Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13536 del 09/03/2018

Penale Sent. Sez. 2 Num. 13536 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI

SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di:
A.A.
e di
B.B.
C.C.
D.D.
F.F.
e
E.E.,
contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame delle Misure Cautelari Reali
di Roma del 25.10.2017, depositato in data 21.11.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi l’Avv. Costantino Romano Marini, anche in sostituzione dell’Avv.
Francesco Cigliano, e l’Avv. Luca Ciaglia, in difesa dei ricorrenti, che hanno
concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con provvedimento del 25.10-21.11.2017, il Tribunale di Roma
respingeva l’appello proposto dagli odierni ricorrenti contro la ordinanza del GIP
di Roma con cui erano state respinte le istanze di dissequestro dei beni oggetto
di sequestro preventivo ovvero di riduzione della misura reale in relazione

Data Udienza: 09/03/2018

all’importo di Euro 3.772.128,71 per il quale era stata disposta la misura del
sequestro preventivo per equivalente; il Tribunale ripercorreva la vicenda a
partire dalla imputazione di truffa aggravata elevata mossa nei confronti degli
odierni ricorrenti, alla adozione dei due provvedimenti di sequestro preventivo
emessi dal GIP in data 27.12.2015 e 26.1.2017 che avevano attinto i conti
correnti, le quote societarie e gli immobili riconducibili agli indagati quali
esponenti delle cooperative Acli Castelli Romani Seconda, Il Nido e Acli Castelli
Romani Terza nonché gli stessi immobili oggetto del programma di edificazione

stato oggetto di istanza di riesame e confermato per il reato di cui al capo a)
della incolpazione provvisoria limitatamente all’importo di Euro 3.509.061,00 ed
annullato quanto al capo b); con riferimento alle istanze di dissequestro di cui si
discute, ricordava che il GIP le aveva respinte sottolineando come tutte le
argomentazioni spese dalle difese fossero già state oggetto di valutazione in
sede di verifica da parte del Tribunale del Riesame e che la istanza di riduzione
doveva ritenersi superata dalla iniziativa in tal senso adottata direttamente dal
PM; riteneva che, in punto di “fumus”, dovessero essere richiamate le
considerazioni già formulate in sede di ricorso per riesame e rispetto alle quali
nulla di nuovo era stato dedotto;
2. ricorrono per Cassazione, tramite i rispettivi difensori, tutti gli indagati.
2.1 il difensore di A.A., Avv. Francesco Cigliano, lamenta:
2.1.1 con un primo, articolato, motivo, violazione di legge con riferimento
all’art. 321 cod. proc. pen. ed insussistenza del “fumus commissi delicti”: rileva
che il Tribunale di Roma ha ribadito la esistenza del “fumus” operando un ampio
richiamo alla motivazione con cui era stato respinto il ricorso per riesame
proposto nei confronti della ordinanza del GIP (oggetto di correzione dell’errore
materiale che, essendo stata effettuata in violazione della procedura di cui all’art.
130 cod. proc. pen., aveva dato adito ad un ricorso per Cassazione, accolto su
questo assorbente profilo con la adozione, da parte dello stesso Tribunale, di un
nuovo provvedimento nuovamente impugnato di fronte alla S.C.); ha richiamato
la tesi del Tribunale sulla natura fraudolenta della creazione della coop. Monte
Stallonara, in favore della quale le tre cooperative assegnatarie dei contributi
regionali avevano ceduto gli immobili e che, a sua volta, aveva trasferito le
singole unità ai soci mediante degli atti di prenotazione con cui, in realtà, sempre
secondo la tesi dell’accusa, costoro avevano sostanzialmente acquistato gli
appartamenti versando alla cooperativa il corrispettivo ed in tal modo, secondo il
Tribunale, eludendo la finalità prevista dall’intervento pubblico diretto a garantire
la destinazione delle unità abitative a locazione a canone agevolato come

9

realizzato dalla predette compagini; rilevava che il provvedimento del GIP era

previsto dal DM 2325/2001 (“20.000 abitazioni in affitto”); la difesa ha infatti
sottolineato l’errore in cui era caduto il Tribunale (e, prima di lui, il GIP) nel non
considerare che, essendo le stesse cooperative edilizie assegnatarie dei
contributi per l’edilizia destinata a locazione agevolata e, per altro verso, non
coprendo tali contributi l’intero costo di costruzione, era in realtà del tutto
coerente con la struttura del sodalizio che i soci si sobbarcassero la restante
parte di tali oneri assunti, per l’appunto, dai soci della cooperativa che ha
realizzato gli interventi pur avendo poi costoro fruito in godimento dei singoli

