Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13574 del 08/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13574 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUTINIELLO VANESSA N. IL 27/03/1996
avverso la sentenza n. 2/2015 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 16/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 08/03/2016
28804/15
•
Motivi della decisione
La ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla affermata responsabilità tenuto
conto della rappresentazione dei fatti avvenuta in caserma come svolta da tutti i testimoni e
dalla stessa imputata e osservato il grave livello di interesse alle sorti del giudizio portato dal
teste LONDEI. In via subordinata si deduce la ricorrenza della ipotesi ex art. 4 d.lgt. 288/44,
essendo intervenuti i militi con le armi per reprimere una condotta – quale quella sub A) penalmente irrilevante e, per di più, preordinato dalla stessa p.g., così giustificando la reazione
degli imputati, cui sono state cagionale le lesioni refertate.
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che la censura sul reato di cui al capo A) è improponibile per difetto di interesse,
già rilevato dalla sentenza impugnata.
Quanto ai capi B) e C), il ricorso è generico ed in fatto – involgendo una rivalutazione
probatoria improponibile in questa sede – rispetto alla motivazione che senza vizi logici e
giuridici ha riconosciuto la responsabilità della imputata, escludendo qualsiasi elemento
riconducibile alla scriminante invocata.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 8.3.2016
Il consigliere estensore
Ange o Capozzi
Il Pr si
L’imputata Vanessa BUTINELLO ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Campobasso che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale per i minorenni
in data 17.10.2014 , appellata dall’imputata, che ha assolto dal capo A) ( artt. 81,110, 629
c.p.) per non aver commesso il fatto e dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi
B) ( artt. 110,336 c.p.) e C) (artt.110,582 c.p.) per essere estinti gli stessi per concessione del
perdono giudiziale.