Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13596 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13596 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIZMIC STEFANO N. IL 21/12/1985
avverso la sentenza n. 5485/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
22/03/2013
sentita la r lazione fatta dal Consi gliere Dott. SERGIO BELTRANI ;
lette/seutfte le conclusioni del PG Dott
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Data Udienza: 20/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma in
composizione collegiale ha applicato all’imputato, a norma degli articoli
444 e seguenti cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi uno di
reclusione ed euro cinquecento di multa in ordine ai reati ascrittigli,
unificati dal vincolo della continuazione.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente,
deducendo erronea commisurazione della pena per il mancato
riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
Con requisitoria scritta depositata in data 7 ottobre 2013, il P.G. ha
concluso come riportato in epigrafe.
All’odierna udienza camerale, celebrata

ex art. 611 c.p.p., si è

preso atto della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte
Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità e,
comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato all’accordo
intervenuto tra le parti, e, dall’altro, ha motivatamente escluso, sulla
base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p.,
ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti
contestati (in essi incluse le ritenute e correttamente comparate
circostanze concorrenti) e del trattamento sanzionatorio dalle stesse
parti proposto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle
prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di
imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla
speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede
di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue,
appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di
decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le
altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv.

191135;

(

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez.
un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha
proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante

delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 20 dicembre 2013.

entità di detta colpa – della somma di Euro mille in favore della Cassa

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