insiste sull’assenza di ogni artificio o raggiro in danno della Regione Lazio
richiamando la normativa di settore da cui si rileva quale dato assolutamente
pacifico che le cooperative edilizie sono comprese tra i soggetti legittimati a
proporre programmi di costruzione di alloggi sopportandone il costo con l’apporto
finanziario dei soci nell’ottica e secondo un principio di mutualità; sottolinea, per
altro verso, che i soci delle tre cooperative assegnatarie dei contributi regionali
erano proprio gli stessi che avevano costituito la Monte Stallonara cosicché priva
di fondamento doveva essere considerata la tesi secondo cui quest’ultima
avrebbe rappresentato uno “schermo” per realizzare il trasferimento dei singoli
immobili in proprietà agli stessi soci che, in realtà, li avevano acquisiti in
godimento con atti di prenotazione destinati a perfezionarsi alla scadenza del
termine della locazione; richiama, ancora, le risultanze della ispezione eseguita
dalla Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, che non aveva
rilevato alcun profilo di irregolarità nelle operazioni invece contestate dal PM ed
invece ritenuto dal Tribunale, in sede di riesame, non idoneo a dimostrare la
insussistenza del reato di truffa;
2.1.2 violazione di legge con riferimento al disposto di cui all’art. 606 n. 1
cod. proc. pen. rilevando come, in tal modo, il giudice penale abbia finito per
arrogarsi una potestà riservata per legge ad organi della pubblica
amministrazione che, nell’ambito dei compiti assegnati, aveva avallato le
procedure e la attività delle cooperative assegnatarie dei contributi ribadendo
che la Regione Lazio, vagliando la regolarità della operazione, aveva autorizzato
lo svincolo delle polizze come, dal canto suo, il Comune di Roma aveva
approvato i prezzi massimi di cessione;
2.1.3 violazione di legge con riferimento all’art. 321 cod. proc. pen. in
relazione, specificamente, alla posizione del A.A.; ribadisce, infatti, come il
ricorrente, sino al giugno del 2014, non avesse rivestito cariche sociali all’interno
di alcuna delle cooperative interessate mentre le operazioni negoziali
“incriminate” risalivano ad anni addietro quando egli aveva svolto

3

alloggi essendo in possesso dei requisiti soggettivi per riceverli in locazione;

esclusivamente attività di consulente esterno nella sua attività di ragioniere non
essendo a suo avviso sufficiente ad integrare una ipotesi di concorso il fatto che
taluno dei contributi fosse stato erogato quando egli aveva già assunto cariche
sociali;
2.2 Il difensore di B.B., C.C., D.D. e
Renato Trometta, Avv. Costantino Romano marini ed il difensore di E.E., Avv. Luca Ciaglia, a loro volta, lamentano:
2.2.1 nullità dell’ordinanza del Tribunale di Roma per violazione di norme

legge penale (artt. 640bis e 640 quater cod. pen.) e di altre norme giuridiche
rilevanti nella applicazione della legge penale (art. 2512 n. 1 cod. civ.; art. 4 DM
2523/2001; Del. Giunta Reg. Lazio 527 del 2003, n. 594 del 2010; art. 70 della
legge Regionale n. 31 del 2008); rilevano, a tal proposito, come il Tribunale non
si fosse confrontato con i “fatti nuovi” addotti con la istanza di dissequestro e
ribaditi nell’atto di appello invocando un giudicato cautelare rispetto alla
ordinanza con cui era stato definito il ricorso per riesame tuttora, peraltro, non
definitiva a séguito dell’annullamento operato con la sentenza 37.189 del
5.7.2017 della II Sezione Penale della Corte di Cassazione; ribadisce, in questa
sede, come fosse stato in quella occasione evidenziata l’insussistenza di un
divieto di cessione delle singole unità abitative realizzate nell’ambito del
programma “20.000 alloggi in affitto”; l’insussistenza di una vendita alla coop.
Monte Stallonara e, di conseguenza, di alcuna “schermatura” o interposizione nei
confronti degli enti pubblici interessati; la non riferibilità agli indagati D.D.,
E.E. e F.F. del quadro indiziario valorizzato dal Tribunale con
riferimento alla contestuale loro appartenenza ai vertici delle quattro
cooperative; l’insussistenza del carattere asseritamente fraudolento della
assegnazione degli alloggi ai soci con gli atti di prenotazione; il rispetto, da parte
delle cooperative, dell’obbligo di assicurare la locazione delle unità abitative
mediante la loro assegnazione in godimento ai soci in possesso dei requisiti
previsti per fruirne in termini agevolati; l’esistenza di verifiche ispettive operate
dai competenti organi amministrativi; hanno sottolineato che il mancato
confronto con le tesi e gli argomenti della difesa aveva condotto il Tribunale a
cadere nello stesso errore in cui era caduto il GIP e da cui era afflitta anche la
ordinanza del riesame del 21.2.2017 con riguardo ai presupposti di fatto e di
diritto su cui la pubblica accusa aveva ipotizzato una condotta fraudolenta tesa a
“tradire” le finalità del programma pubblico dei “20.000 alloggi in affitto”
passando quindi ad analizzare, per rilevarne la infondatezza, i passaggi invece
ritenuti dal Tribunale tali da realizzare la condotta truffaldina ai danni degli enti

