanze stupefacenti;
II)-motivazione carente, illogica e contraddittoria circa la sussistenza di gravi
indizi di colpevolezza a suo carico per il reato associativo in materia di
stupefacenti, di cui al capo Al) della rubrica, in quanto la sua partecipazione a
tale delitto era stata desunta solo per essere stato egli in contatto telefonico con
FERRAMO Eugenio, a sua volta in contatto con il coindagato SIBIO Riccardo, a
sua volta interlocutore diretto del coindagato FASCIANI Carmine; il fatto poi che
egli avesse interrotto la pretesa operazione di importazione dalla Spagna di
sostanza stupefacente per l'arresto dei sodali SIBIO e BITTI per detenzione di
armi costituiva un indizio a suo carico del tutto illogico e congetturale, in quanto
non idoneo ad avallare una sua partecipazione all'associazione a delinquere
anzidetta.
Era poi del tutto illogico ed apodittico avere ritenuto la sussistenza di esigenze
cautelari, tali da giustificare la misura custodiale inframuraria applicatagli,
essendosi il Tribunale limitato a citare i suoi precedenti penali. 7.MARTINELLI Tommaso con un unico ed articolato motivo di ricorso deduce
carenza assoluta di motivazione circa la sussistenza di validi indizi di
colpevolezza a suo carico per il delitto di cui al capo Al) della rubrica
(partecipazione ad associazione intesa al traffico di stupefacenti).
Gli indizi a sùo carico erano consistiti nei contatti da lui avuti con i coindagati
SIBIO Riccardo e FERRAMO Eugenio; tuttavia nessun contatto aveva mai avuto
luogo con SIBIO Riccardo, ritenuto il tramite di FASCIANI Carmine, a sua volta
considerato il capo e promotore dell'associazione ipotizzata; costituiva una
forzatura logico-fattuale l'avere dato per scontato il legame fra i presunti
associati ed i promotori dell'associazione, in quanto non vi erano stati servizi di
appostamento o conversazioni telefoniche tali da provare dette frequentazioni;
costituiva poi un sillogismo del tutto errato l'essere stato egli ritenuto a
6 Tribunale del riesame si era acriticamente appiattito sulle conclusioni del G.I.P., disposizione per eseguire importanti operazioni di importazione illecita di
stupefacenti in assenza di qualsiasi riscontro tale da provare i contatti da lui
avuti con i promotori ed organizzatori del sodalizio. 8.MAZZONI Mirko con un unico ed articolato motivo deduce assoluta carenza di
motivazione in ordine agli indizi posti a suo carico per ritenerlo partecipe
dell'associazione intesa al traffico di stupefacenti, ascrittogli al capo Al) della
rubrica, non essendo stati indicati gli elementi costitutivi di detta associazione, la partecipanti; peraltro nessuna intercettazione ambientale o telefonica aveva mai
riguardato la sua persona.
Eccepiva inoltre carenza di motivazione circa la sussistenza a suo carico del reato
in materia di armi ascrittogli al capo Si) della rubrica, essendo stato egli
identificato con tale "Ciccio", che avrebbe detenuto materialmente l'arma, cui
aveva fatto riferimento il capo d'imputazione in esame e che sarebbe stata da lui
consegnata ai coindagati COLABELLA e SIBIO nel corso di un incontro avuto con
questi ultimi; era stato poi erroneamente affermato, anche con riferimento alla
sua persona, che il reato in materia di armi in questione era tale da rafforzare la
propensione alla violenza, tipica dell'appartenenza ad un'associazione di stampo
mafioso, non essendogli stato mai contestato tale ultimo delitto.
Rilevava infine carenza di motivazione circa la sussistenza di esigenze cautelari
idonee a giustificare la misura custodiale inframuraria, avendo il Tribunale fatto
generico riferimento per tutti al pericolo di reiterazione ed alla pericolosità
sociale, senza alcuna specifica indicazione individuale.
