Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13579 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13579 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BATTISTELLA GRAZIANO N. IL 16/09/1952 parte offesa nel
procedimento
c/
POLO PARDISE DANIEL N. IL 17/06/1979
CROSARIOL FRANCO N. IL 10/04/1941
BOSCHIN ANTONIO N. IL 02/05/1967
avverso il decreto n. 6815/2012 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
22/03/2013
sentita la relazione fatta dal Co sigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni de PG Dott.

Uditi d ensor Avv.;

Data Udienza: 26/11/2013

Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Alfredo
Montagna, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.

Osserva

In data 3.4.2013 il difensore di Battistella Graziano ricorreva per Cassazione

avverso il provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Treviso del
22.3.2013, con il quale veniva dichiarata inammissibile l’opposizione della
parte offesa e veniva accolta la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art.606 c.p.p. lett. e) c) per mancanza,
contraddittorietà, illogicità della motivazione, inosservanza delle norme
processuali ex art.409 c.p.p., perché il giudice ha emesso la declaratoria di
inammissibilità dell’atto di opposizione, senza spendere una parola circa le
specifiche censure avanzate dalla parte offesa. Chiede pertanto
l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

Nella fattispecie, non si verte in ipotesi di archiviazione (con decreto) “de
plano”, previa dichiarazione di inammissibilità dell’atto di opposizione,
bensì in quella diversa di archiviazione (con ordinanza), all’esito della fissata
udienza di comparizione delle parti, regolata dal secondo comma dell’art.410
c.p.p.
Rammenta, a riguardo, il Collegio che il ricorso per cassazione avverso il
provvedimento di archiviazione è consentito nei soli casi di mancato rispetto
delle regole poste a garanzia del contraddittorio ex art.409, comma 6, e 127,
comma 5, c.p.p., essendo inammissibile l’eventuale ricorso per vizio di
motivazione o per travisamento del fatto o per omessa considerazione di
circostanze di fatto già acquisite (cfr.Cass.Sez.I, sent.n.8842/ 2007), così come
i

non è ricorribile l’ordinanza contenente l’invito al p.m. a formulare
l’impugnazione coatta (cfr.Cass.Sez.V, sent.n.27984/ 2004).
Il principio generale fissato dall’art.125 comma 3 c.p.p., per il quale sussiste
l’obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze a pena di nullità,
determina infatti la sola ricorribilità per violazione di legge ai sensi

dell’art.606, co.1 lett.c) c.p.p., atteso che nella “violazione di legge” rientrano
la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme
processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel
giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di
ricorso di cui alla lett. e) dell’art.606 dello stesso codice.
Il provvedimento di archiviazione è poi privo di stabilità, in quanto può
essere superato da una successiva riapertura delle indagini, motivata dalla
esigenza di nuove investigazioni.
Considerato che, nel caso di specie, nel corso dell’udienza camerale
l’interessato ha esercitato le facoltà riconosciutegli dalla legge
rappresentando le proprie ragioni e producendo documentazione, e
l’ordinanza non è priva di motivazione né la stessa è apparente, in quanto il
giudice ha fornito gli elementi sui quali si è fondata la propria decisione,
facendo proprie le argomentazioni del pubblico ministero, e ritenendo in tal
modo superflue ulteriori investigazioni, il ricorso va dichiarato
inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
2

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Il Co sig ere estensore
irella ervador
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Il Presidente

Così deliberato, in camera di consiglio il 26.11.2013

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