4

procedurali poste a pena di nullità (art. 125 cod. proc. pen.); violazione della

pubblici, con riguardo alla (ritenuta) vendita degli immobili alla coop. Monte
Stallonara, alle ragioni che avevano giustificato la operazione, alla assegnazione
degli alloggi ai singoli soci laddove erano state sovrapposte e confuse due
distinte obbligazioni gravanti sui soci, quella legata al godimento dell’alloggio,
per il quale è dovuto il canone in misura agevolata per coloro che abbiano diritto
a fruirne e, l’altra, legata invece alla qualità di soci conferenti le risorse
economiche necessarie alla realizzazione del programma cui le cooperative erano
state ammesse; insistono nel rilevare come il Tribunale non avesse considerato

concerne la locazione a termine quale, anche a séguito della delibera della
Giunta Regionale 594 del 2010, quella cui erano vincolate tutte le cooperative;
sotto altro profilo, la difesa dei ricorrenti rileva come l’art. 322ter cod. pen.,
applicabile al delitto di cui all’art. 640bis cod. pen., stabilisce che il presupposto
del sequestro per equivalente è rappresentato dalla impossibilità di sequestrare
in via diretta i beni che costituiscono il profitto del reato da identificarsi nel
vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione
dell’illecito anche nei confronti delle persone giuridiche che, nel caso di specie,
risultano a loro volta indagate ai sensi dell’art. 24 del D. Lg.vo 231 del 2001.
3. I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse; nel
corso della udienza odierna, infatti, è stato discusso e deciso il ricorso proposto
dai medesimi ricorrenti contro il provvedimento adottato dal Tribunale di Napoli a
séguito dell’annullamento, con rinvio, disposto con la sentenza 37.189 del
5.7.2017 della II Sezione Penale della Corte di Cassazione, relativo alla
ordinanza con cui il medesimo Tribunale aveva deciso sulla istanza di riesame
proposta nei confronti dei provvedimenti del GIP e che era stato poi “corretto”
d’ufficio con provvedimento adottato “de plano”.
Questo stesso Collegio, decidendo sul riesame (e sulla natura del
provvedimento di “correzione dell’errore materiale”) ha, infatti, annullato
l’ordinanza con rinvio allo stesso Tribunale di Napoli per nuovo giudizio;
considerato, allora, che le questioni sottoposte al vaglio della Corte con il
presente ricorso, proposto contro l’ordinanza che ha deciso sull’istanza di revoca
del sequestro, sono le stesse la cui valutazione ha portato all’annullamento del
provvedimento di riesame, si deve concludere nel senso della sopravvenuta
carenza di interesse degli odierni ricorrenti ad ottenere una pronuncia attinente,
in sostanza, alla validità e legittimità dei sequestri su cui lo stesso Tribunale del
Riesame di Napoli dovrà nuovamente pronunciarsi alla luce dei rilievi operati
nella sentenza in questa sede contestualmente adottata.

5

che il supposto divieto di vendita degli alloggi non è mai esistito per quanto

Questa considerazione, peraltro, assorbe il problema relativo ai limiti di
devoluzione, in sede di appello avverso il rigetto dell’istanza di revoca del
sequestro, di questioni già dedotte ed affrontate in sede di riesame dalla
adozione di una pronuncia già intervenuta in sede di riesame (cfr., sul punto, ad
esempio, Cass. Pen., 3, 6.5.2003 n. 26.743, Arnesto; Cass. Pen., 5, 14.12.2011
n. 5.959, Amico; Cass. Pen., 5, 2.10.2014 n. 1.241, Femia; Cass. Pen., 2,
9.9.2015 n. 49.188, Masone).
4. L’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse esclude, infine,

pen. (cfr., Cass. Pen., 6, 31.1.2013 n. 19.209, Scaricaiottoli; Cass. Pen., 6,
6.3.2003 n. 22.747, Di Zenzo).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi.
Così deciso in Roma il 9 marzo 2018
Sentenza a motivazione semplificata

la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 cod. proc.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA