Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13589 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13589 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROVIGO
nei confronti di:
AGNOLETTO REMO N. IL 21/01/1958
ANDRETTO SIMONE N. IL 03/08/1968
ASTOLFI ANNA MARIA N. IL 05/01/1958
ASTOLFI MARIA RICCARDA N. IL 31/03/1956
BALDO MAURIZIO N. IL 05/12/1960
BARBIN CLAUDIO N. IL 19/07/1967
BARISON SERGIO N. IL 22/05/1953
BEDENDO SABRINA N. IL 25/12/1970
BEDON SABRINA N. IL 24/07/1976
BETTARELLO DARIO N. IL 10/03/1957
BOVOLENTA MASSIMO N. IL 30/05/1952
BRAGION ERMANNO N. IL 09/04/1952
BULGARELLO STEFANO N. IL 19/10/1961
CAMPAGNOLO CARLUCCIO N. IL 02/01/1951
CAMPION TEODOLINDA N. IL 07/12/1962
CATTOZZI PIERLUIGI N. IL 06/08/1956
CERVATI ANNALISA N. IL 08/04/1963
CHINAGLIA DANIELE N. IL 11/05/1954
CHINAGLIA NORBERTO N. IL 06/06/1955
DAINESE FLAVIO N. IL 26/04/1951
DE AGOSTINI FRANCESCA N. IL 07/06/1968
DE BLASI ROLANDO N. IL 20/07/1947
FABBIAN FAUSTO N. IL 07/08/1953
FERRARESE RAFFAELLA N. IL 29/04/1969
FERRARI SILVANO N. IL 24/10/1964
FERRATI ROBERTA N. IL 20/03/1954
FICARRA CARMELO N. IL 24/03/1970
FRANCESCHI CINZIA N. IL 04/02/1959
FURLAN GABRIELE N. IL 20/05/1958

Data Udienza: 11/12/2013

avverso l’ordinanza n. 3078/2011 GIP TRIBUNALE di ROVIGO, del
05/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;
I
lette/4~44e le conclusioni del PG Dott. VI OL E A) 2,9 & rz-A-c
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“t^s~.

GARDINA MARIO N. IL 04/02/1945
GARDINA PAOLO N. IL 22/06/1978
GHINATO LODO VICA N. IL 01/08/1952
GIBIN IVANA MARIA N. IL 27/08/1948
GIOLO VALTER N. IL 09/09/1964
GIURIATI LORENZA N. IL 31/03/1962
GIURATI PAOLA N. IL 01/05/1963
GUZZI LUIGI N. IL 04/10/1967
LONGO LUCIANO N. IL 22/11/1959
MACCAGNO PIERINA N. IL 02/03/1957
MANTOVANI ALESSANDRA N. IL 08/02/1965
MANTOVANI RICCARDO N. IL 05/05/1958
MARANGON MAURO N. IL 15/01/1958
MELLONI LEONARDO N. IL 10/08/1949
PALUGAN FABRIZIO N. IL 14/02/1961
PANIZZO CARLO N. IL 08/10/1960
PATRESE GIANNA N. IL 21/10/1948
PAVANI MONICA N. IL 05/10/1959
PAVARIN ANDREA N. IL 18/08/1961
PELLEGRINO RAFFAELE N. IL 22/06/1968
PELIELLO LUCIA N. IL 13/01/1961
PIA SILVANA N. IL 09/12/1953
PIOLA ROSANNA N. IL 29/12/1956
POZZATI MARISA N. IL 13/08/1962
POZZATO ADRIANO N. IL 17/04/1951
POZZATO CLAUDIO N. IL 05/03/1962
RENESTO NATALINO N. IL 25/12/1952
RIGOBELLO MASSIMO N. IL 18/11/1959
RIZZIERI LUIGI N. IL 08/05/1970
RIZZO MARIA GIOVANNA N. IL 13/01/1966
ROSSETTO SIMONE N. IL 02/01/1966
SALVATORE ANDREA (POSIZIONE STRLCIATA) N. IL
13/10/1958
SCANU GIUSEPPE N. IL 08/11/1967
SECCO FABRIZIO GIUSEPPE N. IL 10/09/1959
SEGA CLAUDIO N. IL 06/07/1960
SELVI GUIDO N. IL 28/07/1959
SPADA DONATELLA N. IL 12/08/1963
SPOLADORE LUIGI N. IL 01/10/1948
STOCCHI IORES N. IL 23/07/1945
TINELLO LUIGI N. IL 04/12/1950
TOMASI GIULIO ALBERTO N. IL 01/01/1957
TREVISAN GIOVANNA N. IL 31/01/1969
VIGATO ILEANA N. IL 05/09/1953
ZAGO GUIDO N. IL 15/12/1952
ZAGO LUIGI N. IL 14/11/1956
ZERI FELICINA N. IL 28/10/1959
RANZATO PIETRO MARIO N. IL 14/05/1953
RONCADA MAURO N. IL 16/08/1954

