Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13623 del 08/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13623 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PINAZZA CLAUDIA N. IL 13/04/1983
avverso la sentenza n. 778/2014 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
07/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 08/03/2016
29589-2015
RG
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Pinazza Claudia a mezzo del difensore avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.
309/1990;
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara in mmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese pro essuali e della somma di 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE