Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13588 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13588 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
Sul ricorso proposto in qualità di persone offese da
Ciccarella Roberto, Montelibretti (Roma), 01.01.1965,
Caccamo Paola, L’Aquila, 16.01.1956;
Odoardi Arianna, L’Aquila, 02.07.1992
Avverso il decreto, in data 25.03.2013, del Tribunale dell’Aquila, con il quale è stata disposta
l’archiviazione dei procedimenti penali, riuniti, rispettivamente nei confronti di Caccamo Paola e
Ciccarella Roberto.
Sentita la relazione del Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giulio Romano, che ha
concluso con la richiesta di annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Ciccarella Roberto, Caccamo Paola e Odoardi Arianna ricorrono, con separati ricorsi, avverso
l’ordinanza, in data 25.03.2013, del Tribunale dell’Aquila, con la quale è stata disposta
l’archiviazione dei procedimenti penali riuniti a carico di Ciccarella Roberto, per i reati di
minaccia e altro, e Caccamo Paola, per il reato di truffa.
Con autonomo ricorso Ciccarella Roberto deduce

Data Udienza: 11/12/2013

a) Violazione di legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Nello specifico, il Ciccarella lamenta che la querela proposta non possa ritenersi tardiva, posto
che il termine per la proposizione della stessa decorre dal momento in cui si ha conoscenza
dell’effettivo comportamento truffaldino e che, nel caso di specie, si sostiene essere avvenuto
successivamente alla redazione dell’atto pubblico di vendita.
Secondariamente, contesta la ritenuta entità del danno a lui arrecato dalla Caccamo, che
sarebbe tale da dover essere perseguito d’ufficio.

sostengono che:

a) Vi è stata violazione della legge processuale penale ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc.
pen. con riferimento all’art. 408 comma 2 cod. proc. pen.
Manca la notifica della richiesta di archiviazione alle persone offese che, nel procedimento di
specie, hanno dichiarato di voler essere informate in ordine a un’eventuale archiviazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Ciccarella Roberto è manifestamente infondato e deve pertanto dichiararsi
inammissibile.

2. Nel ricorso sono presenti considerazioni in fatto, che non possono costituire oggetto di
valutazione in questa sede. Il giudice per le indagini preliminari ha quindi giudicato
correttamente in merito alla tardività della querela avanzata dal Ciccarella, con
un’argomentazione esaustiva e priva di vizi, dalla quale emerge che il

dies a quo da cui

proporre querela decorre dal momento della stipulazione del contratto (8.11.2011); pertanto,
quando il Ciccarella ha presentato la propria querela (15.03.2012) lo stesso termine
correttamente è stato ritenuto esaurito.
E’ costate la giurisprudenza nel ritenere che l’ordinanza di archiviazione, resa previa fissazione
dell’udienza camerale, è ricorribile solo nei casi di mancato avviso alle parti ed ai difensori
dell’udienza camerale ex articolo 127, quinto comma, cod. proc. pen. Ne consegue che non è
mai consentito il ricorso per motivi diversi, cioè attinenti al merito della notitia criminis, ma
anche relativi ai presupposti di procedibilità che, pur integrando un motivo di violazione di
legge, non rientrano tra le ipotesi contemplate di violazione del contraddittorio, come nella
specie dove il motivo addotto dalla persona offesa Ciccarella si riferiva alla violazione delle
norme riguardanti la presentazione della querela). (Sez. 5, n. 5052 del 21/10/1999 – dep.
15/11/1999, Andreucci, Rv. 215629)
3. Deve, dunque, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di Ciccarella Roberto per manifesta
infondatezza

Caccamo Paola e Odoardi Arianna, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato,

4. Al contrario i ricorsi di Caccamo Paola e Odoardi Arianna sono fondati

5. Dall’esame degli atti non risulta esservi prova della notifica alla Caccamo e alla Odoardi della
richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero.
Considerato che Caccamo Paola e Odoardi Arianna risultano essere persone offese in relazione
al procedimento penale relativo agli artt. 610, 612, 633 e 660 cod. pen. a carico del Ciccarella,
e che nel decreto di archiviazione si prevede espressamente che “per i reati diversi da quelli di

espresse dal pubblico ministero in sede di richiesta di archiviazione”, si deve concludere che,
nonostante l’erronea intestazione del provvedimento, questo debba riferirsi a tutti gli indagati
dei tre procedimenti riuniti, e quindi anche alla Caccamo e alla Odoardi.
Questa Corte ha più volte stabilito che “l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla
persona offesa che ne abbia fatto domanda determina la violazione del contraddittorio e la
conseguente nullità, ex art. 127 comma 5 cod. proc. pen., del decreto di archiviazione” (Sez.
3, ordinanza n. 11543 27.11.2012, Rv 254743);

6.Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide, l’ordinanza di archiviazione
deve essere annullata senza rinvio, non essendo l’avviso per la fissazione dell’udienza in
camera di consiglio sufficiente a garantire il contraddittorio violato dall’omesso avviso della
richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso di Ciccarella Roberto, che condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Annulla senza rinvio il
provvedimento impugnato nei confronti di Caccamo Paola e Odoardi Arianna e dispone la
trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila per
l’ulteriore ci . o.
.

Roma, 1 1 ‘013

cui all’art. 640 cod. pen., per i quali non vi è stata opposizione, vanno condivise le valutazioni

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