Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13537 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13537 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSENTINO GIACOMO N. IL 03/01/1960
avverso l’ordinanza n. 3158/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 08/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 21/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 8 marzo 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava le istanze avanzate nell’interesse di Cosentino Giacomo volte
a ottenere le misure alternative alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio
sociale (art. 47, L. 26 luglio 1975, n. 354) e della detenzione domiciliare (art. 47
ter comma 1 bis, L. 26 luglio 1975, n. 354).

tempestivo ricorso per cassazione Cosentino Giacomo chiedendone l’annullamento.

3.1 — Si osserva per vero che il gravame, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito già esaminato dal giudice, sviluppandosi inoltre in modo generico e non concreto, proponendo per di più questioni argomentative inammissibili
in questa sede di legittimità.
Giova qui rilevare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte invero (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione Cass., Sez. 1, 9 luglio 2009, n.
31809, Gobbo, rv. 244322; Sez. 1, 25 ottobre 94, Ricci, rv. 200011; Sez. 1, 12
marzo 1998, Fatale, rv. 210553; 15 novembre 2001, Chifari, rv. 220473) il giudice,
se ai fini della concessione dell’affidamento in prova e degli altri benefici penitenziari non deve trascurare la tipologia e gravità dei reati commessi, deve però avere riguardo altresì al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è
stata inflitta la condanna in esecuzione onde verificare concretamente se vi siano
stati o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni
che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa.
E tale accertamento è stato in concreto compiutamente svolto dal giudice che
ha per vero evidenziato che il Cosentino Giacomo, come emerso dalla documentazione acquisita vuoi dalle forze dell’ordine all’uopo contattate / vuoi dal gruppo di osservazione che lo ha sottoposto a scrutinio personologico, conserva una rilevan4_,
soglia di pericolosità sociale che rende sconsigliabile l’accesso alle invocate misure
alternative; il prefato, per vero, è gravato da significativi precedente giudiziari, in
carenza peraltro di segnali positivi di recupero, sicché il giudice correttamente ha
motivato un negativo giudizio in chiave prognostica sulla personalità del condannato tanto da ritenere che le misure richieste non siano idonee a fronteggiare in con-

Udienza in c.c.: 21 gennaio 2014 — Cosentino Giacomo — RG: 17615/13, RU: 107;

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2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

creto il suo pericolo di recidivanza. Per contro le sollecitazioni difensive si profilano
meramente fattuali e rivalutative delle determinazioni prese dal giudice con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

mende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2014

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(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Am-

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