Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13567 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13567 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
SLUPECTHI ALBERT AUREL N. IL 01/06/1967
avverso la sentenza n. 83/2011 GIUDICE DI PACE di VITERBO, del
24/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
LC 9

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 17/12/2013

Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma ricorre per Cassazione avverso la sentenza 24.4.2013 con la quale il Giudice di Pace di Viterbo ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di SLUPECTI-11
ALBERT AUREL per la violazione dell’art. 633 cp, perché il reato sarebbe
estinto per sopravvenuta remissione della querela.
L’Autorità ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata lamentando la violazione dell’art. 152 cp, perché il giudice ha affermato la
esistenza della causa estintiva della remissione della querela sulla base del
solo comportamento processuale della persona offesa che non si sarebbe
presentata alla udienza nella quale veniva cèlebrato il relativo procedimento
penale.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come ha già affermato da questa Corte di legittimità, [v. ex multis Cass. sez.
V 18.11.2010 n. 2276; Cass. sez. IV 18.3.2009 n. 28751] va qui ribadito che
la mancata comparizione in udienza della persona offesa costituisce un
comportamento meramente processuale di carattere omissivo, al quale non
può essere attribuita alcuna valenza extra-processuale e non può essere considerata come manifestazione di volontà valente ad integrare una remissione
tacita della querela ai sensi dell’art. 152 II^ comma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Viterbo.
Così deciso in Roma il 17.12.2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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