Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13580 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13580 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALDO FRANCESCO N. IL 03/05/1988
avverso l’ordinanza n. 2945/2010 GIP TRIBUNALE di VIBO
VALENTIA, del 14/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG D tt.

Uditi dif sor Avv.;

Data Udienza: 26/11/2013

Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del
dr.Vincenzo Geraci, che ha concluso chiedendo l’annullamento con
rinvio del provvedimento impugnato.

Osserva

In data 11.7.2013 Baldo Francesco ricorreva per Cassazione avverso il
provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Vibo Valentia del
15.3.2013, con il quale veniva dichiarata inammissibile l’opposizione
avverso il decreto penale di condanna in quanto la stessa non recava la
data di emissione del decreto penale medesimo.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art.606 c.p.p. lett.b) per
inosservanza delle norme penali, in quanto la mancata o inesatta
indicazione degli estremi del decreto non comporta l’inammissibilità
dell’opposizione. Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, l’atto di
opposizione a decreto penale di condanna non è a forma vincolata e,
quindi, l’indicazione in esso di tutti gli elementi previsti dall’art. 461 del
codice di procedura penale (estremi del decreto impugnato, data,
giudice che lo ha emesso) non è richiesta a pena di inammissibilità,
perché i detti elementi non sono requisiti formali ineliminabili dell’atto,
ma hanno carattere indicativo ed equipollente, nel senso che debbono
consentire, globalmente o alternativamente, l’individuazione certa del
provvedimento opposto. Pertanto, l’opposizione è ammissibile, purché
non vi siano dubbi sul provvedimento opposto, anche se manchi taluno
degli elementi indicati nell’art. 461 cod. proc. pen. ( v. Sez. 3, Sentenza

i

n. 39179 del 05/10/2001 Cc. (dep. 05/11/2001 ) Rv. 220361; Sez. Un., 6
marzo 1992, Glarey).
Nella specie, come ha esattamente rilevato il Procuratore generale nella
sua requisitoria scritta, lo stesso provvedimento impugnato contiene gli

il decidente abbia avuto ben presente il decreto penale cui l’opposizione
si riferiva. Non vi possono quindi esservi dubbi che il provvedimento
opposto fosse pienamente identificabile, sicché erroneamente il giudice
per le indagini preliminari ha ritenuto l’inammissibilità
dell’opposizione, disattendendo l’insegnamento di questa Suprema
Corte. Il provvedimento va pertanto annullato.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli
atti al tribunale di Vibo Valentia.
Così deliberato, in camera di consiglio il 26.11.2013
gliere estensore
a Cervad

tePz

Il Presidente
iano Casucci

estremi del decreto di cui ha ordinato l’esecutività; il che dimostra come

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