Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13626 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13626 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
PRENGA Paulin, nato in Albania il 16/06/1982,

avverso l’ordinanza in data 13 maggio 2013 del Tribunale di Massa nel proc.
n.29/2013.

Letti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusione del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in
persona del sostituto procuratore generale, Aurelio Galasso, il quale ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso con i provvedimenti conseguenti.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Massa, giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 13
maggio 2013, ha respinto la domanda proposta da Prenga Paulin diretta
allmannullamento”

(rectius:

dichiarazione di non esecutività,

n.d.r.)

della

sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Massa il 27
aprile 2007, irrevocabile il 12 febbraio 2008, per omessa notificazione

Data Udienza: 15/01/2014

dell’estratto di essa, attesa la sua contumacia nel giudizio; e ha respinto anche la
domanda subordinata del Prenga di essere restituito nel termine per proporre
impugnazione avverso la sentenza di cui, comunque, non avrebbe avuto
conoscenza.
A sostegno della decisione il Tribunale ha addotto che Prenga Paulin era la
stessa persona generalizzata anche come Piroli Paulin, come da accertamenti

27 aprile 2007, allorché fu emessa la sentenza di condanna all’esito di udienza in
cui l’imputato rinunciò a comparire; che il giudizio fu definito con applicazione
della pena su richiesta del difensore dello stesso Piroli (Prenga) munito di

procura speciale e la sentenza, emessa il 27 aprile 2007 ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., fu depositata con la motivazione il successivo 11 maggio nel
rispetto, dunque, del termine di quindici giorni dalla sua pubblicazione; che,
conseguentemente, nessuna notificazione della decisione era dovuta all’imputato
e al suo difensore, i quali avevano partecipato al processo (il primo conferendo
procura speciale e rinunciando a comparire) e, pertanto, erano e dovevano
ritenersi pienamente informati di esso.

2. Avverso l’ordinanza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il Prenga
tramite il difensore, avvocato Francesca Mavilla del foro di Bologna, la quale
deduce due motivi con ampio corredo di documenti allegati in numero di undici.
2.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., violazione di legge per mancanza o manifesta illogicità della
motivazione.
L’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata, secondo cui il Prenga,
avendo rinunciato a comparire, doveva essere a conoscenza del processo e
nessuna notificazione dell’estratto della sentenza gli era perciò dovuta, sarebbe

manifestamente illogica, non

potendo desumersi dalla mera rinuncia alla

comparizione la conoscenza della decisione.
A riprova della mancata conoscenza del provvedimento, il ricorrente allega
che la sentenza in esame non risulterebbe iscritta nel certificato del casellario
giudiziale a suo nome; che, con riguardo ad altro titolo esecutivo (sentenza del
Tribunale di Lodi in data 13 marzo 2009), lo stesso Tribunale di Lodi, in funzione
di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 25 marzo 2013, pronunciata in
giudizio di rinvio da questa Corte di cassazione, aveva dichiarato la non
esecutività della sentenza, sospendendone

l’esecuzione; che, analogamente,

doveva stabilirsi per la decisione del 27 aprile 2007, dedotta in questa sede,
avendo l’imputato avuto conoscenza del procedimento solo nella sua fase iniziale

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dattiloscopici in atti; che lo stesso, con quest’ultimo nome, risultava detenuto il

e non essendo sufficiente la mera rinuncia a comparire né la conoscenza
dell’esito del processo da parte del difensore a fondare anche quella
dell’imputato, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di insufficienza
della mera regolarità formale della notificazione, non eseguita a mani proprie
dell’imputato o effettuata al difensore d’ufficio, a provare l’effettiva conoscenza
della sentenza da parte dell’imputato, con diffusi richiami difensivi anche alla

Nel caso di specie, il Prenga avrebbe ricevuto contezza della condanna solo
nel momento in cui gli era stato notificato il decreto di computo della custodia
cautelare e delle pene subite, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lodi il 22 febbraio 2013, donde il suo diritto di essere rimesso in
termini per impugnare la sentenza de qua.
2.2. Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), in
relazione all’art. 156 cod. proc. pen., violazione di legge per inosservanza di
norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o
decadenza.
Poiché il Prenga era detenuto al momento dell’emissione della sentenza in
esame, tutte le notificazioni (comprese quelle dei verbali d’udienza cui l’imputato
non era stato presente) avrebbero dovuto essere eseguite, nelle sue mani,
presso la casa circondariale di Firenze Sollicciano, dove era ristretto; mentre ciò
non era avvenuto, donde la nullità del titolo esecutivo e la non eseguibilità di
esso.

3. Il pubblico ministero presso questa Corte, nella requisitoria depositata il
17 settembre 2013, ritenendo manifestamente infondati i vizi denunciati dal
ricorrente, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con
provvedimenti conseguenziali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.
I motivi postulano che la rinuncia dell’imputato a comparire non
escluderebbe l’obbligo della notifica dell’estratto della sentenza emessa senza la
sua presenza in udienza.
L’assunto è palesemente erroneo, giacché la condizione dell’imputato
detenuto per altra causa che abbia dichiarato di rinunciare a comparire, nella
quale si trovava il Prenga alla data di emissione della sentenza de qua, il 27
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giurisprudenza di merito in subiecta materia.

aprile 2007, non è assimilabile a quella dell’imputato contumace e, pertanto, allo
stesso non è dovuta la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza (Sez.
1, n. 16919 del 09/01/2009, dep. 21/04/2009, Del Tosto, Rv. 243543; conformi:
n. 34979 del 2003 Rv. 226394, n. 24593 del 2004 Rv. 228435).
Alla rituale formazione del titolo esecutivo si accompagna, nel caso di
specie, anche l’effettiva conoscenza di esso da parte del ricorrente, giacché la

pen., su procura speciale conferita dal Prenga, rinunciante a comparire, al suo
difensore presente in udienza e la pena fu, dunque, applicata su richiesta dello
stesso imputato, ciò che rende del tutto eccentrici rispetto alla fattispecie in
esame, per la palese diversità dei casi decisi, i precedenti giurisprudenziali di
legittimità e di merito richiamati dal difensore.

2. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e -per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione
(Corte. cost. n. 186 del 2000)- al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro
1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla
cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma, il 15 gennaio 2014.

sentenza di cui si assume l’ignoranza fu emessa ai sensi dell’art. 444 cod, proc.

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