Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13535 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13535 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BROSCA MODESTINO N. IL 18/10/1968
avverso la sentenza n. 3817/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 21/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 28 settembre 2012, la Corte di Appello di
Napol confermava la sentenza 28 settembre 2011 del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Avellino che aveva dichiarato Brosca Modestino responsabile
del reato di tentato omicidio e altro, ai danni di dello Russo Massimo condannando-

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Brosca Modestino chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Il ricorso contiene per vero la reiterazione di censure in ordine alle quali il
giudice di merito ha già adeguatamente risposto. La Corte territoriale ha per vero
dato conto come la versione difensiva della volontà di solo minacciare la parte offesa era contraddetta dalla dinamica del fatto così come riportata dai testi che hanno
evidenziato, per contro, un atteggiamento dell’imputato volto a esplodere all’indirizzo della vittima, con la pistola di cui era dotato, colpi che sarebbero stati esiziali
se l’imputato non fosse stato contrastato da altra persona e la vittima non si fosse
data alla fuga.
Nella sentenza gravata hanno trovato così esaustivo e congruo vaglio le prove
dichiarative dei testi — qui rimesse per contro in discussione dal ricorrente attraverso una improponibile diversa rilettura del contenuto probatorio dalle stesse rappresentato — essendo state calate dal giudice della cognizione nel più ampio contesto di prova resosi disponibile in giudizio, così come parimenti è stata data nella
sentenza esauriente contezza delle ragioni dell’affermazione della penale responsabilità del ricorrente e che risultano espresse con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Udienza in c.c.: 21 gennaio 2014 — Brosca Modestino — RG: 17573/13, RU: 101;

2

lo alla pena di giustizia.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.

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Iier estensort\, .
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452,wiS

Il Presidente

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2014

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