Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13595 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13595 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANZONI LAURA N. IL 31/05/1955
avverso l’ordinanza n. 37/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
04/01/2013
fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
sentita
lette/se ne le conclusioni del PG Dott -(JD_55,zu-

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Data Udienza: 20/12/2013

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1

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trieste, con l’ordinanza indicata in epigrafe,
ha dichiarato – per quello che in questa sede rileva – inammissibile la
dichiarazione di ricusazione della dr. MARIAROSA PERSICO, giudice del
Tribunale di Udine, presentata nell’interesse dell’odierna ricorrente,
imputata del reato di cui all’art. 642 c.p. nell’ambito del procedimento n.

2. Contro il provvedimento emesso dalla Corte di appello, l’imputata
ha proposto ricorso per cassazione, con l’ausilio di difensori iscritti
nell’apposito albo speciale, deducendo i motivi di seguito enunciato nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art.
173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – nullità dell’ordinanza per violazione del diritto di difesa e del
contraddittorio derivante dalla mancata comunicazione del parere del
P.G.;
H – mancanza e/o apparenza della motivazione;
III – violazione dell’art. 6 CEDU.

2.1. Il P.G., con requisitoria scritta depositata in data 10 ottobre
2013 ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e
la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste per l’ulteriore
corso.

7911/2007 R.G.N.R.

3. All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è
preso atto della regolarità degli avvisi di rito; all’esito della discussione,
questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.

1.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la propria

dichiarazione di ricusazione sia stata dichiarata inammissibile de plano,

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2
tenendo peraltro espressamente conto di un non previsto, ma
ciononostante acquisito, parere del P.G. espressamente citato e
condiviso in motivazione, ma mai comunicato alla controparte.
1.1. Il P.G., nella requisitoria scritta depositata, ha conclusivamente
osservato che, «quando nella fase rescindente si acquisisce il (pur non
dovuto) parere del Procuratore Generale e questo sia foriero di
considerazioni, suscettibili di tradursi in profili di valutazione probatoria

(come nel caso in esame), si impone l’applicazione della piena dialettica
processuale, consentendo anche alla parte instante di prendere piena
conoscenza – anche – del parere del P.G.».
1.2. Le considerazioni del P.G. vanno condivise ed accolte.
Non è in discussione, in questa sede, la legittimità della possibile
adozione del procedimento de plano per pervenire alla declaratoria di
inammissibilità di una dichiarazione di ricusazione, ove ne ricorrano i
presupposti di rito.
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di appello ha adottato un rito
“promiscuo”, da un lato optando, in linea di principio, per il
procedimento

de plano,

dall’altro, al tempo stesso, richiedendo,

acquisendo e valutando adesivamente un non previsto parere del P.G.,
non comunicato e quindi sottratto all’esercizio del diritto al
contradditorio della controparte, il che inficia irrimediabilmente la
conclusiva decisione.
1.3. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già ritenuto
(sia pur in tema di revisione: sentenza n. 15189 del 19 gennaio 2012,
CED Cass. n. 252020) che, «non essendo previsto parere alcuno da
parte del pubblico ministero sulla richiesta di revisione, ove tale parere
sia irritualmente acquisito, esso deve essere comunicato a pena di
nullità al richiedente, ai fini di una corretta instaurazione del
contraddittorio».

1.4. Il principio appare cogente in relazione a tutte le fattispecie
nelle quali, pur essendo prevista ed adottata la procedura de plano, sia
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facoltativamente acquisito il (non obbligatorio) parere del P.M.: in tali
casi, detto parere va comunicato alle altre parti, onde consentire
eventuali repliche prima della decisione.

Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
«In tema di ricusazione, nel caso in cui la Corte di appello opti per
de plano,

e cionondimeno acquisisca

irritualmente il (non previsto) parere del P. G., tale parere, ai fini di una
corretta instaurazione del contraddittorio, deve essere comunicato, a
pena di nullità, al ricusante».

1.5. Nel caso in esame, detta comunicazione è mancata, il che
comporta la nullità del provvedimento impugnato.
1.5.1. Detta statuizione assorbe gli ulteriori motivi di ricorso.
2. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con
trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste che, ai fini della
nuova valutazione, si conformerà al principio di diritto affermato nel §
1.4 di queste Considerazioni in diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone
trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trieste per nuova
valutazione.
Così deciso in Roma, udienza camerale 20 dicembre 2013.

l’adozione del procedimento

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