Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13542 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13542 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARINA MATTEO N. IL 29/07/1981
avverso la sentenza n. 3297/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 21/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 13 marzo 2013, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza 22 febbraio 2012 del Tribunale di Palermo che aveva
dichiarato Farina Matteo responsabile del reato di cui all’art. 9, comma primo L.
1423/56 condannandolo alla pena di giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva per vero che il gravame, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito già esaminato dal giudice, sviluppandosi inoltre in modo generico e non concreto, proponendo per di più questioni argomentative inammissibili
in questa sede di legittimità.
2

3.2. — Il provvedimento impugnato, peraltro, dando conto in modo analitico
delle ragioni della propria decisione, ha correttamente esaminato tutti gli elementi
risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronee applicazioni della legge penale e processuale e come tale non censurabile in questa sede di
legittimità.
Anche i profili attinenti al trattamento sanzionatorio sono stati delibati dal giudice del merito in modo esaustivo oltre che logico e non contradditorio dando conto
delle ragioni per la negatoria delle attenuanti generiche e comunque della non meritevolezza di una ulteriore riduzione di pena.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi

Udienza in c.c.: 21 gennaio 2014 — Farina Matteo — RG: 17679/13, RU: 115;

tempestivo ricorso per cassazione Farina Matteo chiedendone l’annullamento.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2014

er estenso

Il Presidente

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