Osserva:

Con ordinanza del 05/04/2013, il G.U.P. del Tribunale di Rovigo restituì
gli atti al P.M. a causa della ritenuta insufficienza dell’imputazione
Ricorre per Cassazione il Procuratore presso il Tribunale di Rovigo
eccependo l’abnormità del provvedimento e quindi l’annullamento

Sono pervenute, in date diverse, memorie difensive degli indagati:
Astolfi Maria Riccardi, Ferrari Silvio, Giuriati Paola, Pavani Monica, Pozzati
Marisa, Selvi Guido, Maccagno Pierina, Salvatore Andrea, And retto Simone,
Astolfi Anna Maria, Barbi Claudio, Bettarello Dario, Bulgarello Stefano,
Ficarra Carmelo, Ghinato Lodovica, Guzzi Luigi, Mantovani Alessandra,
Trevisan Giovanna, Vigato lleana e Ranzato Pietro Mario. Tutti con diverse
argomentazioni chiedono il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.

motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti il P.M. è stato — prima
dell’emissione dell’ordinanza impugnata — invitato a precisare la condotta di
taluni imputati. Successivamente il G.I.P. ravvisando la non completezza
della contestazione, così come modificata dal P.M., ha disposto la
restituzione degli atti allo stesso P.M. affinchè provvedesse a riformulare
integralmente l’imputazione alla luce dei parametri esposti nella stessa
ordinanza. Orbene, il provvedimento impugnato non può ritenersi abnorme,
unico vizio che consentirebbe l’impugnazione dello stesso al di fuori del
principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Invero, le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 25957 del 26/03/2009 Cc. dep. 22/06/2009 – Rv. 243590), hanno fornito rilevanti indicazioni in ordine
all’individuazione del c.d. provvedimento abnorme. Al riguardo, è stata
ribadita la distinzione tra abnormità strutturale o per motivi di funzione, da un
verso, e l’abnormità c.d. funzionale, dall’altro. Nel primo caso, si configura
l’ipotesi di esercizio di un potere da parte del Giudice non attribuitogli
dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto: abnormità
strutturale in senso stretto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale

dell’ordinanza impugnata.

rispetto allo scopo di modello legale stabilito dalla norma (carenza di potere
in concreto: abnormità di funzione). Nella seconda ipotesi (abnormità
funzionale) si verifica una stasi nel processo con impossibilità di proseguirlo.
In altre parole, l’atto non è qualificabile come abnorme se assunto nell’ambito
dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento, anche se i presupposti che
ne legittimano l’emanazione sono stati ritenuti sussistenti in modo errato: in

nell’anzidetta prospettiva, che gli atti talora potranno presentare
contemporaneamente elementi di abnormità c.d. strutturale e funzionale.
Nel caso di specie, l’ordinanza adottata dal Giudice dell’udienza
preliminare non può, pertanto, qualificarsi come abnorme, perché: è stata, in
ogni modo, assunta nell’ambito del potere giurisdizionale esercitato in quel
momento; non ha determinato alcuna stasi processuale, né tale stasi si
verifica perché il P.M. per provvedere all’incombente demandatogli deve
compiere un atto nullo; non ha determinato alcuna regressione indebita e
irragionevole del processo.
Il ricorso del P.M. è pertanto inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deliberato in camera di consiglio, l’11/12/2013.

tal caso, si ha un atto eventualmente illegittimo ma non abnorme. È evidente,

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