Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13628 del 15/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 13628 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BELLICCHI MASSIMO N. IL 21/02/1971
avverso l’ordinanza n. 210/2013 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
11/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
to
lette/tentit le conclusioni del PG Dott. Pt u
LA SSD L. i ei.

u

,

..)

1/40.4. , •

Uditi difensor Avv.;

hAi-o

Data Udienza: 15/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 11.06.2013 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con
cui Bellicchi Massimo aveva chiesto la revoca della sentenza di applicazione pena
pronunciata nei suoi confronti il 14.11.1991 dal GIP del Tribunale di Treviso, sul
presupposto che il fatto non è più previsto dalla legge come reato a seguito della
depenalizzazione della condotta di detenzione di sostanza stupefacente a proprio
esclusivo uso personale, sopravvenuta per effetto del referendum abrogativo

del 1990; il GIP rilevava che dalla sentenza non emergevano elementi dai quali
desumere un uso personale dello stupefacente detenuto dal Bellicchi, e che ciò
precludeva al giudice dell’esecuzione la rivalutazione nel merito del compendio
probatorio già esaminato dal giudice della cognizione.
2. Ricorre per cassazione Bellicchi Massimo, a mezzo del difensore, deducendo
violazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., in
relazione all’art. 73 DPR n. 309 del 1990, rilevando che l’imputazione ascritta al
ricorrente era quella di mera detenzione illecita della sostanza stupefacente,
attualmente priva di rilevanza penale essendo la destinazione allo spaccio
elemento costitutivo del reato, la cui prova incombe sull’accusa; lamenta
pertanto l’inversione dell’onere della prova operata dal provvedimento
impugnato, di cui chiede l’annullamento senza rinvio.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto
del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione del principio di
diritto, ripetutamente affermato da questa Corte (e di recente ribadito dalla
sentenza della Sezione 1 n. 2638 dell’11/12/2012, Rv. 254561), secondo cui
deve escludersi l’operatività dell’istituto della revoca della sentenza per abolitio
criminis, ai sensi dell’art. 673 del codice di rito, allorché essa richieda, da parte
del giudice dell’esecuzione, non un riscontro meramente ricognitivo
dell’intervenuta perdita di efficacia della norma incriminatrice applicata nel
giudizio di cognizione, ma un’indagine valutativa in ordine alla sussistenza o
meno delle condizioni alle quali è subordinata la produzione dell’effetto
abrogativo.
Con specifico riferimento agli effetti del referendum abrogativo conclusosi col
d.p.r. 5 giugno 1993, n. 171 e della successiva riforma legislativa di cui al d.p.r.
n. 309 del 1990, l’applicazione del principio suddetto comporta che, laddove la
destinazione ad esclusivo uso personale della sostanza stupefacente illegalmente
1

conclusosi col DPR n. 171 del 1993 e della riforma normativa di cui al DPR n. 309

detenuta dal soggetto condannato, come nella fattispecie, per il reato di cui
all’art. 73, commi 1 e 4, DPR n. 309 del 1990 non risulti dal tenore e dal
contenuto della sentenza pronunciata nel giudizio di cognizione, al giudice
dell’esecuzione è preclusa ogni rivalutazione di merito del compendio probatorio
acquisito in quella sede, nell’intento di identificare per la prima volta in executivis
eventuali elementi fattuali dimostrativi di una siffatta destinazione (Sez. 1 n.
27300 del 5/07/2005, Rv. 232002).
3. La doglianza del ricorrente diretta a censurare l’inversione dell’onere della

incorsa l’ordinanza impugnata, è dunque infondata, perché presuppone una
possibilità di rivalutazione degli elementi processuali acquisiti sul punto che non
è consentita al giudice dell’esecuzione, che si è correttamente attenuto,
nell’interpretazione del giudicato, al dato di fatto incontroverso (e che neppure il
ricorrente ha posto in discussione) dell’assenza di qualsiasi elemento, emergente
dalla sentenza in esame, che supporti la destinazione della droga all’esclusivo
consumo personale del Bellicchi.
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le conseguenti statuizioni in
ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/01/2014

prova in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente, in cui sarebbe

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA