Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13591 del 08/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 13591 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BORNI BASSEM N. IL 04/05/1988
avverso la sentenza n. 1154/2015 TRIBUNALE di BRESCIA, del
17/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 08/03/2016

29056/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia ha applicato a BORNI BASSEM, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui alli art. 73 co. 5 d.p.r.
n. 309/90 ed altro ascrittogli.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché proposta al di
fuori dei casi consentiti, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato
– con motivazione che il ricorrente non attinge in alcun modo – alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando
l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di
motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), risultando espressamente considerate
le emergenze processuali a carico dell’imputato ai fini della esclusione di casi ex art. 129
c.p.p..

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.3.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capoz i

Il Presi

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo
violazione dell’art. 129 c.p.p. per carenza di motivazione sul mancato proscioglimento
dell’imputato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA