Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13559 del 11/12/2013

Penale Sent. Sez. 2 Num. 13559 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Ancona, avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno — sezione
distaccata di San Benedetto del Tronto – in data 27.11.2012, con la quale
veniva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di A.A. per estinzione del reato a seguito di remissione di
querela.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere
Adriano lasillo.

Data Udienza: 11/12/2013

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Giulio
Romano, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con
trasmissione atti al Tribunale.

OSSERVA:

distaccata di San Benedetto del Tronto – dichiarò il non doversi procedere nei
confronti di A.A.— imputato del reato di
appropriazione indebita – per estinzione del reato a seguito di remissione di
querela.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Ancona deducendo che il reato era procedibile di ufficio in quanto
seppur non contestata con l’espresso richiamo della norma che prevede
l’aggravante dell’aver agito abusando delle relazioni di prestazione d’opera
(art. 61 n. 11 in relazione ad art. 646, III comma, c.p.), tale aggravante era
contestata in fatto nel corpo del capo di imputazione (ove si legge: che
l’imputato — che aveva la disponibilità di un portafoglio clienti formato dalla
Agenzia Immobiliare “XX” — si appropriava di tutte le dichiarazioni di
visita compilate con i dati personali dei clienti, che avevano conferito
mandato all’Agenzia e da lui detenute in forza del rapporto di procacciatore di
affari per la stessa agenzia). Il P.G. cita, in proposito, la giurisprudenza di
questa Corte che ritiene, ai fini della contestazione di un aggravante, non
necessaria l’enunciazione di una particolare formula o l’indicazione della
norma che la prevede essendo sufficiente che nel capo di accusa siano
contenuti gli elementi integranti la circostanza; in buona sostanza che vi sia
una buona descrizione del fatto.
Il P.G. ricorrente conclude, quindi, per l’annullamento con rinvio
dell’impugnata sentenza.

motivi della decisione

Il ricorso è fondato. Invero ai sensi dell’art. 646, III comma, c.p. il reato
di appropriazione indebita è procedibile di ufficio se ricorre talune delle

Con sentenza del 27.11.2012, il Tribunale di Ascoli Piceno — sezione

circostanze indicate dall’art. 61 c.p., n. 11 nella quale rientra l’aver
commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera. Espressione che
abbraccia, nel suo significato, oltre all’ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i
rapporti giuridici che comportino l’obbligo di un “facere”, bastando che tra le
parti vi sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del fatto a nulla
rilevando la sussistenza o meno di un vincolo di subordinazione e di
– Rv. 190758; Sez. 2, Sentenza n. 895 del 23/10/2003 Ud. – dep. 16/01/2004
– Rv. 227248; Sez. 2, Sentenza n. 38498 del 01/10/2008 Ud. – dep.
09/10/2008 – Rv. 241463). Inoltre, L’aggravante dell’abuso di prestazione
d’opera implica un concetto più ampio di quello civilistico di “locazione
d’opera”, comprendendo tutti i casi nei quali, a qualunque titolo, taluno abbia
prestato ad altri la propria opera; infatti, ciò che rileva è l’abuso della
relazione fiduciaria da parte dell’autore, il quale profitta di una situazione di
minore attenzione della vittima, determinata proprio dall’affidamento che
questa ripone nell’opera dell’altro, per commettere un reato a suo danno.
(Sez. 2, Sentenza n. 42352 del 23/09/2005 Ud. – dep. 23/11/2005 – Rv.
232894; Sez. 2, Sentenza n. 10991 del 06/12/2012 Ud. – dep. 08/03/2013 Rv. 255155).
Ciò detto deve rilevarsi che questa Corte ha più volte affermato che
non è necessario che le circostanze aggravanti vengano contestate con
specifica indicazione delle norme che le prevedono o con altra affermazione
esplicita nella formulazione delle imputazione; ma, nel ritenere sufficiente la
contestazione “in fatto” dell’aggravante, questa Corte ha rilevato come sia
comunque necessario che le circostanze integranti l’aggravante siano —
come nel caso di specie – indicate in modo preciso e tale che l’imputato
possa avere chiara cognizione, ai fini della sua difesa, di ciò che gli viene
contestato (Sez. 4, Sentenza n. 5678 del 10/11/1989 Ud. – dep. 20/04/1990 Rv. 184088; Sez. 2, Sentenza n. 47863 del 28/10/2003 Ud. – dep.
15/12/2003 – Rv. 227076; Sez. 6, Sentenza n. 40283 del 28/09/2012 Ud. dep. 12/10/2012 – Rv. 253776; caso esattamente eguale a quello oggi
trattato: Sez. 2, Sentenza n. 14651 del 10/01/2013 Ud. – dep. 28/03/2013
Rv. 255793). Nel caso in esame non vi è stata contestazione esplicita della
aggravante che però si desume chiaramente dalla descrizione della modalità

dipendenza (Sez. 2, Sentenza n. 3325 del 05/04/1991 Ud. – dep. 23/03/1992

di condotta consistita nel fatto che l’imputato — che aveva la disponibilità di
un portafoglio clienti formato dalla Agenzia Immobiliare “XX” — si
appropriava di tutte le dichiarazioni di visita compilate con i dati personali dei
clienti, che avevano conferito mandato all’Agenzia e da lui detenute in forza
del rapporto di procacciatore di affari per la stessa agenzia.
La sentenza deve essere, pertanto, annullata senza rinvio e gli atti

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli
gli atti al Tribunale di Ascoli Piceno.

Così deliberato in camera di consiglio, 1’11.12.2013.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dottor Adriano lasillo

ottor Fran; Fiandanese

trasmessi al Tribunale di Ascoli Piceno per l’ulteriore corso.

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