Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13540 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13540 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FICARRA GIUSEPPE N. IL 26/06/1963
avverso la sentenza n. 3650/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 21/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 6 marzo 2013, la Corte di Appello di Palermo
confermava la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato Ficarra Giuseppe responsabile del reato di cui all’art. 9, comma secondo L. 1423/56. condannandolo alla pena di giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva che il ricorso si sviluppa in modo generico, poco comprensibile, non concreto oltre che in maniera scoordinata rispetto al testo del provvedimento gravato. Il ricorrente non tiene per vero conto della motivazione effettiva espressa nella decisione impugnata che, in modo chiaro ed esaustivo, ha valorizzato
le ragioni della propria decisione, correttamente esaminando tutti gli elementi risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronee applicazioni
della legge penale e processuale e come tale non censurabile in questa sede di legittimità.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2014

DEPOSITATA

tempestivo ricorso per cassazione Ficarra Giuseppe chiedendone l’annullamento.

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