Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13606 del 20/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 13606 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAROLEI STEFANIA N. IL 19/09/1956
GIROLIMINI PIERGIORGIO N. IL 17/04/1974
CASSANO MARIA ROSA N. IL 04/02/1977
avverso la sentenza n. 1704/2012 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
27/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
tlyee
che ha concluso per
(1ee (-3.

Udit , per la parte civile, l’Avv
Uefit i difensor Avv.

(Pue42-

Data Udienza: 20/02/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa il 27 novembre 2012 il Tribunale di Bologna affermava la
penale responsabilità degli imputati Piergiorgio Girolimini, Stefania Carolei e Maria
Rosa Cassano in ordine al reato di cui all’art. 703 cod. pen., comma 1, contestato
per avere in concorso tra loro durante una manifestazione non preannunciata,
inscenata presso il Centro di Identificazione ed Espulsione di Bologna, senza licenza
dell’autorità, acceso artifizi pirotecnici lungo la pubblica via, fatto accertato in
Bologna 1’8 maggio 2009 e, per l’effetto, li condannava alla pena di euro 60,00 di

2.Avverso detta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione gli imputati
i quali hanno dedotto:
a) carenza assoluta di motivazione ed erronea applicazione della norma di cui
all’art. 703 cod. pen. in relazione alla natura pericolosa dell’accensione di artifizi
pirotecnici, rimasta indimostrata anche in considerazione del fatto che il C.I.E. di
Bologna è ubicato in zona isolata e circondata da campi incolti e che è verosimile
ritenere l’accensione avvenuta non in prossimità dell’ingresso del centro, ma nel
terreno antistante.
b)Carenza assoluta di motivazione in ordine alla disponibilità di artifizi pirotecnici in
capo agli imputati, affermata a titolo di responsabilità concorsuale dal Tribunale,
nonostante tali oggetti fossero stati rinvenuti all’interno di autovettura nella
disponibilità di altri individui, a carico dei quali era stata elevata l’accusa di porto
ingiustificato di una barra di ferro, rinvenuta sempre all’interno del loro veicolo,
imputazione non contestata ad essi ricorrenti, chiamati però a rispondere di una
condotta le cui tracce non erano riferibili alle loro persone. Inoltre, alcuni degli
occupanti dell’altro veicolo erano stati mandati assolti nel procedimento celebrato a
loro carico, come dimostrato dalla relativa sentenza che hanno chiesto di voler
acquisire, il che imponeva, per evitare il contrasto di giudicati, di annullare senza
rinvio la decisione impugnata.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
1.La sentenza impugnata è corredata da motivazione contestuale, che nella
sua estrema sintesi risulta priva dell’esposizione compiuta e comprensibile delle
ragioni della decisione e quindi risulta carente ed inidonea a giustificare il percorso
valutativo e decisionale che ha condotto al verdetto di condanna. Invero, il
Tribunale si è limitato a dare atto che dalla deposizione dell’agente Romano si era
appreso come costui, intervenuto presso il C.I.E. di Bologna in data 9 maggio 2009,
pur senza aver assistito ai fatti precedenti, avesse provveduto a controllare e ad
identificare gli occupanti di due autovetture e quindi a rinvenire a bordo di una di
1

ammenda ciascuno, oltre che al pagamento delle spese processuali.

esse una confezione di fuochi pirici usati. Da tale premessa e sulla scorta di tali
informazioni ha ritenuto dimostrato “che l’attività di accensione ed esplosione
pericolose fosse riferibile alle persone controllate”, in quanto l’agente aveva riferito
dell’assenza di altri soggetti diversi.
1.1 Ebbene, lo scarno e palesemente insufficiente apparato argomentativo
sopra riassunto non consente di comprendere a quali fatti materiali ci si sia riferiti,
in cosa essi siano consistiti, chi li abbia denunciati, ove, come e quando sia stata
posta in essere l’attività di accensione ed esplosione dei materiali pirotecnici e sotto
quali profili circostanziali tale eventuale condotta abbia costituito pericolo per la
pubblica incolumità. Per contro, il mero dato oggettivo del rinvenimento all’interno

accertamento sulla modalità della loro precedente accensione, in sé non consente di
ricostruire la commissione di una condotta illecita in capo agli imputati, che non è
nemmeno possibile comprendere se fossero stati rinvenuti a bordo di quel veicolo o
meno: in tal modo la sentenza in verifica risulta carente di quel minimo di
necessarie informazioni probatorie, che consentono di rintracciare l’avvenuto
accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie di reato in contestazione.
1.2 E’ noto che l’ipotesi sanzionata dall’art. 703 cod.pen. integra un reato di
pericolo, che postula la possibilità concreta della compromissione della sicurezza e
dell’incolumità personale in conseguenza dell’accensione ed esplosione di ordigni in
luoghi abitati o frequentati dal pubblico (Cass. sez. 1, n. 1321 del 18/11/1994,
Morittu ed altri, rv. 200232; sez. 5, n. 18062 del 19/01/2010, Basilico, rv. 247135).
Nel caso in esame non è dato comprendere nemmeno se si sia verificata
l’esplosione di fuochi pirici; inoltre, il rinvenimento della confezione di materiale
esplosivo in contestazione era avvenuto all’interno di veicolo sul quale non si erano
trovati i ricorrenti, ma altri soggetti. Tale circostanza è palesemente insufficiente ed
è stata illogicamente valorizzata per fondare il giudizio di responsabilità concorsuale
a carico dei ricorrenti senza fosse specificato, né risultasse dagli atti irripetibili
compiuti dal personale di polizia, attraverso quali condotte si fosse concretizzato
l’apporto concorsuale di ciascuno degli imputati.
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per non
avere gli imputati commesso il fatto di reato loro ascritto.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere gli imputati
commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2014.

di un’autovettura di una confezione di giochi pirici usati, in assenza di qualsiasi altro

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA