Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13629 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13629 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI LORENZO GELSOMINA N. IL 05/04/1958
avverso l’ordinanza n. 445/2013 GIP TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 30/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette 2=morui e conclusioni del PG Dott. t.-Fs h ft,t EcC h R I, ‘o T v A t .1„ Le,
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 30.05.2013 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Torre Annunziata dichiarava inammissibile l’opposizione proposta ai
sensi dell’art. 667 comma 4 cod.proc.pen. da Di Lorenzo Gelsomina avverso
l’ordinanza in data 8.04.2013 con cui il GIP del medesimo Tribunale, in funzione
di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta, formulata ex art. 445
comma 2 del codice di rito, di estinzione del reato oggetto della sentenza di
applicazione pena pronunciata nei confronti della Di Lorenzo il 19.09.2006; la

l’ordinanza reiettiva del GIP era soggetta soltanto a ricorso per cassazione.
2. Ricorre per cassazione Di Lorenzo Gelsomina, personalmente, deducendo tre
motivi di censura.
Col primo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento agli
artt. 666, 676 comma 1 e 667 comma 4 cod.proc.pen., deducendo la correttezza
dell’opposizione instaurata dinanzi al giudice dell’esecuzione avverso il rigetto de
plano della richiesta di estinzione del reato dopo la condanna; chiede
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Col secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione della legge penale in
relazione all’art. 445 comma 2 cod.proc.pen., deducendo la sussistenza dei
presupposti per dichiarare l’estinzione del reato oggetto della sentenza di
patteggiamento, per decorso del termine quinquennale dall’irrevocabilità della
sentenza senza commissione di ulteriori reati.
Col terzo motivo, la ricorrente lamenta vizio di motivazione dell’ordinanza
reiettiva del GIP in ordine alla ritenuta commissione di un nuovo reato della
stessa indole ostativo dell’accoglimento della richiesta ex art. 445 comma 2.
3.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo

l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento degli altri due motivi di
censura.
2. Costituisce principio affermato in modo costante da questa Corte, in coerenza
al chiaro e inequivoco dettato normativo di cui al combinato disposto degli artt.
676 comma 1 e 667 comma 4 del codice di rito, che avverso il provvedimento
adottato de plano e senza formalità dal giudice dell’esecuzione in materia di
estinzione del reato dopo la condanna (così come nelle altre materie indicate nel
1° comma dell’art. 676), la parte interessata è legittimata a esperire il rimedio
dell’opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione, e non già
direttamente il ricorso per cassazione, che sarà invece proponibile soltanto
avverso l’ordinanza resa all’esito del procedimento in contraddittorio e con le
1

declaratoria di inammissibilità dell’opposizione era motivata sul presupposto che

garanzie dei diritti della difesa instaurato mediante l’opposizione e celebrato nelle
forme previste per gli incidenti di esecuzione dall’art. 666 cod.proc.pen.; lo
strumento dell’opposizione riveste, infatti, carattere esclusivo, tanto che deve
essere inderogabilmente esperito non solo quando il giudice dell’esecuzione
abbia proceduto, come nel caso in esame, de plano, ma anche nell’ipotesi in cui
abbia proceduto irritualmente nel contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 666
del codice di rito; qualora infatti si ritenesse consentito il ricorso immediato a
questa Corte di legittimità, il ricorrente verrebbe ad essere concretamente

dell’esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha una
cognizione piena delle doglianze dell’interessato, che può esaminare anche nel
merito (ex multis, da ultima, Sez. 1 n. 33007 del 9/07/2013, Rv. 257006).
3. E’ pertanto evidente l’errore sulla norma processuale in cui è incorso il
provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione
ritualmente proposta dall’interessata avverso il rigetto de plano della sua
richiesta di declaratoria di estinzione del reato ex art. 445 comma 2
cod.proc.pen., provvedimento che deve pertanto essere annullato senza rinvio
(in quanto emesso in difetto dei presupposti di legge) con trasmissione degli atti
al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata perché
proceda all’esame dell’opposizione proposta dalla Di Lorenzo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata per l’esame
dell’opposizione.
Così deciso il 15/01/2014

privato della fase del riesame del provvedimento da parte del giudice

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