Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13578 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13578 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
SCUTIERO Salvatore n. Angri il 27 giugno 1956
avverso la sentenza emessa il 15 novembre 2012 dalla Corte di appello di Salerno

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Paolo Canevelli, che ha chiesto
l’annullamento per prescrizione;
osserva:

Data Udienza: 14/01/2014

Considerato in fatto
1. Con sentenza in data 15 novembre 2012 la Corte di appello di Salerno ha confermato la
sentenza emessa il 3 dicembre 2012 dal Tribunale di Nocera Inferiore con la quale Scutiero
Salvatore era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione di un assegno bancario oggetto di
furto denunciato il 15 aprile 2003 ed era stato condannato, ravvisata l’ipotesi attenuata prevista dal
secondo comma dell’art.648 cod.pen., alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 600,00 di multa.

cassazione deducendo la nullità del giudizio di appello per non essere stato notificato l’avviso di
fissazione dell’udienza del 15 novembre 2012 al difensore di fiducia avv. Domenico Fasano, il
quale aveva proposto appello. L’avviso risultava notificato, invece, all’avv. Villani che era stato
nominato difensore di ufficio dal giudice di primo grado.
Ritenuto in diritto
3. Il ricorso è fondato.
L’appello era stato proposto sia dall’avv. Antonio Villani che dall’avv. Domenico Fasano e la
Corte territoriale ha preso in considerazione i due atti d’impugnazione.
L’avviso di fissazione dell’udienza per il giudizio di appello era stato notificato solo all’avv.
Villani, che si qualificava difensore di ufficio, e non era stato invece notificato all’avv. Fasano che
era stato nominato difensore di fiducia (f.26 fascicolo Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Nocera Inferiore) ed era stato sostituito “di ufficio – dall’avv. Villani in gran parte delle udienze
del giudizio di primo grado.
L’omessa notificazione dell’avviso di dibattimento (nella specie per il giudizio d’appello) al
difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità d’ordine generale insanabile, a nulla
rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, non potendo l’imputato essere
privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia (Cass. sez.III
14 gennaio 2009 n.6240, Plaka).
4. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di
appello di Napoli per nuovo giudizio.

2. Avverso la predetta sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Roma 14 gennaio 2014

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