Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13549 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13549 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PACCHIAROTTI VINCENZO N. IL 03/03/1966
avverso la sentenza n. 1524/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 21/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 17 giugno 2013, la Corte di Appello di Roma
confermava la sentenza 14 giugno 2012 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato
Pacchiarotti Vincenzo responsabile del reato di cui all’art. 4 L. 18 aprile 1975, n.
110 (porto di coltello senza giustificato motivo e di una mazza da baseball) condannandolo alla pena di giustizia.

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Pacchiarotti Vincenzo chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva per vero che il gravame, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito già esaminato dal giudice, sviluppandosi inoltre in modo generico e non concreto, proponendo per di più questioni argomentative inammissibili

2

in questa sede di legittimità.
3.2. — Il provvedimento impugnato, peraltro, dando conto in modo analitico
delle ragioni della propria decisione, ha correttamente esaminato tutti gli elementi
risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronee applicazioni della legge penale e processuale e come tale non censurabile in questa sede di
legittimità. In particolare il giudice ha dato conto del fatto che non fosse verosimile
che l’imputato non fosse a conoscenza di chi fosse il proprietario del mezzo su cui
viaggiava e che la compagnia di un pregiudicato avvalorava la prospettazione di accusa.
Anche i profili attinenti al trattamento sanzionatorio sono stati delibati dal giudice del merito in modo esaustivo oltre che logico e non contradditorio dando conto
delle ragioni per la negatoria delle attenuanti generiche e comunque della non meritevolezza di una ulteriore riduzione di pena.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Am-

Udienza in c.c.: 21 gennaio 2014 — Pacchiarotti Vincenzo — RG: 38772/13, RU: 193;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

mende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2014

onsigliere este ore

Il Presidente

Cassa delle Ammende.

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