Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13622 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13622 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COMMISSO COSIMO N. IL 06/02/1950
avverso l’ordinanza n. 12/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
REGGIO CALABRIA, del 14/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/
le conclusioni del PG Dott. 5 Pt “i-E letok
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 15/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14.11.2012 la Corte d’assise d’appello di Reggio
Calabria ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui Commisso Cosimo,
condannato in via definitiva alla pena dell’ergastolo con sentenza pronunciata il
24.07.1998 dalla medesima Corte territoriale, aveva chiesto la revoca della
sentenza stessa, la correzione dell’errore di fatto commesso dalla Corte di
cassazione nella sentenza che aveva rigettato il ricorso dell’imputato avverso la
condanna in grado d’appello, la trasmissione degli atti al giudice competente nel
caso che la Corte adita si fosse ritenuta incompetente, nonché la sospensione

dell’esecuzione della pena, deducendo l’errata formazione della condanna a suo
carico sul presupposto – non vero – che Commisso Luciano, ucciso a Siderno il
26.06.1991, fosse suo fratello, e che allo scopo di vendicare tale omicidio egli
avesse commesso il delitto per il quale era stato condannato all’ergastolo.
La Corte territoriale rilevava che l’unico rimedio a disposizione del Commisso
avverso la condanna pronunciata nei suoi confronti con sentenza irrevocabile era
rappresentato dal giudizio di revisione, qualora ne ricorressero le condizioni,
mentre alla Corte era inibito qualsiasi potere di revoca di una sentenza passata
in giudicato; escludeva altresì la sussistenza dei presupposti per l’applicazione
della procedura di correzione degli errori materiali o per la trasmissione degli atti
alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 625-bis cod.proc.pen., in quanto l’errore
lamentato dal Commisso riguardava il merito della decisione ed era dunque
diretto a censurare la valutazione compiuta dal giudice nella sentenza di
condanna, e non già una svista di tipo percettivo.
2.

Ricorre per cassazione Commisso Cosimo, personalmente, deducendo

violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli
artt. 568 comma 5, 130, 667, 668, 125, 546 e 547 del codice di rito,
riproponendo le doglianze già contenute nell’istanza diretta alla Corte d’assise
d’appello di Reggio Calabria e lamentando l’errore di persona commesso nella
sentenza di condanna a suo carico.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, che si dilunga inutilmente in una pedissequa trascrizione del testo di
norme giuridiche che il ricorrente assume violate, di una serie di massime
giurisprudenziali ritenute pertinenti alla fattispecie, e di alcuni brani – incompleti
e parziali – della motivazione della sentenza definitiva di condanna di cui il
Commisso lamenta l’erroneità (oltre che di altri provvedimenti giudiziari che lo
riguardano), è inammissibile.
2. Premesso che l’istanza presentata dal Commisso alla Corte d’assise d’appello
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di Reggio Calabria con riguardo alla sentenza di condanna, passata in giudicato,
emessa nei suoi confronti dalla medesima corte territoriale, non può che
qualificarsi come un anomalo incidente di esecuzione, va rilevato che i motivi di
ricorso proposti avverso l’ordinanza che ha pronunciato su tale incidente si
esauriscono in una generica riproposizione delle stesse doglianze che sono state
dichiarate inammissibili, con motivazioni congrue, puntuali e ineccepibili dal
punto di vista logico-giuridico, dal provvedimento impugnato, senza muovere
alcuna specifica critica alle relative ragioni argomentative o confrontarsi

ricorso, per genericità dell’impugnazione di legittimità.
3. La natura di doglianza di puro merito dell’errore di valutazione, lamentato dal
ricorrente, in cui sarebbero incorse la Corte d’assise d’appello e la Corte di
cassazione nel giudizio sul fatto integrante il movente del delitto per il quale il
Commisso è stato condannato all’ergastolo (ascrivibile, in tesi, a un errore di
persona che avrebbe condotto a identificare nel fratello dell’imputato la vittima di
un omicidio commesso a Siderno il 26.06.1991), rende in ogni caso incensurabile
la decisione del giudice dell’esecuzione di rigettare le istanze di revoca della
sentenza di condanna passata in giudicato e di correzione di un preteso errore
materiale o di persona contenuto nella sentenza stessa, oggetto del secondo,
terzo, quarto e quinto motivo di ricorso.
4. Del pari inammissibile è la censura, oggetto del primo motivo di ricorso,
relativa alla pretesa violazione da parte del provvedimento impugnato
dell’obbligo di trasmettere l’istanza del ricorrente al giudice competente, peraltro
prospettata anch’essa in termini del tutto generici (non indicando quale sarebbe
il giudice ipotizzato come competente), che, tra l’altro, postula una valenza
generale del principio affermato dall’art. 568 comma 5 del codice di rito anche al
di fuori della materia delle impugnazioni, che deve invece essere esclusa – così
come di recente ribadito da questa Corte (Sez. 4, n. 29246 del 18/06/2013, Rv.
255464) – valendo tale regola soltanto nel caso in cui l’erronea individuazione del
giudice dipenda da un’errata qualificazione del mezzo di impugnazione da parte
dell’interessato, che nel caso di specie si è invece limitato a presentare una
semplice istanza di revoca o correzione del provvedimento giudiziale.
5.

Dall’inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

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realmente con esso: ciò che costituisce di per sé causa di inammissibilità del

Così deciso il 15/01/2014

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