Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13620 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13620 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BARI
nei confronti di:
GALANO LUIGI N. IL 17/02/1991
avverso l’ordinanza n. 638/2013 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
13/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ct„. t„to k iek.

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Data Udienza: 09/01/2014

N.29644/13-RUOLO N.24 C.C.P.(2424)

RITENUTO IN FATTO
1.11 P.M. presso il Tribunale di Bari impugna innanzi a questa Corte l’ordinanza del 13
giugno 2013, con la quale il Tribunale di Bari ha parzialmente accolto, limitatamente alla
sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991, la richiesta di
riesame proposta da GALANO Luigi avverso l’ordinanza del G.I.P. in sede del 9 maggio 2013,

siccome gravemente indiziato dei delitti di cui ai capi 21), 22) e 23) della rubrica (illecita
detenzione di un fucile a canne mozze privo di matricola e quindi da ritenersi clandestino ai
sensi di legge e di ricettazione del fucile medesimo).

2.11 Tribunale ha ritenuto che non fossero emersi indizi sufficienti a carico del GALANO
limitatamente alla sussistenza a suo carico dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203
del 1991, in quanto l’ordinanza impugnata aveva in modo contraddittorio dapprima ritenuto
l’indagato, unitamente al coimputato GESUALDO Leonardo, far parte del gruppo
Moretti/Pellegrino, per poi ritenere, più avanti, l’indagato come partecipe del gruppo
Sinesi/Francavilla, distinto ed anzi contrapposto al primo.
Il Tribunale ha ritenuto insufficienti gli indizi di colpevolezza a carico del ricorrente,
limitatamente all’aggravante in esame, anche perché non era emerso che il coimputato
ARIOSTINI Savino avesse conseguito condanne irrevocabili per partecipazione ad
associazione mafiosa.

3.11 P.M. di Bari deduce motivazione carente, illogica e contraddittoria per avere il Tribunale
escluso la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991 sia
sotto il profilo del “metodo mafioso”, sia sotto il profilo dell’agevolazione mafiosa, in quanto,
dall’esame dell’ordinanza custodiale, non era desumibile la ritenuta contraddizione, atteso
che l’indagato GALANO Luigi era stato sempre ed univocamente indicato come partecipe
della batteria mafiosa Moretti/Pellegrini.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto dal P.M. di Bari avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di
Bari in data 13 giugno 2013 è inammissibile siccome manifestamente infondato.

1

con la quale era stata a quest’ultimo applicata la misura cautelare della custodia in carcere,

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
‘Roma lì

24 MAR. 2014

*•••••■ •

2.Esso è da ritenere aspecifico e generico, siccome caratterizzato da una mera esposizione
dei dati processuali ritenuti rilevanti, piuttosto che da una critica puntuale alle ragioni in
fatto e diritto espresse dal provvedimento impugnato, si da esaurirsi in una non consentita
rilettura degli elementi di fatto ed in un improprio tentativo di sovrapporre le proprie
valutazioni rispetto a quelle fatte proprie dal provvedimento impugnato; il che non è
consentito nella presente sede di legittimità, essendo compito di questa Corte solo valutare
se la motivazione posta a fondamento della decisione adottata sia conforme a logica e sia

3.L’esclusione della gravità indiziaria a carico dell’indagato, limitatamente alla contestata
aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991 sotto l’aspetto dell’agevolazione
mafiosa, è stata invero motivata dal Tribunale del riesame non solo con la ravvisata
contraddizione dell’ordinanza del G.I.P., per non avere quest’ultimo indicato con chiarezza a
quale batteria mafiosa l’indagato GALANO Luigi fosse da ritenere legato, se cioè a quella
Moretti/Pellegrino ovvero a quella Sinesi/Francavilla, ma anche sulla base di altre
argomentazioni.
Il Tribunale ha invero rilevato come il G.I.P. avesse fatto riferimento a precedenti sentenze,
che si erano occupate del fenomeno mafioso nel territorio foggiano, senza peraltro
depositarle innanzi a Tribunale del riesame, in tal modo non consentendo a quest’ultimo di
effettuare le necessarie valutazioni in tema di sussistenza dell’aggravante in esame.
Il Tribunale ha altresì rilevato come non era emerso che il coimputato ARIOSTINI Savino
avesse conseguito condanne irrevocabili per partecipazione ad associazione mafiosa.

4.La tesi del P.M. risulta pertanto fondata su di una parziale ed alternativa lettura degli
elementi fattuali, sui quali il Tribunale del riesame ha fondato il proprio convincimento, con
conseguente inammissibilità del suo ricorso.

5.Si provveda all’adempimento di cui all’art. 94 comma 1 ter delle disposizioni di attuazione
cod. proc. pen.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore
dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
osì deciso il 9 gennaio 2014.

priva di contraddizioni; il che può ritenersi avvenuto nella specie in esame.

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