Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1363 del 25/11/2015
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1363 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI STASI ANTONELLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NAVONE MARIO nato a San Valentino Torio il 3.11.1963
AMBROSIO ANNA nata a Pompei il 24.10.1963
avverso la sentenza del 3.4.2014 del Giudice di Pace di Torre Annunziata
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Data Udienza: 25/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 3.4.2014 il Giudice di Pace di Torre Annunziata
dichiarava gli odierni ricorrenti, Navone Mario e Ambrosio Anna, responsabili del
reato di cui all’art. 731 cod. pen. e li condannava alla pena di euro 30,00 di
ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione Navone Mario
e Ambrosio Anna, tramite il proprio difensore di fiducia, articolando il motivo di
disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art.
731 cod. pen.
I ricorrenti deducono che il Giudice di Pace, nella sentenza impugnata,
faceva erronea applicazione dell’art. 731 cod. pen., riferibile alla sola condotta
omissiva di far impartire l’istruzione elementare, in quanto riteneva la penale
responsabilità degli imputati senza considerare che la figlia minore dei coniugi
Navone frequentava, invece, istituto di istruzione secondaria superiore.
2. Chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza con le conseguenti
statuizioni di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L’articolo 731 cod. pen. si limita a sanzionare l’inosservanza dell’ obbligo,
correlato alla legislazione vigente al momento della emanazione del codice
penale, di impartire ai minori l’istruzione elementare.
Il diritto di fruizione della scolarità è stato ampliato dall’art. 34 Cost., e
fissato in anni otto.
In attuazione di questo principio programmatico, l’obbligo in esame, ed il
relativo dovere di osservarlo, è stato esteso sino al termine della scuola media
(o, comunque, sino al quindicesimo anno di età) dall’art . 8 della legge n. 1859 del
1962.
La suddetta norma ha integrato il precetto originario dell’art. 731 c.p.,
esplicitando che la pena ivi prevista punisce anche l’inosservanza dello obbligo di
istruzione postelementare.
Successivamente, la L. n. 9 del 1999 ha elevato la soglia della
scolarizzazione da otto a dieci anni senza provvedere ad istituire una sanzione
per la violazione del precetto.
2
seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
Successivamente la L. n. 53 del 2003 (delega al Governo per la definizione
delle norme generali sulla istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale) ha ulteriormente esteso
l’obbligo scolastico oltre la scuola media; la citata legge, art. 2, lett. c), recita
che “la fruizione della offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere
legislativamente sanzionato”.
L’intento non ha avuto una pratica attuazione in quanto nessuna normativa
ha introdotto una sanzione penale per l’inadempienza dello obbligo scolastico
essere fatta dallo interprete perché si tradurrebbe in una inammissibile
interpretazione analogica in malam partem (cfr. Sez. 3, n 22037, Rv. 247630;
Sez. 3, 35396/2008).
L’articolo 731 cod. pen., quindi, punisce sia l’inosservanza dell’obbligo
scolastico elementare che quello medio inferiore ma non perché si tratti di una
norma in bianco, ma perché il legislatore con la L. n. 1859 del 1962, art. 8 è
intervenuto modificando il precetto di cui all’art. 731 c.p. ed estendendo la
sanzione anche all’inosservanza dell’obbligo di frequentare la scuola media
inferiore (Sez. 3, n. 44168 del 22/10/2008, Rv. 241682).
Poiché risulta che la minore ha omesso di frequentare la scuola media
superiore, si deve concludere che il fatto per cui è processo non sussiste.
3. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio
perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 25/11/2015
oltre la scuola media secondaria di primo grado; ne’ una tale estensione può