Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13614 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13614 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOSTI PATRIZIO N. IL 05/09/1958
avverso l’ordinanza n. 639/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 26/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere pott. RAFFAELE CAPOZZI;
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lette/sentite- le conclusioni del PG Dott.
pX ft- 1’6C E L_

Data Udienza: 15/11/2013

N.7613/13-RUOLO N.8 C.C.N.P. (2376)

RITENUTO IN FATTO
1.BOSTI Patrizio, detenuto presso la casa di reclusione di Parma e sottoposto al
regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen., impugna innanzi a questa
Corte per il tramite del suo difensore l’ordinanza del 26 ottobre 2012, con la
quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la sua
istanza del 20 gennaio 2012, intesa ad ottenere la revoca del decreto

regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 41 bis commi 2 quinquies e 2
sexies Ord. Pen.

2.Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma non costituiva valido motivo per
far luogo alla chiesta revoca il fatto che l’ordinanza cautelare di custodia in
carcere, emessa nei suoi confronti il 26 febbraio 2007 ed il 21 ottobre 2008 per il
delitto di partecipazione ad associazione criminosa intesa al traffico di
stupefacenti, fosse divenuta inefficace dal 10 agosto 2011 per decorrenza dei
termini di durata massima della custodia cautelare, atteso che la legge n. 94 del
2009 aveva eliminato la possibilità di far luogo alla revoca del regime
differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen., avendo abrogato il comma 2 ter del
citato art. 41 bis Ord. Pen.; inoltre la revoca del citato trattamento differenziato
non poteva aver luogo sia per la natura dei reati compresi nel provvedimento di
cumulo emesso nei confronti del richiedente, sia per i motivi per i quali la misura
cautelare era stata dichiarata estinta, sia perché la richiesta di revoca era
intervenuta prima che la Corte di cassazione si fosse pronunciata sul ricorso
proposto dal ricorrente avverso il rigetto del reclamo da lui proposto contro il
citato decreto ministeriale del 25 febbraio 2011.

3.BOST1 Patrizio deduce erronea applicazione della legge penale in quanto
l’abrogazione da parte della legge n. 94 del 2009 del comma 2 ter dell’art. 41 bis
Ord. Pen. non poteva aver eliminato la possibilità per il giudice di intervenire e
valutare la legittimità della permanenza del regime differenziato di cui all’art. 41
bis Ord. Pen., qualora fossero venute meno le originarie condizioni di fatto e di
diritto, che avevano in precedenza giustificato l’adozione del regime differenziato
anzidetto, atteso che, in tal caso, la legge n. 94 del 2009 era da ritenere
incostituzionale nella parte in cui aveva abrogato l’art. 41 bis comma 2 ter Ord.
Pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Inoltre egli aveva già espiato la pena per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.,
si che si trovava ancora ristretto in carcere per un reato non ostativo risalente al
1

ministeriale del 25 febbraio 2011, di proroga nei suoi confronti per anni due del

1984, il che ben avrebbe potuto consentire la revoca del regime differenziato
anzidetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da BOSTI Patrizio è infondato.

2.E’ vero che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che è
attualmente consentito chiedere la revoca anticipata del provvedimento

nonostante che la legge n. 94 del 2009 abbia abrogato l’art. 41 bis comma 2 ter
Ord. Pen., che consentiva la possibilità di revisione di detto provvedimento per
sopravvenuti nuovi fatti e circostanze, essendo stato ritenuto pur sempre
applicabile in materia il rimedio generale del reclamo di cui all’art. 14 ter Ord.
Pen. avverso i provvedimenti che dispongono ovvero prorogano il regime di
sorveglianza differenziato, conformemente a quanto rappresentato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 190 del 2010 (cfr. Cass. Sez. 1 n. 18021 del 25
febbraio 2011, Manciarancina, Rv. 250272).

3.Va tuttavia rilevato che il provvedimento impugnato non si è limitato a
dichiarare inammissibile il reclamo sul rilievo dell’avvenuta abrogazione dell’art.
41 bis comma 2 ter Ord. Pen. da parte della legge n. 94 del 2009, ma ha altresì
motivato nel merito la dedotta inammissibilità, avendo ritenuto che, in ogni caso,
non avrebbe potuto farsi luogo alla chiesta revoca del trattamento differenziato
disposto nei confronti del ricorrente sia per i motivi essenzialmente formali per i
quali era stata dichiarata inefficace la misura cautelare in carcere a lui applicata,
sia perché il medesimo era in espiazione di un cumulo di pene, fra le quali vi era
una condanna per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., che imponeva
l’applicazione dell’art. 41 bis Ord. Pen., a prescindere dalla circostanza che il
ricorrente avesse già espiato la pena relativa al delitto anzidetto, dovendo al
contrario egli essere ritenuto detenuto anche per detto reato, stante la
prevalenza da accordare, in tale ipotesi, al generale principio dell’unicità
dell’esecuzione delle pena (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 41567 del 18/9/2009,
Gionta, Rv. 245047).

4.Da quanto sopra consegue la palese irrilevanza della questione di legittimità
costituzionale, sollevata dal ricorrente con riferimento all’intervenuta
abrogazione, da parte della legge n. 49 del 2009, dell’art. 41 bis comma 2 ter
Ord. Pen.

2

ministeriale di sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti,

5.11 ricorso proposto da BOSTI Patrizio va in definitiva respinto, con sua
condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15 novembre 2013.

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