Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1358 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1358 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MOCCI MAURO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Falzoni Piero Ugo, nato a Novara il 13/03/1956

avverso la sentenza del 22/10/2014 della Corte d’Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Franco Colli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 2 ottobre 2013 del Tribunale di Vigevano in composizione
monocratica, Piero Ugo Falzoni veniva condannato alla pena di giorni 10 di
arresto (convertiti in euro 2.500 di ammenda) ed euro 7.000 di ammenda, per
aver realizzato interventi di nuova costruzione su fondi agricoli in assenza del
permesso di costruire ed in contrasto con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici [art. 44 comma 10 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001].

Data Udienza: 25/11/2015

Si trattava, in particolare, della realizzazione di una pista permanente per
motocross, che aveva comportato una modifica del territorio e della destinazione
d’uso dell’area, laddove avrebbero potuto realizzarsi soltanto opere funzionali
alla conduzione del fondo.

2.In esito al gravame dell’imputato, la Corte d’Appello di Milano, con la
decisione di cui in epigrafe, confermava la sentenza impugnata. Rilevava all’uopo
che i motivi di appello avevano riproposto esclusivamente questioni già delibate

sarebbe potuta discendere dai tempi di attesa del rilascio del permesso di
costruire, quanto piuttosto dal soddisfacimento di esigenze temporanee. Le
opere realizzate sarebbero state funzionali allo svolgimento di gare di motocross
a tempo indeterminato e, comunque, non avrebbero potuto mai ottenere alcuna
autorizzazione amministrativa, insistendo su un terreno a destinazione agricola,
sul quale, secondo gli strumenti urbanistici, avrebbero potuto costruirsi solo
manufatti finalizzati all’esercizio dell’agricoltura. D’altra parte, la modifica dello
stato di fatto preesistente sarebbe stata ammessa dallo stesso appellante, che
aveva affermato di aver utilizzato una ruspa e realizzato un parcheggio. Neppure
la provvisorietà del sottopassaggio e della pavimentazione avrebbe potuto essere
fondatamente sostenuta, trattandosi di opere non destinate alla rimozione dopo
un utilizzo temporaneo, ma a permanere in attesa delle autorizzazioni. E la
stessa autorizzazione allo svolgimento di una gara di motocross, ad avviso della
Corte, avrebbe dimostrato la possibilità di svolgere l’attività, anche in assenza di
alcuna opera di trasformazione.
3.Per la cassazione della predetta sentenza ha proposto ricorso il Falzoni,
affidandosi ad un unico motivo [violazione dell’art. 606 comma 1° lett. e)].

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1° lett. e), ribadisce il ricorrente che le
opere in questione sarebbero state assolutamente provvisorie, con il carattere
della temporaneità, al solo scopo di poter usare momentaneamente il campo per
il motocross, in attesa delle relative autorizzazioni. In questo senso, la
rimessione del terreno in pristino stato avrebbe dimostrato che il Falzoni aveva
semplicemente tracciato una pista su un terreno, senza modificare lo stato dei
luoghi. Da ciò la richiesta di annullamento per contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione, proprio perché il giudice di appello avrebbe dovuto
ritenere provvisorie le opere poste in essere dal prevenuto.

2

dal primo giudice e che, in ogni caso, l’invocata provvisorietà dell’opera non

Fa infine rilevare che la sentenza impugnata sarebbe affetta anche da un
errore sulla data di udienza (22/10/2013 anziché 22/10/2014), del quale ha
domandato la correzione.

2. Il ricorso è inammissibile.
Si

tratta

infatti,

sostanzialmente,

della

mera

riproposizione di

argomentazioni già sviluppate in appello ed alle quali la Corte territoriale ha dato
ampia ed esaustiva risposta, negando che lo stato dei luoghi non fosse stato

pavimentazione, opere destinate a permanere in attesa di autorizzazioni che, a
causa della destinazione urbanistica dell’area, mai avrebbero potuto essere
concesse). La motivazione della sentenza impugnata non è dunque
manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
dei motivi
La declaratoria di inammissibilità esclude che possa essere questa Corte a
provvedere alla correzione dell’errore materiale segnalato (art. 130 comma 1°
c. p. p.).
In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché – in mancanza di elementi che
possano far ritenere incolpevole la causa di inammissibilità del ricorso (cfr. Corte
Cost., sent. n. 186 del 2000) – al pagamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità
del ricorso stesso, si stima equo fissare in € 1.000,00.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 25/11/2015

permanentemente modificato (per effetto del sottopassaggio e della

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