Gli ampi poteri integrativi riconosciuti al Tribunale del riesame non potevano
ritenersi sussistere in caso di assoluta mancanza di motivazione dell'ordinanza
custodiale esaminata, in quanto l'emissione da parte del Tribunale di una nuova
ordinanza sostitutiva di quella del G.I.P. avrebbe privato l'indagato del previo
controllo del giudice che procede ed avrebbe stravolto il ruolo del Tribunale del
riesame. 9.INNO Gilberto formula 2 doglianze:
I)-motivazione illogica e contraddittoria circa la sua partecipazione
all'associazione mafiosa di cui al capo D) della rubrica (partecipazione
all'associazione mafiosa denominata "clan Fascianii, trattandosi di reato
ascrittogli sulla base di un'unica intercettazione telefonica di natura dubbia, nel
corso della quale FASCIANI Carmine gli avrebbe consigliato di mettersi con loro e
di entrare nella società; nessun elemento era emerso tale da far ritenere che il
7 sussistenza di un "pactum sceleris", l'indicazione del ruolo svolto dai singoli riferimento alla "società" si riferisse necessariamente all'associazione mafiosa
capeggiata dal suo interlocutore;
II)-carenza assoluta di motivazione in ordine alla copiosa documentazione
difensiva da lui prodotta, pur essendosi trattato di documentazione rilevante ai
fini del decidere; in detta documentazione era fra l'altro contenuta una
dichiarazione della presunta p.o. dell'estorsione di cui al capo H) della rubrica,
COCOCCIA Marco, con la quale il medesimo aveva escluso di avere mai subito
un'estorsione; era stata poi prodotta documentazione attestante la sua posizione ascrittagli al capo O) della rubrica.
Invero il giudice del riesame era tenuto ad un puntuale vaglio anche degli
elementi a discarico forniti dalla difesa; il che nella specie non si era verificato. 10.Con ulteriore memoria depositata il 3 gennaio 2014 INNO Gilberto, per il
tramite del suo difensore, ha ulteriormente sviluppato i motivi di ricorso di cui
sopra, depositando tutta una serie di documenti, dai quali poteva evincersi la sua
estraneità al reato di cui al capo D) della rubrica (aver partecipato
all'associazione a delinquere mafiosa facente capo a FASCIANI Carmine).
Non sussistevano pertanto i presunti gravi indizi di colpevolezza ravvisati a suo
carico, costituendo essi un mero teorema accusatorio artificiosamente costruito
nei suoi confronti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Vanno innanzitutto dichiarati inammissibili per intervenuta rinuncia i ricorsi
proposti da FASCIANI Alessandro e FASCIANI Terenzio, avendo essi, con
dichiarazioni rese personalmente il 5 ed il 4 dicembre 2013 innanzi alle autorità
degli stabilimenti carcerari in cui erano rinchiusi, manifestato la propria volontà
di rinunciare al presente ricorso.
Essi vanno pertanto condannati alle spese di giudizio e, ciascuno, al versamento
della somma di C 500,00 alla Cassa delle Ammende. 2.Sono fondati i due motivi di ricorso proposti da KOWALSKY Fabio, da trattare
congiuntamente, essendo essi strettamente correlati fra di loro.
Con essi il ricorrente lamenta l'insussistenza a suo carico di gravi indizi di
colpevolezza riferiti all'unico delitto ascrittogli al capo Al) della rubrica
(partecipazione ad un'associazione criminosa di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309
del 1990, dedita all'importazione dalla Spagna di stupefacenti ed alla relativa
commercializzazione in Italia), tali da giustificare la misura cautelare
inframuraria adottata nei suoi confronti.
8 nella s.r.l. "IL PORTICCIOLO", con riferimento al reato di interposizione fittizia 3.L'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso richiede, oltre
all'accertamento dell'esistenza in sé dell'associazione malavitosa, la verifica del
ruolo in essa svolto dal soggetto e delle modalità delle azioni ascrittegli, tali da
evidenziare la sussistenza di un vincolo stabile tra il soggetto e l'associazione,
nonché l'accertamento che il ruolo a lui affidato nell'ambito della compagine
criminosa non sia occasionale, ma abbia i caratteri della stabilità e si sia
protratto per un significativo spazio temporale (cfr., in termini, Cass. 9.12.02 n. L'associazione a delinquere, prevista dall'art. 74 del d.P.R. n.309 del 1990 è una
derivazione dell'associazione criminosa, quale delineata dall'art. 416 cod. pen.,
distinguendosene per un elemento specializzante, costituito dall'essere essa
finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti dall'art. 73 del citato
d.p.r. n. 309 del 1990.
Pertanto anch'essa richiede la presenza di almeno tre persone e la sussistenza di
un vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza che ha ciascun
associato di far parte di un sodalizio criminoso e di fornire, con il proprio
contributo causale, un valido apporto al perseguimento del programma criminoso
anzidetto, per realizzare il quale è richiesta la predisposizione di una struttura,
che può anche essere rudimentale, purché risulti fornita dei mezzi finanziari
necessari al perseguimento delle illecite finalità e risulti destinata ad operare per
un apprezzabile arco temporale (cfr. Cass. 1^, 22.9.06 n. 34043, rv. 234800). 4.Non appare conforme ai principi giurisprudenziali sopra riferiti la motivazione
con la quale i giudici di merito han ritenuto la sussistenza a carico del ricorrente
di gravi indizi di colpevolezza circa la sua partecipazione ad un'associazione a
delinquere finalizzata all'importazione dalla Spagna ed allo spaccio in Italia di
sostanze stupefacenti.
L'ordinanza impugnata ha trattato della posizione di KOWALSKI Fabio alle pagg.
74 e segg., ritenendo di averlo identificato come "Fabio detto il marchese"; ha
riferito dell'intercettazione di più telefonate intercorse nella mattinata del 7
marzo 2013 fra il ricorrente ed il coimputato FERRAMO Eugenio, dalle quali era
emerso che intorno alle ore 12,30 di quel giorno avrebbe avuto luogo un incontro
fra l'imputato ed il FERRAMO, tale ANSELMO Danilo e tale MARTINELLI Tommaso
in un bar ristorante sito nei pressi del Fungo, ubicato nel quartiere Eur di Roma.
Dai servizi di pedinamento e di osservazione predisposti era emerso che
effettivamente intorno alle ore 12,30 di quel giorno aveva avuto luogo l'incontro
preannunciato dalle disposte intercettazioni presso l'anzidetto bar ristorante.
9 2838; Cass. 3^ 16.10.08 n. 43822). Dette indagini sono state poi collegate ad altre svolte il successivo 11 marzo
2013, data in cui da intercettazioni telefoniche era emerso che il KOWALSKY
aveva preannunciato al FERRAMO il suo rientro in Italia da Barcellona e che
sarebbe atterrato all'aeroporto di Fiumicino verso le ore 19,30 di quel giorno; da
servizi di appostamento effettuati dalla p.g. era emerso che effettivamente il
FERRAMO e l'ANSELMI si erano recati all'aeroporto di Fiumicino, dove avevano
appunto atteso l'arrivo del KOWALSKY da Barcellona in compagnia di una donna,
prelevandoli e conducendoli via a bordo dell'auto dell'ANSELMI. sodalizio criminoso dalla Spagna, al fine di approvvigionarsi ivi di stupefacente,
da trasferire poi in Italia a bordo di camion già presenti sul territorio spagnolo ed
indica il ruolo che in tale viaggio avrebbe avuto il KOWALSKY come persona che,
tramite i suoi contatti personali, fra i quali il coindagato MARTINELLI Tommaso,
sarebbe stato in grado di sdoganare lo stupefacente dal Marocco in terra
spagnola onde farlo pervenire in Italia; nulla è stato riferito tuttavia
dall'ordinanza in esame circa le concrete modalità con le quali il KOWALSKY
avrebbe effettuato l'anzidetta operazione di sdoganamento.
L'ordinanza indica infine come indizio della partecipazione del KOWALSKY alla
compagine criminosa intesa al traffico di stupefacenti ascrittogli il fatto che egli,
nel corso di una telefonata intercettata il 16 maggio 2013, si sia mostrato ben
consapevole dell'arresto di due componenti della compagine, SIBIO Riccardo e
BITTI Luciano per detenzione di armi, si da consigliare al suo interlocutore di
interrompere l'attività d'importazione di stupefacente che stavano organizzando.
