Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13617 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13617 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TETI COSTANTINO N. IL 19/09/1983
avverso l’ordinanza n. 3821/2013 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del
11/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
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lette/selgiks le conclusioni del PG Dott. at.”-ZO.’1~
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A-1/-1 &A-4,MA irvI

Data Udienza: 09/01/2014

N.18046/13-RUOLO N.2 C.C.N.P. (2419)

RITENUTO IN FATTO
1.TETI Costantino impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo
difensore l’ordinanza dell’Il aprile 2013, con la quale il G.I.P. del Tribunale di
Foggia ha convalidato il suo arresto, applicandogli la misura cautelare degli
arresti domiciliari, siccome gravemente indiziato del delitto di tentativo

2.Deduce nullità del verbale di arresto per violazione del suo diritto di difesa,
atteso che dal momento dell’arresto e fino alla fissazione dell’udienza camerale
di convalida egli non era stato messo a conoscenza né delle ragioni che ne
avevano giustificato l’arresto, né degli addebiti contestatigli; in tal modo erano
stati violati non solo l’art. 5 della convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia con legge n.
848 del 1955, ma altresì gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, atteso che,
nell’arco di tempo anzidetto, gli era stato impedito di comunicare sia col suo
difensore, anch’egli ignaro delle ragioni del suo arresto e degli addebiti
contestatigli, sia con i suoi familiari.
Il

provvedimento

impugnato

aveva

rigettato

l’eccezione anzidetta,

sovrapponendo i commi 2 e 3 dell’art. 5 della citata convenzione, erroneamente
avendo ritenuto che la sua immediata traduzione innanzi ad un giudice era
idonea a salvaguardare il diritto lamentato; il che non poteva condividersi in
quanto la sua censura era riferita alla violazione del suo diritto di essere
informato non solo in forma orale, ma anche in forma scritta nel minor tempo
possibile dei motivi dell’arresto e degli addebiti contestati, analogamente a
quanto la legge penale disponeva in caso di ordinanza di custodia cautelare e di
perquisizioni ed ispezioni.
Il TETI ha altresì sollevato eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 386
cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella
parte in cui non prevedeva che copia del verbale di arresto doveva essere
consegnata all’arrestato ed al fermato e che questi doveva essere informato per
iscritto ed al più presto dei motivi dell’arresto e degli addebiti contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da TETI Costantino è inammissibile siccome manifestamente
infondato.

1

d’incendio, di cui agli artt. 56 e 423 cod. pen.

2.Non si ritiene invero che il personale di p.g. sia tenuto ad enunciare
all’arrestato i motivi dell’arresto e gli addebiti contestati, tenuto conto della
stringente cadenza temporale degli atti, cui la p.g. è tenuta in caso di arresto in
flagranza (la p.g. deve invero porre a disposizione del P.M. l’arrestato entro le 24
ore; il P.M. è a sua volta obbligato a chiedere entro le 48 ore la convalida
dell’arresto al G.I.P.; quest’ultimo è obbligato a fissare l’udienza di convalida
entro le successive 48 ore: artt. 386 comma 4; 390 commi 1 e 2 cod. pen.).
Tenuto conto della stretta sequenza temporale anzidetta, non può ritenersi in

anzidetta; va in particolare ritenuto che la sollecita messa a disposizione del
p.m. dell’arrestato da parte della p.g., disposta dalla normativa sopra richiamata,
costituisca un adempimento la cui immediatezza è tale da giustificare
l’insussistenza, in capo alla p.g., dell’obbligo di indicare le ragioni che l’hanno
determinata a disporre l’arresto in flagranza; appare invero adeguato a
salvaguardare il diritto di difesa dell’arrestato la circostanza che l’a.g. venga
posta in condizione di verificare in tempi ristretti l’integrale contesto che ha dato
luogo alla coercizione, si da consentirle di valutare l’osservanza dei parametri
indicati nelle norme anzidette, anche tenendo conto della natura di atto
materiale e non di provvedimento, che contrassegna l’operato della p.g..
Sussiste al contrario a carico del G.I.P. l’obbligo di un’adeguata motivazione,
dovendosi ritenere che quest’ultimo sia tenuto ad esplicitare nell’ordinanza di
convalida le ragioni della sfavorevole valutazione del fatto e della personalità
dell’arrestato da lui effettuata; il che tuttavia nella specie non risulta essere stato
contestato dal ricorrente.

3.Da quanto sopra consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso in
esame, con conseguente manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimità
costituzionale dell’art. 386 cod. proc. pen., formulata dal ricorrente.

P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delel Ammende.
Così deciso il 9 gennaio 2014.

contrasto con le norme costituzionali richiamate dal ricorrente la normativa

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