Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13604 del 22/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 13604 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANEPINTO GIUSEPPE N. IL 18/09/1971
avverso la sentenza n. 85/2012 CORTE MILITARE APPELLO di
ROMA, del 28/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI
. FL A NiliU
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. L
2.,c17,0
otut_
che ha concluso per ie

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

_e razca

MLn—67

.4- 1 10570 Aut._ &A

cc“..A-177.0

Ai rco „,,„

Data Udienza: 22/01/2014

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 28.11.2012 la Corte Militare d’appello integralmente
confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato Giuseppe Panepinto,
primo Maresciallo Luogotenente dell’Esercito in servizio presso la Banda
dell’Esercito in Roma, colpevole del reato di diffamazione pluriaggravata così
condannandolo, in concorso di attenuanti generiche equivalenti, alla pena di mesi

tre di reclusione militare, pena sospesa e non menzione, nonché al risarcimento dei
danni in favore delle costituite parti civili, Ten. Col. E.I. Fulvio Creux e Cap.
Antonella Bona, rispettivamente Maestro Direttore e Maestro Vice Direttore della
predetta Banda.In fatto era risultato per certo che nel periodo tra il 17 ed il 24 Novembre 2010
erano comparsi nel profilo

face book dell’imputato degli scritti denigratori,

insinuanti circa la loro onestà, nei confronti di persone facilmente individuabili nelle
due predette parti lese. Si trattava di affermazioni relative alla percezione di
straordinari ed alla vittoria della Bona in un concorso di cui era commissario il
Creux, suo convivente. Ritenevano dunque entrambi i giudici del merito -così
respingendo le tesi difensive- da un lato che fosse certo essere l’imputato l’autore
degli scritti in questione, esclusa l’ipotesi di illecite intrusioni nel suo sito
informatico, dall’altro che le frasi, riferite alla condotta di militari effettivi della
banda dell’esercito, destinate a consapevole divulgazione e di fatto lette da più
persone, integrassero offesa alla loro reputazione.-

2. Avverso tale sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione
l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini :
a) errata sottovalutazione delle dichiarazioni del teste Portè che aveva avuto
accesso alla pagina facebook in questione pur non essendo amico di esso imputato,
ma del Creux; la consulenza informatica aveva evidenziato una serie di anomalie e
stranezze che mettevano fortemente in dubbio che gli scritti in questione
provenissero effettivamente da esso Panepinto;
b) non era stato motivato il rigetto della deduzione dell’esercizio del diritto di
critica;
c) mancato riconoscimento dell’exceptio veritatis trattandosi di fatti attinenti ad
una funzione pubblica.1

Considerato in diritto

1. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato con tutte le
dovute conseguenze di legge.Va premesso che l’impugnazione proposta davanti a questa Corte ripercorre in
gran parte, sub specie vizi di legittimità, i temi già proposti nei precedenti gradi di
giudizio ai quali in sede di merito è stata data corretta risposta. Anche in tale

ribadita prospettazione, peraltro, gli argomenti difensivi non hanno pregio.2. E’ infondato il primo motivo di ricorso [v. sopra, sub ritenuto, al §. 2.a] che
intende proporre una ricostruzione alternativa in fatto non consentita in questa
sede di legittimità, nonché indurre l’ipotizzata plausibilità della stessa, il che
parimenti è operazione logica estranea all’ambito delle censure ammesse nel
presente giudizio (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass. Pen. Sez. 5°, n. 10411 in data
28.01.2013, Rv. 254579, Viola :

“Il principio dell’oltre il ragionevole dubbio,

introdotto nell’art. 533 Cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la
natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e
non può quindi essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di
ricostruzioni alternative del medesimo fatto eventualmente emerse in sede di
merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di
attenta disamina da parte del giudice dell’appello”). E’ del tutto pacifico, invero, che
questa Corte di legittimità deve verificare coerenza e logicità interne al tessuto
argomentativo della sentenza impugnata e non sondare la praticabilità di eventuali
ipotesi alternative variamente formulate.Orbene, ciò posto, è di tutta evidenza come non vi sia legittimo spazio, in
questa sede, alla riproposta tesi difensiva di una qualche intrusione ab extemo nel
sito informatico dell’imputato. Il punto è stato oggetto di attenta ed approfondita
disamina da parte della Corte di secondo grado (anche valutando il contributo del
teste Portè, giustamente ritenuto pressochè irrilevante), Corte che è giunta, in
proposito, a conclusioni logiche e coerenti. Va invero qui ribadito, da un lato, che la
tesi difensiva (pur fornita di consulenza tecnica) propone solo una mera possibilità
teorica, e non una prova certa e concreta, dall’altro che plurimi elementi valorizzati
dai giudici del merito (v. la sentenza d’appello ai ff. 10 e segg.), concreti e logici,
confortano in modo decisivo la ricostruzione accusatoria, e cioè la certa provenienza
dei contenuti apparsi sul sito del Panepinto proprio da costui. Del resto non è chi
non veda tutta l’inverosimiglianza della tesi che vorrebbe che un soggetto, diverso
dal Panepinto, ma a lui solidale nell’attacco alle parti lese ed a conoscenza dei fatti,
2

gli procuri non gradite -e gravi- conseguenze nascondendosi in un sito estero.
Altrettanto è a dire per l’ipotesi di una manovra calunniosa (che in questo caso
dovrebbe provenire da soggetti vicini alle odierne parti lese) che si sarebbe servita
di strada quanto mai tortuosa e tutt’altro che sicura, ma soprattutto idonea -ben
prima d’ogni altro risultato (e cioè mettere nei guai il Panepinto)- a diffondere
presso tutti i visitatori del sito (in gran parte militari dell’ambiente della Banda
musicale) grave discredito proprio sulle stesse parti lese Creux e Bona.-

Il primo motivo di ricorso va quindi respinto.3. Anche i successivi motivi dell’impugnazione [v. sopra, sub ritenuto, ai §§. 2.b
e 2.c] non hanno pregio. Ed invero la Corte Militare d’appello ha risposto in modo
corretto anche a tali argomenti difensivi, oggi riproposti.Quanto al costituzionale diritto di critica (per verità invocato in modo del tutto
non coerente con la rivendicata estraneità ai fatti), esula all’evidenza il requisito
della continenza, essendovi nei testi apparsi -come ha ben rilevato la Corte di
merito- aspetti di palese irrisione che travalicano la mera critica ai fatti evocati.Anche l’exceptio veritatis è tema in realtà improprio, atteso che viene evocato in
termini astratti, posto che non risulta che la difesa dell’imputato (fermo sulla sua
posizione di estraneità) abbia mai richiesto di provare i fatti attribuiti alle
controparti; l’esimente speciale in parola, invero, deve essere specificamente
attivata da chi ne ha interesse, e non può essere meramente invocata, né -come
pare presupporre il ricorrente- essere rimessa alla valutazione

ex officio del

giudice.Anche tali motivi di ricorso devono quindi essere respinti.4. In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione , deve essere
respinto.Al completo rigetto dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto
dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento.L’esito del processo impone, ai sensi dell’art. 541 Cod. proc. pen., che l’imputato
debba essere condannato anche alla rifusione delle spese di lite in favore delle
costituite parti civili, liquidate, per il presente grado di giudizio, nella somma
ritenuta equa e congrua di cui al seguente dispositivo.-

3

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti Ovili che
liquida in complessivi Euro 1884,00 (milleottocentoottantaquatt re accessori
come per legge.Così deciso in Roma il 22 Gennaio 2014 Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA