Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13575 del 08/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13575 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FINOCCHIO MICHELA N. IL 04/11/1972
avverso la sentenza n. 2488/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
23/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 08/03/2016
28807/15
Motivi della decisione
L’imputata Michela FINOCCHIO ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Catania che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Siracusa in data
23.9.2010 13.3.2014, appellata dall’imputata, dichiarata colpevole dei reati di cui alli art.
341bis c.p. e art. 4 I.n. 110/75 e condannata a pena di giustizia.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è in fatto rispetto alla corretta motivazione che – da un lato – ha negato le
attenuanti generiche in relazione alla ritenuta mancanza di effettiva resipiscenza ed alla
valenza pericolosa del porto di coltello; e – dall’altro – ha confermato la recidiva rispetto ai
precedenti specifici.
Il secondo motivo è generico rispetto alla condotta oltraggiosa tenuta dalla imputata in una via
centrale ed in presenza di una pluralità di persone.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.3.2016
Il consigliere estensore
Angelo Cap zzi
Il Presid
Il ricorrente deduce:
– vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della attenuanti generiche pur riconoscendo le precarie condizioni psicofisiche e l’avvenuta resipiscenza – ed alla recidiva,
affermata quest’ultima solo in base al mero richiamo dei precedenti penali.
– violazione dell’art. 341bis c.p. in relazione alla omessa indicazione delle persone, diverse
dagli agenti di p.g., presenti all’episodio.