Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13574 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13574 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CERCHIETTI GABRIELE N. IL 10/11/1981
avverso la sentenza n. 5545/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tuakiii o h caat.:
che ha concluso per p ,
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Udito

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r la parte civile, l’Avv

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Data Udienza: 20/12/2013

1

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe,
ha confermato, quanto all’affermazione di responsabilità in ordine alla
ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva, la sentenza emessa
dal Tribunale di Tivoli in data 10 ottobre 2006, rideterminando la pena
ritenuta di giustizia in termini più favorevoli per effetto della declaratoria

contestata.
2. Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un difensore
iscritto nell’apposito albo speciale), ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1,
disp. att. c.p.p.:
I – manifesta illogicità della motivazione (lamentando che la Corte di
appello avrebbe dichiarato estinto per prescrizione un reato dal quale
l’imputato era già stato assolto in primo grado, in difetto di
impugnazione del P.M. sul punto);
H – intervenuta prescrizione del reato e contestuale illogicità della
motivazione (lamenta che sarebbe intervenuta la prescrizione anche per
l’ulteriore fattispecie in ordine alla quale è stato condannato, poiché i
fatti sono contestuali).

3.

All’odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità

degli avvisi di rito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e
questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato
mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile per manifesta infondatezza.

1. L’imputato era stato chiamato a rispondere della ricettazione di un 4.
ciclomotore e di due certificati di idoneità tecnica di ciclomotori.

di estinzione per prescrizione della residua fattispecie di ricettazione

2
In primo grado era stato assolto dalla ricettazione del certificato
provento di furto in danno della zia CERCHIETTI GIUSEPPINA perché il
fatto non sussiste.
In appello è stata dichiarata estinta per prescrizione la ricettazione
avente ad oggetto l’altro certificato, provento di furto perpetrato in Forlì
negli anni ’80.

dei motivi di appello operato dalla Corte a f. 1 e non contestato dal
ricorrente, si evince che l’imputato non aveva dedotto censure quanto
alla data di commissione del fatto (inizialmente indicata valorizzando
l’accertamento di disponibilità della refurtiva) ma soltanto quanto alla
sua responsabilità (aveva infatti chiesto l’assoluzione per non aver
commesso il fatto).
La Corte di appello ha anche precisato che il ciclomotore risultava
rubato il 17 novembre 2003: se anche la disponibilità fosse stata
acquisita in pari data, il reato si prescriverebbe in dieci anni (secondo la
nuova più favorevole normativa), oltre mesi due e giorni 22 per
l’intervenuta sospensione, e quindi in data successiva alla sentenza di
appello.

1.2. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria
della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello,
in considerazione della totale inammissibilità del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte
chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente

il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’art. 129 c.p.p.»

(Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22

novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l’inammissibilità del
ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la
prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della
sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., sentenza n.
23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n.
19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400).

2

1.1. Per quanto riguarda la ricettazione del ciclomotore, dal riepilogo

3

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che
egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per
colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante
entità di detta colpa – della somma di Euro mille in favore della Cassa

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 20 dicembre 2013.

delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

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