Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1354 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1354 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MATAR FALL, nato in Senegal il 13.4.1979

avverso la sentenza del 7.3.2014 della Corte di appello di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott.ssa Paola Filippi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Francesco Anelli, quale sostituito processuale
dell’avv. Vincenzo Vegliante, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Salerno con sentenza pronunciata in data 17.9.2008
dichiarava Matar Fall responsabile del reato di cui all’art. 81 cpv cod. pen. e 171,
comma bis e ter, commi 1 e 2, della legge 22.4.1941 n. 633, contestato al capo
A) dell’imputazione, per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso,
detenuto e posto in vendita al fine di lucro n 100 CD musicali, n. 90 Dvd, n. 150
CD per giochi, n. 40 CD contenenti programmi per PC, illecitamente riprodotti e

concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro
1.780,00 di multa ed al pagamento delle spese processuali, con confisca del
materiale in sequestro; assolveva, invece, l’imputato dal reato di cui agli artt.
648 -641 n. 2 cod. pen., contestato al capo B) dell’imputazione, (perchè, al fine
di eseguire il reato di cui al precedente capo, riceveva, per procurarsi profitto, il
materiale suindicato) per non aver commesso il fatto.
Con sentenza del 7.3.2014, la Corte di appello di Salerno confermava la
sentenza del Tribunale di Salerno e condannava l’imputato al pagamento delle
spese del grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Matar Fall, tramite
il difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma
1, disp. att. cod. proc. pen:.
a. inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma
1 lett. b), cod. proc. pen. ).
b. inosservanza di norme penali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma
1 lett. c), cod. proc. pen).
c. mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1,
lett. e, cod. proc. pen.).
Il ricorrente deduce la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio in
primo grado e dei successivi atti notificatigli per difetto di prova in merito
all’elezione di domicilio che avrebbe effettuato presso il difensore di ufficio.
Deduce, poi, la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di
appello, atteso che l’atto di vocatio in ius datato 24 novembre 2010 veniva
notificato al precedente difensore soltanto nella sua qualità e non anche quale
domiciliatario dell’imputato.
Censura, infine, la motivazione della sentenza della Corte territoriale in
quanto resa per relationem e senza fornire alcuna risposta ai motivi aggiunti
all’atto di appello nei quali si deduceva la rilevanza degli effetti della sentenza
della Corte della CE del 8.11.2007 nel procedimento C- 20/05 Schwibbert con

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privi del marchio S.I.A.E.(fatti commessi in Salerno il 5.7.2007) e lo condannava,

riferimento all’ipotesi accusatoria di cui all’art. 171 bis della legge n. 633/41, si
chiedeva l’applicabilità dell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 171 ter della legge
n. 633/41 e la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

2. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza con le conseguenti
statuizioni di legge.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va ricordato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Sez. U, n. 42792/2001, Rv.220092; Sez.5, n. 16956/2006, Rv.233821; Sez.4,
n. 47891/2004, Rv.230568; Sez.1, n. 8521/2013, Rv. 255304; Sez. 4,
16.3.1990, Pezzonì, Rv. 183864; Sez. 3, 29.10.1993, Rv. 195875; Sez. 6,
4.2.1998, Rv. 210378; Sez. 6, 21.10.1998, Rv. 213332) secondo il quale,
quando sia dedotto mediante ricorso per cassazione un error in procedendo ai
sensi dell’art. 606.1 lett. c) c.p.p., la Corte di legittimità “è giudice anche del
fatto” e, per risolvere la relativa questione, accede all’esame dei relativi atti
processuali pertinenti (che resta invece precluso dal riferimento al testo del
provvedimento impugnato ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. soltanto
se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione),
salvi gli oneri di specifica allegazione gravanti al riguardo sul ricorrente.
Inoltre, nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o
inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché
appartenenti ad altro procedimento o anche – qualora si proceda con le forme del
dibattimento – al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa
indicazione che incombe su chi solleva l’eccezione si accompagna l’ulteriore
onere di formale produzione delle risultanze documentali – positive o negative addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. U, 39061 del 16/07/2009, Rv.
244329).
In particolare, con riferimento all’ipotesi di omessa notifica della citazione, è
stato affermato da questa Corte che l’imputato che intenda eccepire la nullità
assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non
può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma
deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare
gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di
accertamento da parte del giudice (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep.
07/01/2005, Rv.229541).

