Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13603 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13603 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARENA DAVIDE N. IL 07/02/1987
avverso la sentenza n. 544/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 31/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI
CUI-olmo , „ 4
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ,2″_.
PI„c-“,190

DIA

Data Udienza: 09/01/2014

N. 5074/13-RUOLO N.4 P.U. (2417)

RITENUTO IN FATTO
1.ARENA Davide impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore
la sentenza del 10 luglio 2012, con la quale la Corte d’appello di Caltanissetta ha
confermato la pena inflittagli dal Tribunale di Enna per i seguenti reati:
a)-art. 116 commi 13 e 18 C.S., per essersi posto alla guida di una motoape, pur
essendogli stata revocata la patente di guida con provvedimento del Prefetto;

di lui incombenti, siccome sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di
p.s., avendo commesso il reato di cui al capo che precede.

2.Deduce due doglianze:
I)-erronea applicazione della legge penale in quanto la violazione di cui all’art.
116 comma 13 del codice della strada non prevedeva più la sanzione dell’arresto,
ma solo quella dell’ammenda; gli era stata quindi applicata la pena dell’arresto
pur non ricorrendone gli estremi normativi;
II)-carenza di motivazione, non avendo la sentenza impugnata confutato le
censure da lui formulate in appello in ordine alle inconducenze logistiche
rappresentate dai verbalizzanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E’ inammissibile siccome manifestamente infondato il primo motivo di ricorso,
con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, in
quanto il reato ascrittogli sub a) era punito solo con l’ammenda, mentre, in sede
di concorso formale, la pena per detto reato gli era stata aumentata di giorni 15
di arresto.

2.La sentenza impugnata ha invero fatto corretta applicazione della
giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale, in caso di continuazione
ovvero di concorso formale, qualora il reato più grave sia una contravvenzione
punita con la sola pena dell’arresto ed il reato meno grave sia una
contravvenzione punita con la sola pena dell’ammenda, una volta riconosciuta
l’identità del disegno criminoso ovvero il concorso formale, la pena unica da
applicare per tutti i reati è quella prevista per il reato più grave, senza che in tal
modo possa ritenersi violato il principio di legalità della pena, atteso che l’art. 81
comma 1 cod. pen. espressamente prevede l’applicazione della pena da
infliggere per la violazione più grave a tutti i reati legati con il vincolo della
continuazione ovvero in concorso formale.
1

b)-art. 9 primo comma legge n. 1423 del 1956, per avere violato gli obblighi su

In tale ipotesi dunque l’aumento di pena va quantificato tenendo conto del tipo di
pena previsto per il reato più grave, in tal modo sostituendosi quella di specie
diversa originariamente prevista per il reato meno grave; invero il vincolo della
continuazione od il riconoscimento del concorso formale determinano la perdita
dell’autonomia sanzionatoria dei reati meno gravi (cfr., in termini, Cass. Sez. 1,
n. 2741 del 10.6.92, Rv. 191380; Cass. Sez. 3 n. 4414 del 30/9/2004, Novaresio
ed altri, Rv. 230490).

avendo il ricorrente specificato in qual modo la sentenza impugnata abbia
omesso di valutare i motivi di appello da lui proposto in ordine alla sussistenza
dei reati ascrittigli; invero la Corte territoriale ha specificato come fossero stati
ben due agenti di polizia ad aver notato in pieno giorno il ricorrente alla guida di
un motocarro Ape Piaggio, pur avendo il medesimo la patente di guida revocata.

4.11 ricorso proposto da ARENA Davide va pertanto dichiarato inammissibile, con
sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00
alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 9 gennaio 2014.

3.E’ altresì inammissibile per assoluta genericità il secondo motivo di ricorso, non

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