Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13609 del 09/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13609 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAMMEH ELYES, nato il 25/01/1990
avverso l’ordinanza n. 2470/2012 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
FIRENZE del 08/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Alfredo Pompeo
Viola, che ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata e gli atti
consecutivi da essa dipendenti, con rinvio al Tribunale di
sorveglianza di Firenze per nuovo esame.

Data Udienza: 09/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’8 novembre 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Firenze ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale
proposta da Rammeh Elyes in relazione alla pena irrogatagli dal Tribunale di
Firenze con sentenza del 6 maggio 2011, definitiva il 29 giugno 2011, assorbita
nel provvedimento di cumulo dell’Il gennaio 2012 della Procura della Repubblica

Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:
– il Magistrato di sorveglianza di Firenze, con provvedimento del 13 marzo
2012, aveva disposto l’applicazione provvisoria della detenzione domiciliare in
relazione alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione determinata con il
provvedimento di cumulo n. 1630/2011;
– a seguito dell’annullamento con ordinanza del 13 aprile 2012 del Tribunale
di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, dell’ordine di carcerazione
perché emesso applicando erroneamente con criterio di automaticità l’art. 58quater Ord. Pen, la Procura della Repubblica aveva emesso nuovo ordine di
esecuzione per la minore pena di mesi sei e giorni otto di reclusione, avendo
l’interessato scontato, nel frattempo, parte della pena dal 20 gennaio al 31
maggio 2012, prima in carcere e poi in stp)ti detenzione domiciliare;
– i procedimenti pendenti, tra i quali uno ulteriore per evasione, l’arresto in
flagranza il 6 agosto 2012 per reato in materia di droga, cui era seguita la
misura della custodia cautelare in carcere, e l’ammessa dipendenza da alcool e
hashish attestavano una spiccata pericolosità sociale dell’istante e facevano
apparire inadeguata la chiesta misura e anche quella della detenzione
domiciliare.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
personalmente il condannato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale lamenta violazione di norma processuale prevista a
pena di nullità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per
erronea notifica dell’avviso della fissazione della udienza in camera di consiglio
dell’8 novembre 2012 presso il proprio domicilio in Firenze, tramite invio a
mezzo posta di copia conforme all’originale, e non presso la Casa circondariale di
Sollicciano, ove si trovava in stato di custodia cautelare in carcere in attesa di
giudizio, noto al Tribunale.

2

presso lo stesso Tribunale.

3.

Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta,

concludendo per l’annullamento dell’impugnata ordinanza e degli atti consecutivi
da essa dipendenti, attesa la fondatezza del ricorso, con rinvio per nuovo esame
al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Deve rilevarsi che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un
error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,

questa Corte è “giudice anche del fatto” e, per risolvere la relativa questione,
può – e talora deve – accedere all’esame diretto dei relativi atti processuali (tra
le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001, Policastro, Rv.
220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, dep. 10/12/2004, Mauro, Rv.
230568, e da ultimo Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, dep. 21/02/2013, Chahid,
Rv. 255304).
2.1. Nel caso di specie risulta dagli atti che:
– l’avviso di fissazione della udienza in camera di consiglio dell’8 novembre
2012 per la trattazione della istanza di affidamento in prova al servizio sociale,
proposta dal condannato, è stato notificato il 28 settembre 2012, a mezzo
servizio postale, presso il domicilio dichiarato dallo stesso;
– alla detta data il destinatario della notifica era in stato di detenzione in
carcere in dipendenza del suo arresto in flagranza avvenuto il 6 agosto 2012,
convalidato il 9 agosto 2012 con contestuale applicazione della misura della
custodia cautelare inframuraria;
– l’udienza dell’8 novembre 2012 si è svolta in assenza dell’interessato,
rimasto in stato detentivo dopo la sua formale scarcerazione del 5 novembre
2012.
2.2. Si osserva in diritto che questa Corte ha più volte affermato che è
legittima la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. (al
domicilio dichiarato o eletto nelle ipotesi previste nel quarto comma) allorché lo
stato detentivo dell’imputato non sia portato o non sia comunque venuto a
conoscenza del giudice, sussistendo anzi in proposito uno specifico onere a carico
dell’imputato medesimo di comunicare la propria condizione ai fini delle notifiche
(tra le altre, Sez. 1, n. 4918 del 18/09/1997, dep. 07/10/1997, Rea, Rv.
208507; Sez. 1, n. 12927 del 26/01/2001, dep. 02/04/2001, Montalto, Rv.
218456 ; Sez. 6, n. 5367 del 14/01/2003, dep. 04/02/2003, Iacolare, Rv.

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1. Il ricorso è fondato.

223662; Sez. 4, n. 11395 del 16/01/2006, dep. 31/03/2006, Giordano, Rv.
233533).
Si è anche affermato che la detenzione dell’imputato per altra causa,
sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra
un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del
giudizio in contumacia, anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe
potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile
per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di

dell’impedimento (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, dep. 14/11/2006, Arena,
Rv. 234600), e che la conoscenza, da parte del giudice, di un legittimo
impedimento a comparire dell’imputato ne preclude la dichiarazione di
contumacia, a meno che l’imputato stesso non acconsenta alla celebrazione
dell’udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi (Sez. U, n. 37483
del 26/09/2006, dep. 14/11/2006, Arena, Rv. 234599).

3. Nel caso di specie, lo stato di detenzione di Rammeh Elyes per altra causa
al momento della notifica dell’avviso di fissazione della udienza in camera di
consiglio per la trattazione della sua domanda di affidamento in prova al servizio
sociale non era ignoto al giudice, che ha rappresentato nel suo provvedimento,
quale emergenza degli atti disponibili e utilizzati, che al momento della indagine
UEPE, svolta nel precedente ottobre, l’istante era ristretto a Sollicciano in attesa
di primo giudizio, e ha evidenziato che di tale dato fattuale vi era riscontro nella
posizione giuridica del medesimo, dalla stessa risultando la sua sottoposizione
alla misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal G.i.p. del Tribunale di
Firenze, contestualmente alla convalida del suo arresto del 6 agosto 2012 per
reato in materia di droga, e perdurata fino al 5 novembre successivo.
Tale non ignorata evenienza avrebbe dovuto, pertanto, fondare il rilievo
della non validità della notifica del decreto di fissazione della udienza, eseguita
nell’indicato arco temporale, incidente, per l’equiparazione di detto decreto al
decreto di citazione nel procedimento ordinario, sullo stesso intervento
dell’interessato ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo
lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 2418 del
29/04/1998, dep. 11/06/1998, Pepitoni, Rv. 210773; Sez. 3, n. 1439 del
16/12/2005, dep. 16/01/2006, Sela, Rv. 233317; Sez. 1, n. 5834 del
17/01/2011, dep. 16/02/2011, Blila, Rv. 249572), e non sanata dalla mancata
eccezione del difensore presente all’udienza (Sez. 5, n. 42303 del 09/10/2009,
dep. 03/11/2009, Di Palma, Rv. 245396), e in ogni caso giustificare, anche
prescindendo da ogni indagine circa la regolarità della notifica eseguita presso il

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quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione

domicilio dichiarato del “detenuto”, e non ai sensi dell’art. 156, comma 4, cod.
proc. pen. nel luogo di detenzione, la considerazione del legittimo impedimento
del medesimo a comparire in udienza in dipendenza del suo stato.

4. L’ordinanza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata e
rinviata per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale

sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

di

P.Q.M.

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