Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1362 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1362 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

DONZELLA ANDREA, nato a Butera il 30.11.1935
FEDERICO LAURA, nata a Butera il 22.1.1946

avverso la sentenza del 8.7.2014 della Corte di appello di Caltanisetta

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale e rigetto
nel resto;
udito per l’imputato Donzella Andrea l’avv. Giuseppe Trigona, che ha
concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

Data Udienza: 25/11/2015

4

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5.10.2011, il Tribunale di Gela, pronunciando nei
confronti degli odierni ricorrenti Donzella Andrea e Federico Laura, li dichiarava
responsabili dei reati di cui agli artt. 81 cpv e 110 cod. pen., 44 comma 1, lett.
b), 64, 65, 71, 72, 93,94 e 95 del d.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione sulla
copertura al terzo piano di un fabbricato di non recente fattura di “un vano della
superficie di mq 56,00 circa costituito da muri perimetrali in parte in laterizi e in

in ferro infissi al solaio” (fatti accertati in Gela in data 10.3.2010) e, ritenuta la
continuazione tra i reati, li condannava alla pena di anni uno e mesi due di
arresto ed euro 40.000,00 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese
processuali.
Con sentenza del 8.7.2014, la Corte di appello di Caltanissetta in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gela, concedeva agli imputati le
attenuanti generiche e rideterminava la pena in mesi uno di arresto ed euro
6.000,00 di ammenda ciascuno.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Donzella
Andrea e Federico Laura, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico
motivo fondato sulla mancata concessione della sospensione condizionale della
pena.
I ricorrenti deducono che, nonostante con i motivi di appello lamentassero la
mancata concessione da parte del Tribunale di Gela della sospensione
condizionale della pena, stante l’evidenza che dalla loro lunga vita da incensurati
non poteva evincersi alcuna particolare tendenza o inclinazione a commettere
reati, nella sentenza impugnata alcuna motivazione veniva offerta in merito alle
ragioni della mancata concessione del predetto beneficio.
3. Chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza limitatamente alla
omessa pronuncia sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena inflitta con le conseguenti statuizioni di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.
Nella sentenza impugnata, pur menzionandosi lo specifico motivo di appello
formulato dal difensore degli imputati in relazione al disposto dell’art. 163 c.p.,
non vengono esplicitate le ragioni per le quali Donzella Andrea e Federico Laura
non sono stati ritenuti meritevole dell’invocato beneficio.

parte in blocchi di tufo con sovrastante copertura in lamierino poggiata 12 travi

,

Il silenzio della decisione sul tema della sospensione condizionale della pena
vizia parzialmente l’atto decisorio e tale omissione (con connesso diniego del
beneficio) investe un ambito della decisione, quello del trattamento punitivo,
rimesso all’esclusivo apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
La Corte territoriale, a fronte di una specifica richiesta di verifica sollecitata
dagli appellanti sull’applicabilità della sospensione condizionale, richiesta idonea
a focalizzare – per la sua specificità – un “punto” della decisione di primo grado
oggetto di impugnazione e meritevole di una puntuale seppur sintetica risposta,

Tanto più quando si osservi che la misura della pena inflitta ai ricorrenti
ricadeva entro il limite della sanzione detentiva per la concessione del beneficio
previsto dall’art. 163 c.p., che il motivo di appello, come si ribadisce nell’odierno
ricorso, si fondava sulla “lunga vita da incensurati” degli imputati e che i
certificati penali versati in atti attestano, alla data della sentenza di primo grado
e del successivo giudizio di appello, l’assenza di qualsiasi precedente penale
(“nulla”).
Deve, quindi, ribadirsi il principio di diritto secondo cui, fatta salva l’ipotesi
della palese non concedibilità del beneficio per immanente assenza dei
presupposti di legge, costituisce difetto assoluto di motivazione della sentenza la
mancata pronuncia del giudice di appello sulla concessione della sospensione
condizionale della pena, quando nell’atto irnpugnatorio sia stata esplicitamente
sollecitata (in termini non generici o sorretti da mere formule di stile) una
verifica sulla applicabilità del predetto beneficio (cfr.: Sez. 6, n. 47913 del
9.12.2009, Mazzotta, Rv. 245493; Sez. 3, n. 3431 del 4.7.2012, Maione, Rv.
254681, Sez.6, n. 26539 del 09/06/2015, Rv.263917).
3. Consegue l’annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio ai
giudici di appello affinché valutino, con giudizio di fatto non surrogabile in questa
sede, la concedibilità o meno agli imputati della sospensione condizionale della
pena
La concessione della sospensione condizionale presuppone, infatti, una
effettiva valutazione discrezionale concernente la prognosi di non recidività del
condannato che non si ritiene di poter effettuare in questa sede (v. Sez. 3, n.
19082 del 17.4.2012, Vitale, Rv. 252651, Sez. 6, n. 26539 del 09/06/2015,
Rv.263917).
Trattandosi di annullamento parziale della sentenza afferente a statuizioni
diverse da quelle sottese al già avvenuto accertamento del reato e della
responsabilità dei ricorrenti, in base al disposto dell’art. 624 comma 1 cod. proc.
pen., la decisione sulla condanna diviene irrevocabile con effetti preclusivi per il

aveva obbligo di pronunciarsi.

giudice del rinvio della declaratoria di eventuali sopravvenienti cause estintive
del reato.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della
sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Caltanissetta.

Così deciso, 25.11.2015

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