Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13591 del 08/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13591 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BORNI BASSEM N. IL 04/05/1988
avverso la sentenza n. 1154/2015 TRIBUNALE di BRESCIA, del
17/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 08/03/2016
29056/15 RG
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia ha applicato a BORNI BASSEM, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui alli art. 73 co. 5 d.p.r.
n. 309/90 ed altro ascrittogli.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché proposta al di
fuori dei casi consentiti, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato
– con motivazione che il ricorrente non attinge in alcun modo – alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando
l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di
motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), risultando espressamente considerate
le emergenze processuali a carico dell’imputato ai fini della esclusione di casi ex art. 129
c.p.p..
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.3.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capoz i
Il Presi
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo
violazione dell’art. 129 c.p.p. per carenza di motivazione sul mancato proscioglimento
dell’imputato.