Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13545 del 08/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13545 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HYSA MEHMET N. IL 25/11/1970
avverso la sentenza n. 50461/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
20/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 08/03/2016
28586-2015
RG
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Hysa Mehmet a mezzo del difensore avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione;
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi di motivazione;
osserva:
Il ricorso è manifestamente infondato; la sentenza impugnata ha motivato in tema
di diniego della continuazione e non applicazione della diminuente dell’art. 444
cpp; per il resto sono proposte questioni di fatto incompatibili con il giudizio di
legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Rom il 8 rzo 2016
L’e’ e s e
il pres dente
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE