Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13616 del 08/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13616 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALSAMO CARMELO N. IL 24/10/1976
avverso la sentenza n. 879/2015 CORTE APPELLO di CATANIA, del
27/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 08/03/2016

29430-2015

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Balsamo Carmelo personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione;
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi di motivazione;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo prospetta deduzioni
del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni
svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della
critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent.
20377 dell’11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese p • cessuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma i À marzo 2016
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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