Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13574 del 08/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 13574 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUTINIELLO VANESSA N. IL 27/03/1996
avverso la sentenza n. 2/2015 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 16/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 08/03/2016

28804/15


Motivi della decisione

La ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla affermata responsabilità tenuto
conto della rappresentazione dei fatti avvenuta in caserma come svolta da tutti i testimoni e
dalla stessa imputata e osservato il grave livello di interesse alle sorti del giudizio portato dal
teste LONDEI. In via subordinata si deduce la ricorrenza della ipotesi ex art. 4 d.lgt. 288/44,
essendo intervenuti i militi con le armi per reprimere una condotta – quale quella sub A) penalmente irrilevante e, per di più, preordinato dalla stessa p.g., così giustificando la reazione
degli imputati, cui sono state cagionale le lesioni refertate.
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che la censura sul reato di cui al capo A) è improponibile per difetto di interesse,
già rilevato dalla sentenza impugnata.
Quanto ai capi B) e C), il ricorso è generico ed in fatto – involgendo una rivalutazione
probatoria improponibile in questa sede – rispetto alla motivazione che senza vizi logici e
giuridici ha riconosciuto la responsabilità della imputata, escludendo qualsiasi elemento
riconducibile alla scriminante invocata.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 8.3.2016
Il consigliere estensore
Ange o Capozzi

Il Pr si

L’imputata Vanessa BUTINELLO ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Campobasso che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale per i minorenni
in data 17.10.2014 , appellata dall’imputata, che ha assolto dal capo A) ( artt. 81,110, 629
c.p.) per non aver commesso il fatto e dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi
B) ( artt. 110,336 c.p.) e C) (artt.110,582 c.p.) per essere estinti gli stessi per concessione del
perdono giudiziale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA