Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13589 del 08/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13589 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CESAREO FRANCESCO N. IL 05/05/1967
avverso la sentenza n. 427/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 16/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 08/03/2016

28984-2015

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Cesareo Francesco a mezzo del difensore avverso
la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a
pubblico ufficiale;
rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di
legge;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Quanto alla richiesta
di applicazione della causa di non punibilità di cui all’ar. 131 bis cp, la sentenza
motiva sulla gravità della condotta e la capacità a delinquere in modo da escludere
in radice la applicabilità dell’istituto.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spe rocessuali e della somma di 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Ror a i arzo 2016
L
il presidente

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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