Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13551 del 08/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13551 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
THIOU SALIOU N. IL 26/10/1995
avverso la sentenza n. 952/2015 TRIBUNALE di TORINO, del
20/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 08/03/2016

28622/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di IMzm ha applicato a THIOU SALIOU, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’ art.73 co 5 d.p.r.
n. 309/90.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché proposta al di
fuori dei casi consentiti, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato
– con motivazione che il ricorrente non attinge in alcun modo – alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando
l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di
motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), motivando sulla congruità della pena
senza che per essa sia denunciato alcun profilo di illegalità.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.3.2016

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore ,
deducendo vizio della motivazione in relazione al giudizio di congruità della pena.

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