Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13540 del 08/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13540 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GNAA PAPA N. IL 01/01/1974
avverso la sentenza n. 4857/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 08/03/2016
28193-2015
RG
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Gnaa Papa a ezzo~errs-ore avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.
309/1990;
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. In ordine al motivo
sulla pena, lo stesso è manifestamente infondato in quanto la sentenza ha
chiaramente motivato sul punto.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese ce suali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Rom 8ndarzo2016
L’ es
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE