Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13617 del 08/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13617 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPINA GIOVANNI N. IL 12/01/1989
avverso la sentenza n. 1110/2014 TRIBUNALE di CATANIA, del
12/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 08/03/2016
29459-2015
RG
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Spina Giovanni a mezzo del difensore avverso la
sentenza sopra indicata che gli applicava la pena su richiesta per il reato di
evasione;
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione
del (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4,
sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il giudice può pronunciare sentenza di
proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficieliza n conti addittor;Pìà
delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle
esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.6, sent.
15700 del 25.3-14.4.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Di s, ‘ara inammissibile il ricorso e conda na il ricorrente al pagamento delle
sp e processuali e della somma di € 15$0 in vore della Cassa delle Ammende.
Ro ai 8 marzo 2016
L’ e t sore
il presi
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE