Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13553 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13553 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AIELLO MARINO N. IL 26/12/1971
avverso la sentenza n. 5272/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 26/11/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.
Luigi Riello, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza.

Raimondi difensore di fiducia del ricorrente che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11.6.2013, la Corte d’Appello di Milano confermava
la decisione di primo grado che aveva condannato Aiello Marino alla pena di
anni tre di reclusione e € 6.000 di multa per il reato di ricettazione aggravata.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1) la
violazione dell’art.606 lett. c) c.p.p., per violazione di legge processuale, in
riferimento al rigetto dell’istanza di rinvio formulata 1’11.6.2012 dal difensore
dell’imputato, che esibì in quell’occasione certificazione medica attestante la
malattia dell’imputato; 2) la violazione dell’art.606 lett.e) c.p.p., mancanza e
manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’elemento psicologico
del reato; 3) la violazione dell’art.606 lette) c.p.p., mancanza e manifesta
illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto
(incauto acquisto).
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza, e dell’ordinanza
dibattimentale impugnata.

Motivi della decisione

Udito l’avv. Giuseppe Gualtieri sostituto processuale dell’avv.Nunzio

1. Il primo motivo ricorso è infondato.
1.1 Risulta dagli atti del procedimento – che questa Corte può esaminare
(anche indipendentemente dalle innovazioni contenute dalla legge n.46 del
2006) essendo state dedotte violazioni di natura processuale sulle quali il

giudice di legittimità è giudice del fatto – che la documentazione esibita dal
difensore consiste nella copia del certificato di malattia telematico rilasciato
al lavoratore e al datore di lavoro ai sensi del DPCM 26.3.2008 e del Dlgs
n.150/ 2009, il quale risulta compilato, oltre che nella parte relativa ai dati del
medico e del lavoratore, nella parte relativa a: Dati Prognosi – Dati Diagnosi,
nel seguente modo: “Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal 10.6.2012”
“Viene assegnata prognosi clinica a tutto 1’11.6.2012” “Descrizione Febbre
38,5 c di NDD”.
1.2 In tema di legittimo impedimento dell’imputato, la giurisprudenza
consolidata di questa Corte ha affermato che è sottratto al sindacato di
legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l’istanza di
rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici
e giuridici con la quale si dà ragione del fatto che l’impedimento dedotto non
riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge (v. Cass.Sez.V, Sent. n.
35170/2005 Rv. 232568 in tema di legittimo impedimento addotto dal
difensore; Sez.V, Sent.n. 11859/2002 Rv. 221025; Sez.I, Sent. n. 9880/1996 Rv.
206076 in tema di legittimo impedimento dell’imputato), che la prova del
legittimo impedimento a comparire deve essere fornita dall’imputato
(cfr.Cass.Sez.V, sent.n. 43373/2005 Rv. 233079), e che l’assoluta impossibilità
a comparire necessita la precisa rappresentazione al giudice della natura
della patologia, sicchè generiche certificazioni dalle quali non si identifica la
natura dell’infermità ed i suoi concreti profili ostativi non sono idonee a
provare il legittimo impedimento (cfr.Cass.Sez.IV, sent.n.21752/ 2006 Riv.
234518).
2

Premesso che il documento prodotto non è un certificato medico, bensì un
mero attestato di malattia telematico ai sensi del DPCM 26.3.2008 e del Dlgs
n.150/2009 rilasciato dal medico curante su dichiarazione dell’assistito al
lavoratore e al datore di lavoro, e che lo stesso non contiene peraltro

indicazione alcuna della patologia, e quindi qualsivoglia riferimento
all’impossibilità a comparire, rileva il Collegio che correttamente la Corte
distrettuale ha ritenuto che dalla documentazione presentata dal difensore
non emergesse un legittimo assoluto impedimento a comparire
dell’imputato.
2.Anche il secondo e terzo motivo sono infondati.
Con motivazione logica e del tutto congrua, la Corte d’Appello di
Milano ha evidenziato tutti gli elementi a carico dell’Aiello, a cominciare
dalle modalità di acquisto dei mezzi (acquisto di due escavatori con
pagamento dell’acconto di euro 5000,00 ciascuno, senza ricevuta, con bolla di
consegna falsa, e da persona che l’imputato ha dichiarato di non conoscere),
e rilevando a riguardo che i due miniescavatori erano stati sottratti ai
legittimi proprietari la notte precedente il ricevimento degli stessi da parte
dell’Aiello (la qual cosa denota che l’operazione era stata pianificata in
anticipo), che il trasporto è avvenuto tramite un camion chiuso, non abilitato
al trasporto di tali mezzi, ma idoneo a nasconderli, e che l’Aiello era ben
consapevole della falsità della bolla di consegna in quanto la bolla risultava
emessa dalla “Teorema s.a.s. con sede in Milano via Baldo degli Ubaldi n.9”,
ma l’Aiello si è recato in un luogo che non era né la sede della società, né
altro luogo che fosse con essa collegato. Sulla base di tutti gli elementi
evidenziati, la Corte ha quindi correttamente concluso affermando la
sussistenza dell’elemento psicologico del reato ipotizzato, e quindi
l’esclusione che nel caso di specie trattasi di incauto acquisto.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
3

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deliberato, il 26.11.2013

P.Q.M.

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