Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13597 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13597 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
BIANCO Carlo, n. Casal di Principe (Caserta) il 16 agosto 1967
avverso l’ordinanza emessa il 10 luglio 2013 dal Tribunale di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Paolo Canevelli, che
ha chiesto
osserva:

il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 14/01/2014

2


Considerato in fatto
1. Con ordinanza in data 10 maggio 2013 il Tribunale di Napoli ha rigettato
l’appello proposto nell’interesse di Bianco Carlo, sottoposto alla misura cautelare della
custodia in carcere in ordine al reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell’art.7
d.l. n.152/91, avverso l’ordinanza emessa il 13 maggio 2013 dalla Settima sezione
penale della Corte di appello di Napoli che aveva rigettato l’istanza di revoca o

2. Avverso la predetta ordinanza il Bianco propone, tramite il difensore, ricorso
per cassazione deducendo la violazione degli artt.311, 275 comma terzo, 274 e 284
cod.proc.pen. e la mancanza, o comunque la contraddittorietà e manifesta illogicità,
della motivazione in ordine all’omessa sostituzione della misura cautelare applicata
con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Il ricorrente rileva che il giudice di
merito, pur dando atto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n.57 del
2013, si era in concreto sottratto alla valutazione delle circostanze favorevoli dedotte
dalla difesa affermando che si trattava di elementi inidonei a superare la presunzione
(relativa) di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere (art.275,
comma terzo, cod.proc.pen.) perché già prese in considerazione in sede di
applicazione della misura custodiale. Il giudice di merito non aveva tenuto conto,
tuttavia, che il giudice per le indagini preliminari, il quale aveva emesso l’ordinanza
genetica in data antecedente alla sentenza della Corte costituzionale, non avrebbe
potuto sindacare l’idoneità della misura cautelare della custodia in carcere. Il
ricorrente evidenzia, inoltre, che nell’ordinanza impugnata si era omesso di valutare la
sensibile riduzione della pena detentiva all’esito del giudizio di appello (anni tre, mesi
due di reclusione) e la conseguente non proporzionalità della misura cautelare
custodiale in esecuzione dal 10 novembre 2011. Il Tribunale del riesame sarebbe,
inoltre, incorso in un “macroscopico travisamento” nella parte in cui attribuisce al
Bianco un collegamento con il clan dei casalesi nonostante che nell’atto di appello si
fosse posto in risalto che per ben due volte (il 5 giugno e il 27 dicembre 2012) lo
stesso tribunale in sede di riesame aveva annullato, per mancanza di gravità
indiziaria, i titoli custodiali emessi nei confronti del Bianco in ordine al reato previsto
dall’art.416-bis cod.pen..

Ritenuto in diritto
3. Il ricorso è fondato.

sostituzione della misura custodiale.

3
Nella motivazione dell’ordinanza impugnata il giudice dell’appello cautelare ha,
tra l’altro, affermato che “manca qualsivoglia elemento positivo che conduca a ritenere

che le esigenze di prevenzione possano essere soddisfatte con altra misura cautelare,
non avendo alcuna incidenza sulle stesse né il ruolo assunto dal Bianco nella vicenda
in esame, né la sua incensuratezza e né l’assenza a suo carico di carichi penali
pendenti, trattandosi di elementi, tutti, già presenti e già valutati in sede di

alla valutazione degli elementi che, alla data in cui era stata disposta nei confronti del
Bianco l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (in esecuzione dal
10 novembre 2011), il giudice per le indagini preliminari non avrebbe potuto
prendere in considerazione sotto il profilo dell’adeguatezza in concreto della misura
custodiale vigendo all’epoca, in relazione ai reati aggravati ai sensi dell’art.7 d.l.
n.152/91, la presunzione assoluta prevista dall’art.275 comma terzo cod.proc.pen.. E’
infatti con la sentenza n.57 del 2013, peraltro richiamata nella motivazione
dell’ordinanza impugnata, che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 275 c.p.p., comma 3, nella parte in cui, nel prevedere che
quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti aggravati ai sensi
dell’art.7 del D.L. n. 152 del 1991, non fa salva l’ipotesi che siano acquisiti elementi
specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure. Il giudice di merito avrebbe quindi
dovuto valutare, nel pronunciarsi sull’appello avverso il provvedimento di rigetto
dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere,
tutti gli elementi rappresentati nell’originaria istanza del Bianco e ribaditi nell’atto di
appello, ivi compresi quelli che il giudice per le indagini preliminari non aveva valutato
ai fini dell’idoneità della misura cautelare nella vigenza della presunzione assoluta di
adeguatezza della custodia in carcere in relazione ai reati aggravati ai sensi dell’art.7
d.l. n.152/91. L’esame del giudice di appello degli elementi specifici dedotti con
l’appello in relazione al caso concreto -elementi che, nella prospettazione difensiva,
avrebbero reso possibile fronteggiare le esigenze cautelari con misure diverse dalla
custodia in carcere- risulta pertanto incompleto.
La motivazione del provvedimento impugnato risulta inoltre carente quanto al
ritenuto collegamento del ricorrente con il clan dei casalesi, non essendosi tenuto
conto dell’argomentazione difensiva contenuta nell’atto di appello circa il duplice
annullamento in sede di riesame -con ordinanze, coperte dal giudicato cautelare, del 5
giugno e del 27 dicembre 2012 nelle quali veniva riconosciuta la mancanza di gravità

it,

applicazione della misura cautelare”. In tal modo, tuttavia, il tribunale si è sottratto

indiziaria- dei titoli custodiali emessi nei confronti del Bianco in ordine al reato
previsto dall’art.416-bis cod.pen..
4. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli
per nuovo esame in relazione alla verifica dell’adeguatezza e, alla luce dell’intero
sviluppo della vicenda cautelare, della proporzionalità della misura custodiale in corso
di applicazione.

va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Si provveda a norma dell’art.94 comma 1 ter disp. att. c.p.p..
Roma 14 gennaio 2014

il cons. est.
residente

A norma dell’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p., copia del presente provvedimento

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