Ritiene il Collegio che detti indizi, descritti peraltro con modalità non
sistematiche e quindi non sempre facilmente intelligibili, non sono idonei a
provare neppure nella presente fase cautelare un coinvolgimento del KOWALSKI
quale partecipe sistematico e consapevole dell'organizzazione criminosa dedita al
traffico di stupefacenti ipotizzata, potendo gli indizi sopra descritti tutt'al più
essere adeguati al fine di una contestazione a suo carico della partecipazione ad L'ordinanza impugnata poi riferisce del viaggio programmato in quell'epoca dal un'unica operazione di importazione di stupefacente, peraltro neppur bene
definita quanto a tempi e modalità di attuazione ed ad esito conseguito. 5.E' altresì fondato l'unico articolato motivo di ricorso, con il quale l'indagato
MARTINELLI Tommaso deduce carenza di motivazione circa la sussistenza a suo
carico di validi indizi di colpevolezza riferiti all'unico delitto ascrittogli al capo Al)
della rubrica (partecipazione ad un'associazione criminosa di cui all'art. 74 del
d.P.R. n. 309 del 1990, dedita all'importazione dalla Spagna di stupefacenti ed
alla relativa commercializzazione in Italia), tali da giustificare la misura cautelare
inframuraria adottata nei suoi confronti.
10 , Richiamando quanto esposto nel trattare la posizione del coindagato KOWALSKI
Fabio, è dato invero desumere che l'unico indizio a carico del MARTINELLI appare
costituito dall'avere egli collaborato con il KOWALSKY nell'organizzare un'unica
operazione di importazione di stupefacente dalla Spagna all'Italia, peraltro
neppure compiutamente descritta quanto a modalità di esecuzione ed ad esiti
conseguiti.
Valgono pertanto anche nei suoi confronti le considerazioni svolte con riferimento
al coindagato KOWALSKI circa l'insufficienza degli indizi di colpevolezza al traffico internazionale di stupefacenti. 6.E' fondato l'unico articolato motivo di ricorso, con il quale MAZZONI Mirko
contesta la sussistenza di validi indizi di colpevolezza a suo carico, riferiti ai due
reati ascrittigli [rispettivamente: reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del
1990, di cui al capo Al) della rubrica: partecipazione ad un'associazione
criminosa dedita all'importazione dalla Spagna di stupefacenti ed alla relativa
commercializzazione sul litorale ostiense; reato di cui al capo Si) della rubrica:
illecita detenzione di arma comune da sparo].
Con riferimento al reato in materia di armi, l'ordinanza impugnata ha ritenuto
come valido indizio a suo carico l'avere i coimputati SIBIO Riccardo e COLABELLA
John Gilberto riferito, nel corso di un'intercettazione ambientale, (pag. 58
dell'ordinanza) che tale " iccio , en i icO íriel MAZZONI, avrebbe avuto in
custodia la pistola che il COLABELLA, ritenuto essere il custode delle armi per
conto del clan mafioso Fasciani, aveva voluto a tutti i costi conservare.
Con riferimento al reato associativo in materia di stupefacenti, di cui al capo Al),
l'indizio di colpevolezza a carico del MAZZONI (pag. 79 dell'ordinanza) è
costituito dagli esiti di un'intercettazione ambientale captata in data 8 aprile
iiVAr /.;
una
2012 a bordo dell'auto Matiz,
conversazione intercorsa fra SIBIO Riccardo e COLABELLA John Gilberto,
occupanti di detta auto, nel corso della quale i due avrebbero esternato
considerazioni sulle cifre che sarebbero state utilizzate per l'acquisto della droga
e sulle somme che ciascuno di essi avrebbe potuto guadagnare, comprendendo
nel novero dei beneficiari anche l'indagato MAZZONI Mirko.
Non si ritiene che i due indizi sopra descritti, per la loro tenuità, siano tali da
giustificare la misura cautelare della custodia in carcere per i due reati a lui
ascritti.
Con particolare riferimento al delitto associativo, non risultano invero essere stati
indicati con sufficiente approssimazione né il ruolo specifico svolto dal MAZZONI,
né il suo grado di coinvolgimento nel contesto associativo.
11 ravvisabili a suo carico per ritenerlo partecipe di un'associazione criminosa intesa 7.E' fondato il primo motivo di ricorso, con il quale INNO Gilberto lamenta
insufficienza degli indizi ravvisati a suo carico per essere ritenuto partecipe
dell'associazione mafiosa nota come clan "Fasciani", di cui al capo D) della
rubrica. 8.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la condotta di partecipazione a
un'associazione di stampo mafioso, pur potendo assumere le forme ed i profilo oggettivo, dovendo in ogni caso essere individuato il concreto e specifico
contributo apprezzabile sul piano causale che l'indagato deve fornire
all'esistenza od al rafforzamento dell'associazione medesima; inoltre, sotto il
profilo soggettivo, è necessario che emerga dai fatti rappresentati la c.d. "affectio
societatis", intesa come permanente disponibilità del soggetto ad adoperarsi per
l'attuazione del programma del sodalizio; ed in questa ottica è stato in
particolare affermato (cfr. Cass. SS.UU. n.33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv.