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella specie, il ricorrente lamenta il difetto di prova in merito all’elezione di
domicilio che avrebbe effettuato presso il difensore di ufficio, al quale sono stati
notificati il decreto di citazione diretta a giudizio in primo grado ed il decreto di
citazione per il giudizio di appello.
Gli atti contenuti nel fascicolo processuale, in relazione ai quali è stata
sollevata l’eccezione di nullità assoluta (decreto di citazione a giudizio del
10.10.2007 e decreto di citazione per il giudizio di appello del 24.10.2010)
danno, invece, atto della avvenuta elezione di domicilio dell’imputato presso il

Era, quindi, onere del ricorrente dare prova che tale elezione di domicilio,
che non rientra negli atti da inserirsi nel fascicolo del dibattimento ai sensi
dell’art. 431 cod. proc. pen. , non fosse effettivamente presente nel fascicolo del
pubblico ministero.
Il ricorrente, inoltre, non deduce neppure di non aver avuto conoscenza dei
predetti atti di citazione ma allega solo, in maniera astratta ed apodittica, che
non vi è certezza che l’imputato abbia avuto effettiva cognizione degli atti in
questione.
Consegue, quindi, l’infondatezza della doglianza.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La notifica dell’atto di citazione in appello è stata effettivamente eseguita
con consegna di unica copia al difensore di ufficio, ma è da ritenersi valida in
quanto risulta esplicitato che la notificazione stessa è stata eseguita presso il
difensore di ufficio, in proprio e nella veste di domiciliatario.
Va, sul punto, richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che
afferma che non è affetta da nullità, ma meramente irrituale, la notificazione
avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario di un’unica
copia dell’atto da notificare, con l’espressa indicazione in esso dei destinatari
specificamente individuati nell’imputato e nel difensore (Sez.6, n. 36020/2011,
Rv. 250777; Sez. 6, n. 43532/2012, Rv.253822; Sez. 2, n. 38058/2014,
Rv.260853).
Consegue, quindi, l’infondatezza della doglianza.
3. E’ fondato il terzo motivo di ricorso.
Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema
Corte, non è viziata da nullità la motivazione laddove il provvedimento faccia
espresso richiamo per relationem ad altro provvedimento, ancorché non allegato
o non trascritto nell’ordinanza da motivare, purché conosciuto o agevolmente
conoscibile dall’interessato.

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difensore di ufficio avv. Massimo Oliva.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno enucleato i requisiti necessari
affinché la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale possa
essere considerata legittima, sottolineando che, perché possa ritenersi tale, la
motivazione: 1) deve fare riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un
legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua, adeguata
rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) deve fornire la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto
sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e

allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve essere conosciuto
dall’interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda
attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di
gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o
dell’impugnazione (Sez. U del 21/06/2000, n. 17 Primavera, Rv. 216664).
Pertanto, non è sufficiente il mero richiamo all’altro provvedimento, ma è
necessario che il giudice “qualifichi” gli elementi indicati nel provvedimento
richiamato per relatíonem e, dunque, dimostri una non supina ed immotivata
adesione al precedente provvedimento, di cui è tenuto a lasciare traccia visibile
nel provvedimento.
Applicato tale principio all’ipotesi di sentenza emessa a seguito di un giudizio
di impugnazione, l’obbligo di motivazione non può ritenersi soddisfatto dal mero
richiamo alla sentenza in verifica, essendo il giudice del gravame tenuto a
disaminare le censure mosse dal ricorrente e ad esplicitare le ragioni per le quali
abbia ritenuto di rigettarle ovvero di farle proprie.
Nella specie, il giudice di appello ha dichiarato di fare proprie le
argomentazioni della sentenza impugnata, senza nulla argomentare, però, in
ordine ai motivi di censura esposti nei “motivi aggiunti alla dichiarazione di
appello” depositati in data 14.11.2014, nei quali si deduceva, in maniera
puntuale e specifica, la rilevanza degli effetti della sentenza della Corte della CE
del 8.11.2007 nel procedimento C- 20/05 Schwibbert con riferimento all’ipotesi
accusatoria di cui all’art. 171 bis della legge n. 633/41 e la non configurabilità
dell’ipotesi delittuosa di cui al comma 2 dell’art. 171 ter della legge n. 633/41
stante l’insussistenza di qualsiasi attività di vendita e la rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale.
A tale difetto di motivazione consegue la fondatezza del motivo di ricorso in
esame.
Deve, infatti essere ribadito il principio più volte espresso da questa Corte
regolatrice, alla stregua dei quali la sentenza di appello confermativa della
decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque
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ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga

fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione “per relationem”, se si
limita a riprodurre la decisione confermata, senza dare conto degli specifici
motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal
giudice di primo grado, e senza argomentare sull’inconsistenza o sulla non
pertinenza di detti motivi (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv.
233082; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012 Casulli, Rv. 254102).
4. La sentenza, pertanto, va annullata con rinvio alla Corte di Appello di
Napoli.

P.Q.M.

Annulla !a sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 25/11/2015

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