Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1360 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1360 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MOCCI MAURO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Giulio Alfonso, nato a Canicattì il 19/04/1963

avverso la sentenza del 29/04/2014 del Tribunale di Agrigento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Giulio Alfonso veniva condannato dal Tribunale monocratico di Agrigento
alla pena di C 7.000 di ammenda, per aver svolto lavori al terzo piano di un
immobile sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza ai BB.CC .AA., in zona
sismica senza la prescritta autorizzazione. Nella motivazione della sentenza si
chiariva che l’imputato aveva modificato l’originario tetto a due falde,
costruendovi un terrazzino di 17 mq., Dalle testimonianze era altresì risultata
trasformata la pavimentazione del sottotetto. La giustificazione del prevenuto,
volta a far rilevare la persistenza della sagoma e del prospetto dell’immobile,

Data Udienza: 25/11/2015

urtava con la creazione di un vano utilizzabile nel sottotetto, idonea ad integrare
la condotta contestata ai sensi dell’art. 44 lett. e), 94 e 95 del D.P.R. n.
380/2001, 181 D.Lvo n. 42 del 2004, anche perché realizzata in zona sismica,
con un intervento edilizio in cemento armato, che avrebbe necessitato della
previa autorizzazione del Genio Civile.

2. Il Giulio gravava la predetta sentenza avanti la Corte d’Appello di
Palermo, ma quest’ultima, constatatane l’inappellabilità (ex art. 593 comma 30

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Attraverso l’unico, articolato motivo, afferma l’imputato che il Tribunale lo
avrebbe dovuto assolvere dal capo a) perché il fatto non costituisce reato e dai
capi b), c) e d) perché il fatto non sussiste. Quanto al capo a), egli avrebbe
chiarito il contenuto delle opere effettuate nella sua proprietà, producendo
fotografie, documenti ed elaborati idonei a dimostrare gli errori commessi dal
tecnico comunale e poi dai vigili urbani. In particolare, ai sensi dell’art. 20 L.R.
n71/78, sull’immobile di proprietà del Giulio sarebbero stati consentiti interventi
di manutenzione ordinaria, previa la sola comunicazione, e straordinaria, previa
autorizzazione. Le opere effettuate sull’immobile sarebbero state riconducibili
appunto agli interventi di manutenzione ordinaria. E la linea di colmo indicata dal
tecnico comunale si sarebbe in realtà riferita alla linea di colmo di un altro tetto.
Il tecnico comunale avrebbe peraltro inserito l’immobile erroneamente fra gli
immobili vincolati.
Insomma, la sentenza impugnata sarebbe pervenuta ad un risultato
erroneo, giacché l’altezza della copertura era rimasta invariata, così come la
sagoma ed il prospetto dell’edificio. Trattandosi di una manutenzione ordinaria,
non era stata omessa alcuna denuncia, né vi sarebbe stato alcun obbligo di
preventivo avviso alle autorità competenti.
Con memoria depositata il 9 novembre 2015, il Giulio ha dedotto ulteriori
motivi, attinenti alla violazione dell’art. 606 comma

10 lett. e), stante la

contraddittorietà della sentenza rispetto alle emergenze dibattimentali, alla
violazione dell’art. 606 comma 10 lett. b) e lett. e), stante l’erronea applicazione
di norme giuridiche ed alla contraddittorietà con le acquisizioni dibattimentali, ed
alla mancata considerazione del fatto come di particolare tenuità, ex art. 131 bis
c.p.

2. I motivi sono inammissibili.
2

c.p.p), trasmetteva gli atti alla Corte di Cassazione.

L’originaria censura è infatti rivolta alla valutazione dell’istruzione probatoria
da parte del Tribunale. Quest’ultimo ha motivatamente affermato come, in esito
all’istruzione probatoria, non si potesse definire l’intervento edilizio come di
ordinaria amministrazione o dettato da urgenza, giacché l’imputato aveva
provveduto ad una ripavimentazione del sottotetto, facendolo divenire terrazza
calpestabile, nonché all’ampliamento di una finestra. Le predette
argomentazioni, non essendo palesemente incongrue né risultando
contraddittorie con le deposizioni assunte in dibattimento e richiamate dalla

Infatti, l’esame della questione sollevata – riguardante sostanzialmente il
contenuto della testimonianza resa dal tecnico comunale – comporterebbe
accertamenti in fatto o valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di
legittimità.
I motivi aggiunti, a loro volta, sono inammissibili, giacché l’inammissibilità
dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi, come previsto dall’art. 585, comma
quarto, cod. proc. pen..[Sez. 2, Sentenza n. 34216 del 29/04/2014 Ud. (dep.
04/08/2014) Rv. 260851]. Se è vero che alla suddetta regola si sottrae il
sindacato inerente la sussistenza della non punibilità per particolare tenuità del
fatto, è altrettanto vero che, nella specie, il Tribunale di Agrigento ha escluso la
ricorrenza di un’ipotesi di particolare tenuità, considerando, ai fini
dell’irrogazione della pena, sia la gravità del fatto che la capacità a delinquere
del Giulio (pag. 9).
In applicazione dell’art. 616 c.p.p. alla dichiarazione di inammissibilità segue
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – in
mancanza di elementi che possano far ritenere incolpevole la causa di
inammissibilità del ricorso (cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) – al
pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in
considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene
congruo fissare in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 25/11/2015

sentenza impugnata, non possono essere oggetto di sindacato in questa sede.

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