231670) che la condotta di partecipazione è riferibile solo a colui che si trovi in
rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del
sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un suo ruolo
dinamico e funzionale, in attuazione del quale l'interessato "prende parte" al
fenomeno associativo, ponendosi a disposizione del clan ed attivamente
impegnandosi per il perseguimento delle comuni finalità criminose. 9.Applicando tali principi di diritto alla specie in esame va rilevato che l'ordinanza
impugnata nella presente sede non ha addotto indizi di colpevolezza significativi
a carico dell'odierno indagato tale da farlo ritenerlo partecipe dell'associazione di
stampo mafioso denominato clan Fasciani, facente capo a FASCIANI Carmine.
L'ordinanza impugnata si occupa del ricorrente a pag. 22 e segg., deducendo la
sua partecipazione al clan mafioso anzidetto dal suo coinvolgimento nell'episodio
estorsivo in danno di GIORGI Fabio, IORIO Daniele e COCOCCIA Marco,
contestatogli al capo H) della rubrica; l'ordinanza fa riferimento ad
un'intercettazione avente ad oggetto una telefonata intercorsa fra FASCIANI
Carmine e l'odierno ricorrente, dalla quale era emerso che quest'ultimo aveva
bisogno urgente di C 5.000,00, che il suo interlocutore non era in grado di dargli;
tuttavia quest'ultimo lo aveva invitato ad entrare in società, nel senso di entrare
a far parte del proprio clan criminoso, facendogli capire che, spendendo il suo
nome, egli avrebbe ottenuto rapidamente detta somma; si fa poi riferimento a
telefonate che l'odierno indagato ha fatto allo GIORGI, allo IORIO ed al
COCOCCIA, a loro volta debitori di FASCIANI Carmine, onde ottenere in tempi
12 contenuti più diversi, deve pur sempre avere un connotato indefettibile sotto il rapidi la restituzione da parte loro di un debito di € 2.000,00 da essi contratti
con il FASCIANI.
Il compendio indiziario sopra descritto non è adeguato né per quanto concerne
l'imputazione della sua partecipazione al clan mafioso Fasciani, né per quanto
concerne l'imputazione estorsiva ascrittagli al capo H) della rubrica.
Con riferimento alla prima imputazione, dal compendio come sopra descritto,
può solo desumersi, allo stato, un invito fattogli da FASCIANI Carmine ad entrare
a far parte del proprio clan; il che è ben diverso dall'esservi effettivamente uno specifico ruolo nell'ambito del clan mafioso, con conseguente carenza di ogni
valido indizio, dal quale poter desumere che l'odierno indagato abbia commesso
in positivo attività idonea a farlo ritenere partecipe della cosca mafiosa anzidetta.
Con riferimento alla seconda imputazione, non è stata adeguatamente messa in
evidenza dall'ordinanza impugnata la valenza minacciosa della richiesta fatta dal
ricorrente, si da ravvisare il reato di estorsione ascrittogli; non risulta invero che
il Tribunale del riesame abbia in qualche modo valutato la dichiarazione
spontanea, con la quale la presunta vittima dell'estorsione in parola, COCOCCIA
Marco, ha dichiarato di non avere subito alcuna estorsione (cfr. allegazione sub
17 della memoria difensiva del 3 gennaio 2014). 10.E' altresì fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale INNO Gilberto
lamenta carenza di adeguati indizi di colpevolezza a suo carico per il reato
estorsivo, di cui al capo H) della rubrica e per il reato di interposizione fittizia, di
cui al capo O) della rubrica.
Del reato sub H) si è già parlato nel paragrafo che precede, rilevando la carenza
di adeguata motivazione circa la sussistenza del comportamento minaccioso,
indispensabile per aversi il reato di estorsione.
Quanto al reato di cui al capo O) della rubrica, l'odierno ricorrente è stato
ritenuto partecipe della fittizia intestazione di beni, per avere egli assunto la
carica di amministratore unico della s.r.l. "IL PORTICCIOLO", ritenuta dagli
organi inquirenti come riconducibile alla famiglia FASCIANI.
Si osserva al riguardo che il provvedimento impugnato non risulta avere
adeguatamente confutato la documentazione prodotta dall'INNO in sede di
riesame ed allegata in copia anche al presente ricorso, con la quale il medesimo
ha ritenuto di poter provare che l'operazione commerciale da lui effettuata fosse
stata vera e genuina e non posta in essere in favore del clan Fasciani; occorre
pertanto che il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, prenda in esame detta
documentazione e si pronunci al riguardo.
13 entrato a far parte e di avere svolto attività qualificabile come espletazione di 11.E' infine infondato l'unico motivo di ricorso, con il quale FASCIANI Azzurra
lamenta violazione della legge processuale in quanto il compendio indiziario a
suo carico, costituito in larga parte da intercettazioni ambientali e telefoniche,
sarebbe stato fondato su di un iniziale decreto autorizzativo convalidato dal
G.I.P. in modo non conforme a legge, siccome rilasciato per un'iniziale ipotesi
criminosa rispetto alla quale essa ricorrente era da ritenere completamente
estranea, concernendo detta ipotesi criminosa il rinvenimento di un ordigno
esplosivo nei pressi di uno stabilimento balneare ubicato sul lido di Ostia (Roma). impugnata (cfr. pag. 85), le intercettazioni telefoniche od ambientali sono
previste e regolate dal codice di rito con finalità di indagine e non riferite ad uno
piuttosto che ad un altro indagato, si che quel che occorre controllare per
stabilirne la conformità a legge è se lo spunto investigativo iniziale abbia avuto
ad oggetto un'ipotesi criminosa per la quale essa era concedibile ai sensi dell'art.
266 cod. proc. pen.; e sotto tale aspetto le ipotesi investigative fatte presenti
nella specie dalla p.g. al P.M. avevano ad oggetto inquietanti ipotesi
intimidatorie, riconducibili ad estorsioni ed a gravi fatti associativi di stampo
mafiosi, reati per i quali le intercettazioni, ai sensi della norma sopra richiamata,
sono certamente utilizzabili.
Appare pertanto pienamente conforme a legge che gli organi inquirenti,
prendendo lo spunto dalla prima autorizzazione intercettativa ritualmente
ottenuta, abbiano poi proseguito e sviluppato le indagini nel corso del tempo,
giungendo a delineare un vasto ed inquietante quadro associativo di stampo
mafioso operante sul litorale di Ostia (Roma), nel quale anche l'attuale ricorrente
risulta essere inserita a tutti gli effetti. 12.Conclusivamente vanno dichiarati inammissibili per intervenuta rinuncia i
ricorsi proposti da FASCIANI Terenzio e FASCIANI Alessandro, con loro condanna
al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 alla Cassa delle
Ammende; va respinto il ricorso proposto FASCIANI Azzurra, con sua condanna
al pagamento delle spese processuali; infine l'ordinanza impugnata va annullata
con riferimento alle determinazioni adottate nei confronti degli indagati
KOWALSKY Fabio, MARTINELLI Tommaso, MAZZONI Mirko ed INNO Gilberto, con
rinvio al Tribunale di Roma affinché, in piena autonomia di giudizio esamini
nuovamente le loro posizioni, sopperendo alle riscontrate carenze motivazionali. 13.Dovrà provvedersi all'adempimento di cui all'art. 94 comma 1 ter delle
disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
14 Si osserva invero che, conformemente a quanto rappresentato dall'ordinanza Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
P.O. M • 'Roma, li 24 MAR- 2014' Annulla l'ordinanza impugnata in relazione alla posizione di KOWALSKY Fabio,
MARTINELLI Tommaso, MAZZONI Mirko ed INNO Gilberto e rinvia per nuovo
esame al Tribunale di Roma.
Dichiara inammissibili i ricorsi di FASCIANI Terenzio e FASCIANI Alessandro, che
condanna al pagamento della somma di € 500,00 ciascuno alla Cassa delle
Ammende.
Rigetta il ricorso di FASCIANI Azzurra e condanna quest'ultima, nonché Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso il 15 gennaio 2014. FASCIANI Terenzio e FASCIANI Alessandro al pagamento delle spese processuali.